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Circolare

Circolare numero 207 del 23-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare segnala che molti ricorsi in materia di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale risultano destinati all’accoglimento per carenze istruttorie o per contrasto con accertamenti già effettuati. Per evitare contenziosi inutili, le Sedi devono definire le posizioni solo dopo accurati riscontri e, quando possibile, ricorrere all’autotutela. La circolare disciplina anche la compilazione delle schede informative per l’istruttoria dei ricorsi in unico grado alla Commissione Centrale, distinguendo quattro fattispecie: iscrizione, mancata iscrizione, cancellazione e mancata cancellazione, con indicazioni puntuali su dati da acquisire, accertamenti, valutazione finale, firma e obiettivi di smaltimento.

Istruzioni per l’istruttoria dei ricorsi in unico grado relativi a iscrizione/cancellazione dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IATP

Istruzioni per l’istruttoria dei ricorsi CD/CM/IATP

La circolare detta indicazioni operative per la gestione dei ricorsi in unico grado riguardanti coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, con particolare attenzione alle ipotesi di iscrizione, mancata iscrizione, cancellazione e mancata cancellazione. L’obiettivo dichiarato è evitare contenziosi destinati all’accoglimento e ridurre i tempi di definizione istruttoria, attraverso accertamenti rigorosi e un uso più ampio possibile dell’autotutela.

Finalità e richiamo al rigore istruttorio

L’Amministrazione osserva che molti ricorsi, anche quelli connessi a cancellazioni per motivi di salute, risultano favorevoli agli interessati perché la documentazione prodotta in sede di gravame contraddice gli accertamenti già eseguiti dalla Sede oppure perché la posizione assicurativa è stata definita senza un adeguato riscontro dei requisiti di legge. Per questo motivo si raccomanda di procedere alla definizione delle posizioni solo dopo aver effettuato accertamenti completi e rigorosi, rettificando, quando necessario, gli atti precedentemente emanati sulla base di elementi successivamente acquisiti.

Posizioni da valutare con particolare attenzione

Le Sedi devono soffermarsi in particolare su alcune fattispecie ricorrenti:

  • richieste di cancellazione per motivi di salute, verificando la mancanza del requisito dell’abitualità;
  • richieste di iscrizione e/o cancellazione, accertando in modo certo la presenza o assenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 9/1963 prima di accogliere o respingere l’istanza;
  • applicazione dell’art. 4-ter della legge 17 marzo 1993, n. 63, con riconoscimento dei periodi assicurativi previsti;
  • casi in cui l’interessato contesti la propria posizione sia come lavoratore autonomo sia come subordinato, invitandolo a non proporre ricorso in unico grado come autonomo finché non sia definito il contenzioso relativo alla posizione di subordinato.

Organizzazione del lavoro e tempi di evasione

La circolare mira a ridurre in modo significativo i tempi di smaltimento delle istruttorie, soprattutto nella fase di trasmissione dalla Sede alla Direzione Generale. I dirigenti devono quindi attivare i responsabili dei ricorsi affinché i ricorsi CD/CM/IATP pervenuti in un arco di 30 giorni siano completamente evasi entro i 30 giorni successivi, evitando giacenze non fisiologiche.

Scheda-ricorso CD/CM/IATP: funzione e modalità di compilazione

La scheda-ricorso è lo strumento centrale della prima fase istruttoria e viene considerata anche in una prospettiva di futura informatizzazione. Il responsabile dell’istruttoria deve compilare con precisione le caselle previste, in base alla documentazione disponibile, barrando o numerando i quesiti secondo i casi. Non è di regola richiesto un resoconto scritto, salvo che sia strettamente necessario motivare informazioni ulteriori rispetto ai quesiti standard della scheda. A istruttoria ultimata, il responsabile formula una valutazione finale sull’esito del ricorso, che resta comunque non vincolante per la Commissione Centrale.

Struttura delle schede informative

Per l’istruttoria dei ricorsi in unico grado alla Commissione Centrale sono previste quattro schede informative, ciascuna riferita esclusivamente al provvedimento impugnato. Ogni scheda contiene una premessa con i dati del ricorrente, dell’eventuale patronato, della notifica e della presentazione del ricorso.

