Ordinanza n. 15245/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento decreto del Prefetto di Latina che dichiara inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso l'eccezione di competenza territoriale né il merito dell'impugnazione. In applicazione dell'art. 47, commi 1 e 2, c.p.a., ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Lazio, cui compete determinare se la controversia spetti alla sede centrale o alla sezione staccata. Ha demandato alla Segreteria gli adempimenti di rito e l'oscuramento delle generalità.
Atto impugnato: Decreto del Prefetto di Latina che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di naturalizzazione. L'Amministrazione resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, richiamando l'orientamento secondo cui le controversie relative ai procedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 della legge n. 91/1992 spettano al TAR territorialmente individuato in relazione alla sede dell'autorità periferica. Il TAR ha rilevato che la questione sottoposta riguarda la ripartizione delle controversie tra la sede del capoluogo e una sezione staccata.
Norme richiamate
art. 47, commi 1 e 2, c.p.a.
Considerato che l’art. 47, comma 1, cod. proc. amm., stabilisce che, fuori dai casi di competenza funzionale inderogabile, “non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata”, precisando, al successivo comma che, in tali ipotesi, il fascicolo va rimesso al Presidente del Tribunale amministrativo affinché si pronunci sulla competenza o meno della Sezione staccata.
La ripartizione delle controversie tra la sede del capoluogo e una sezione staccata non costituisce una questione di competenza in senso proprio; il fascicolo deve essere rimesso al Presidente del TAR perché stabilisca quale articolazione debba trattare la causa.
Massime di principio
- Fuori dai casi di competenza funzionale inderogabile, la ripartizione delle controversie tra la sede del capoluogo di un TAR e una sua sezione staccata non integra una questione di competenza: il fascicolo va trasmesso al Presidente del TAR, cui spetta stabilire se la trattazione competa alla sede centrale o alla sezione staccata.
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