Iscrizione

Nel caso di iscrizione, il Quadro A richiede i principali elementi identificativi dell’impresa: qualifica del ricorrente, numero delle unità attive nel nucleo familiare escluso il titolare, estensione dei fondi espressa in ettari/are/centiare, numero complessivo dei capi di bestiame.

Nel Quadro B la Sede deve indicare il tipo di provvedimento impugnato. Le ipotesi contemplate sono quattro:

  • iscrizione ai fini dell’assicurazione IVS, che richiede abitualità, prevalenza in caso di duplice attività, 104 giornate lavorative annue e fabbisogno aziendale;
  • assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fino al 31.6.93, per il quale è richiesto il solo requisito dell’abitualità, con indicazione della segnalazione INAIL e dell’eventuale questionario infortunio;
  • iscrizione di bracciante agricolo come coltivatore diretto, con indicazione tassativa delle giornate lavorative nel settore subordinato nell’anno in contestazione;
  • inclusione nella fascia di reddito convenzionale ex art. 7 L. 233/1990, con eventuali variazioni colturali, di allevamento o con cessione/acquisto di terreni, in caso di accoglimento.

Mancata iscrizione

Nel caso di mancata iscrizione, il Quadro A conserva la medesima funzione descrittiva dell’impresa. Nel Quadro B si indicano i motivi della mancata iscrizione ai fini IVS, in particolare quando:

  • l’attività manuale agricola sia svolta saltuariamente;
  • l’attività prevalente sia quella di bracciante agricolo, lavoratore dipendente o autonomo extra-agricolo, con eventuale indicazione dell’iscrizione negli elenchi degli esercenti attività commerciali, del modello 740 o dell’estratto contributivo INPS;
  • il fabbisogno aziendale non raggiunga le 104 giornate lavorative annue;
  • la prestazione del nucleo familiare sia inferiore a un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo e l’allevamento/governo del bestiame, con segnalazione dell’eventuale manodopera dipendente e delle giornate lavorative svolte.

È inoltre prevista la mancata assoggettabilità all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fino al 31.6.93 quando l’attività manuale agricola sia svolta in modo saltuario.

Cancellazione

Per la cancellazione, il Quadro A richiede di nuovo i dati identificativi dell’impresa. Nel Quadro B i motivi di cancellazione ai fini IVS comprendono:

  • attività manuale agricola svolta saltuariamente;
  • prevalenza di altra attività rispetto a quella agricola, con le precisazioni già previste per braccianti, lavoratori dipendenti o autonomi extra-agricoli;
  • fabbisogno aziendale inferiore a 104 giornate annue;
  • prestazione del nucleo familiare inferiore a un terzo del necessario per coltivazione, allevamento e governo del bestiame, con indicazione di manodopera dipendente e giornate lavorative;
  • per i periodi 1957/1961, assenza del nucleo o del singolo componente alla data del 31 dicembre, ipotesi per la quale la Sede deve predisporre una relazione istruttoria dettagliata con tutta la documentazione acquisita.

È prevista anche la cancellazione per mancato assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fino al 31.6.93 quando l’attività manuale agricola sia saltuario.

Mancata cancellazione

Nel caso di mancata cancellazione, la circolare precisa quando la posizione assicurativa deve essere confermata. In particolare, l’iscrizione IVS non va cancellata quando sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge, cioè abitualità, prevalenza in caso di duplice attività, 104 giornate lavorative annue e fabbisogno aziendale. La mancata cancellazione è altresì da ravvisare quando venga prodotto il solo certificato medico o la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, senza altra documentazione idonea a dimostrare la cessazione dell’attività manuale agricola. Analogamente, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fino al 31.6.93 permane se continua a sussistere il requisito dell’abitualità.

Accertamenti e fonti di verifica

Il Quadro C è dedicato agli accertamenti istruttori. Le Sedi devono indicare, in caso di informazioni, l’organo presso cui sono state acquisite, ad esempio carabinieri o sindaco, e le relative risultanze; in caso di vigilanza o ispezione, l’ente preposto, come Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL o ex SCAU congiunto con INPS e/o Ispettorato del Lavoro, unitamente agli esiti. Quando siano stati effettuati più sopralluoghi, deve essere compilato anche lo schema suppletivo predisposto.

Valutazione finale e adempimenti formali

Il Quadro D è riservato alla valutazione finale della Sede, che può essere di accoglimento, accoglimento parziale, rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Tra gli esempi richiamati vi sono l’impugnazione della decisione della Commissione Provinciale ex art. 12 L. 9/63 dopo l’entrata in vigore del D.L. 375/93, per l’inammissibilità, e la cessata materia del contendere, per l’improcedibilità. La valutazione finale compete al responsabile del ricorso, resta unica e alternativa alle altre, e la scheda deve essere firmata dal responsabile dell’istruttoria e controfirmata dal dirigente della Sede.

Punti principali

Finalità della circolare e invito all’autotutela

Viene osservato che numerosi ricorsi riguardanti CD, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, inclusi quelli per mancata cancellazione per motivi di salute, presentano un esito favorevole per gli interessati. Ciò accade perché la documentazione prodotta in sede di gravame spesso contrasta con gli accertamenti già svolti dalla Sede, oppure perché la posizione assicurativa è stata definita senza un accertamento rigoroso, basandosi solo sulla presunta sussistenza dei requisiti di legge. Per evitare un contenzioso ritenuto inutile e comunque destinato all’accoglimento, le Sedi sono invitate a definire le posizioni solo dopo adeguata istruttoria e a utilizzare, per quanto possibile, la facoltà di autotutela rettificando gli atti già emanati alla luce di notizie successivamente acquisite.

Tipologie di posizioni da considerare con particolare attenzione

Le Sedi devono porre attenzione, in particolare, a: richieste di cancellazione per motivi di salute con verifica della mancanza del requisito dell’abitualità; richieste di iscrizione e/o cancellazione, accertando in modo conclamato la effettiva mancanza o sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 9/63 prima di accogliere o respingere la domanda; applicazione dell’art. 4 ter della legge 17 marzo 1993, n. 63, con riconoscimento dei periodi assicurativi ivi previsti; casi con rapporto di lavoro subordinato quando l’interessato propone ricorso sia come lavoratore autonomo sia come subordinato, invitando il ricorrente a non proporre ricorso in unico grado come autonomo finché non sia definito il contenzioso relativo alla posizione da subordinato.

Obiettivi organizzativi e tempi di smaltimento

La circolare individua come obiettivo la riduzione dei tempi di smaltimento delle istruttorie dei ricorsi in unico grado, soprattutto nel passaggio dalla Sede alla Direzione Generale. I dirigenti delle Sedi devono attivare i responsabili dei ricorsi affinché il flusso dei ricorsi CD/CM/IATP pervenuti in un arco di 30 giorni sia completamente evaso entro i 30 giorni successivi, evitando giacenze diverse da quelle fisiologiche per gli arrivi settimanali.

Scheda-ricorso CD/CM/IATP: compilazione e valore istruttorio

La scheda-ricorso è indicata come strumento centrale della prima fase istruttoria e viene descritta come suscettibile di aggiornamenti e di futura informatizzazione. Il responsabile dell’istruttoria deve compilare con rigore le caselle pertinenti sulla base della documentazione disponibile; non è normalmente richiesto un resoconto scritto, salvo il caso in cui sia indispensabile motivare informazioni ulteriori rispetto ai quesiti della scheda. A istruttoria ultimata, il responsabile esprime una valutazione finale sull’accoglimento, rigetto o altra soluzione del ricorso, mediante apposita barra nello spazio previsto, senza che tale valutazione vincoli la Commissione Centrale.

Schede informative: struttura generale

Per i ricorsi in unico grado alla Commissione Centrale sono previste quattro schede informative, da compilare esclusivamente in relazione al provvedimento impugnato. Ogni scheda è preceduta da una premessa con i dati del ricorrente, dell’eventuale patronato, della notifica e della presentazione del ricorso. Le schede disciplinano quattro ipotesi: iscrizione, mancata iscrizione, cancellazione e mancata cancellazione.

Iscrizione: dati da indicare e provvedimenti impugnabili

Nel caso di iscrizione, il Quadro A richiede l’indicazione degli elementi identificativi dell’impresa: qualifica del ricorrente come coltivatore diretto, colono mezzadro o imprenditore agricolo a titolo principale; numero delle unità attive nel nucleo, escluso il titolare; estensione dei fondi in ettari, are e centiare; numero complessivo dei capi di bestiame. Nel Quadro B la Sede deve segnalare il provvedimento impugnato tra: iscrizione ai fini dell’assicurazione IVS, per la quale devono sussistere abitualità, prevalenza in caso di duplice attività, 104 giornate lavorative annue e fabbisogno aziendale; assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fino al 31.6.93, per cui è richiesto il solo requisito dell’abitualità; iscrizione di bracciante agricolo come coltivatore diretto, con indicazione tassativa delle giornate lavorative nel settore subordinato; inclusione nella fascia di reddito convenzionale ex art. 7 L. 233/90, con eventuali variazioni colturali o dell’allevamento o con cessione/acquisto di terreni in caso di accoglimento.

Mancata iscrizione: ipotesi di rigetto dell’iscrizione

Nel caso di mancata iscrizione, il Quadro A contiene gli stessi dati identificativi dell’impresa. Nel Quadro B devono essere richiamati i motivi della mancata iscrizione ai fini dell’assicurazione IVS, ossia: attività manuale agricola svolta in modo saltuario; attività prevalente non agricola, con specificazione se si tratta di bracciante agricolo, lavoratore dipendente o autonomo extra-agricolo e con eventuale indicazione dell’iscrizione negli elenchi degli esercenti attività commerciali, del modello 740 o dell’estratto contributivo INPS; fabbisogno aziendale inferiore alle 104 giornate annue; prestazione di lavoro del nucleo familiare inferiore a un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo e per l’allevamento/governo del bestiame, con segnalazione dell’eventuale manodopera dipendente e delle giornate lavorative effettuate. È inoltre prevista la mancata assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fino al 31.6.93 quando l’attività manuale agricola sia svolta saltuariamente.

Cancellazione: ipotesi e accertamenti da documentare

Per la cancellazione, il Quadro A ripete i dati identificativi dell’impresa. Nel Quadro B i motivi di cancellazione ai fini dell’assicurazione IVS comprendono: attività manuale agricola saltuaria; prevalenza di attività non agricola, con le medesime precisazioni su bracciante, lavoro dipendente o autonomo extra-agricolo; fabbisogno aziendale inferiore a 104 giornate annue; prestazione del nucleo inferiore a un terzo del necessario; per i periodi 1957/61, assenza del nucleo o del singolo componente alla data del 31 dicembre, ipotesi per la quale è richiesta una relazione istruttoria dettagliata con tutta la documentazione acquisita. È prevista anche la cancellazione per mancato assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fino al 31.6.93 quando l’attività manuale agricola è saltuaria.

Mancata cancellazione: casi di conferma della posizione assicurativa

Nel caso di mancata cancellazione, il Quadro B contempla l’ipotesi di conferma dell’assicurazione IVS quando sussistano tutti i requisiti di legge, cioè abitualità, prevalenza in caso di duplice attività, 104 giornate lavorative annue e fabbisogno aziendale; oppure quando siano prodotti soltanto il certificato medico o soltanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, senza altra documentazione idonea a provare la cessazione dell’attività manuale agricola. È prevista anche la conferma dell’assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fino al 31.6.93 quando permanga il requisito dell’abitualità.

Accertamenti, vigilanza/ispezione e fonti informative

Per tutte le tipologie, il Quadro C è riservato agli eventuali accertamenti. In caso di informazioni, la Sede deve indicare l’organo presso il quale sono state assunte, come carabinieri o sindaco, e le relative risultanze, con specifico riferimento alla sussistenza o meno dei requisiti di legge (abitualità, prevalenza, 104 giornate, fabbisogno aziendale, assunzione di manodopera dipendente). In caso di vigilanza o ispezione, deve essere indicato l’ente preposto, quale Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL o ex SCAU in congiunta con INPS e/o Ispettorato del Lavoro, con le relative risultanze. Se vi sono più sopralluoghi, deve essere compilato anche lo schema suppletivo.

Valutazione finale, casi particolari e sottoscrizione

Il Quadro D è riservato alla valutazione finale della Sede, che può essere di accoglimento, accoglimento parziale, rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Sono richiamati come esempi di inammissibilità l’impugnazione della decisione della Commissione Provinciale ex art. 12 L. 9/63 dopo l’entrata in vigore del D.L. 375/93, e come esempio di improcedibilità la cessata materia del contendere. La valutazione finale spetta al responsabile del ricorso, è unica e alternativa alle altre e la scheda deve essere firmata dal responsabile dell’istruttoria e controfirmata dal dirigente della Sede.

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