Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 251 del 27-9-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994 e dei successivi orientamenti della Cassazione, quando la seconda pensione possa restare cristallizzata nell’importo spettante al 30 settembre 1983 e quando, invece, debba essere ricondotta a calcolo. Viene confermato il rilievo decisivo del reddito dell’anno 1983, ma si precisa anche che il diritto alla cristallizzazione va verificato negli anni successivi e si perde se i limiti reddituali vengono superati. La circolare disciplina inoltre l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e di quelle non definitive, imponendo l’impugnazione delle decisioni sfavorevoli o incomplete e l’eventuale esecuzione con riserva di ripetizione.

Cristallizzazione della seconda pensione per titolari di più pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983

Titolari di più pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983: cristallizzazione della seconda pensione

La circolare interviene per chiarire il regime applicabile alla seconda pensione nei casi di concorso di più trattamenti pensionistici integrati o integrabili al minimo al 30 settembre 1983. Il tema è affrontato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 240 dell’8-10 giugno 1994, dei successivi messaggi INPS e degli orientamenti della Corte di cassazione.

Quadro normativo e decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 240/1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, prevedeva la riconduzione all’importo a calcolo dell’altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento dell’importo spettante alla data del 30 settembre 1983 fino all’assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica.

Nella motivazione, la Corte ha affermato che, quando il pensionato, pur titolare di due o più pensioni, ha un reddito complessivo inferiore al limite legale, la disciplina transitoria deve assicurare un passaggio graduale al trattamento meno favorevole, in coerenza con i principi di solidarietà e razionalità-equità.

Presupposto reddituale del diritto alla cristallizzazione

La circolare ribadisce che la seconda pensione ha diritto alla cristallizzazione dell’importo spettante al 30 settembre 1983 solo se, a quella data, non risultavano superati i limiti di reddito previsti dall’art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, pari a lire 7.177.300 annue, e se la pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 del medesimo articolo aveva conservato, al 1 ottobre 1983, il diritto all’integrazione al minimo.

Se invece la pensione prioritaria non conserva il diritto all’integrazione perché i limiti reddituali risultavano superati, la seconda pensione deve essere corrisposta nell’importo a calcolo.

Verifica negli anni successivi al 1983

Un passaggio centrale delle istruzioni riguarda il controllo del permanere del diritto alla cristallizzazione anche negli anni successivi al 1983. La circolare, recependo il contrasto giurisprudenziale emerso e il parere dell’Avvocatura Centrale, chiarisce che:

  • una volta accertato il diritto alla cristallizzazione sulla base del reddito 1983, occorre verificare se negli anni successivi i limiti di reddito siano stati superati;
  • se il superamento interviene in un anno successivo, con perdita del diritto all’integrazione della pensione prioritaria, la seconda pensione già cristallizzata deve essere ricondotta all’importo a calcolo;
  • il diritto alla cristallizzazione, una volta venuto meno, non può rinascere in anni successivi, anche se il reddito dovesse tornare nei limiti.

Viene anche precisato che il superamento del limite reddituale può verificarsi, ad esempio, nell’anno di corresponsione degli arretrati dovuti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale in materia di trattamento minimo.

Sentenze passate in giudicato e sentenze non definitive

La circolare distingue tra decisioni definitive e non definitive.

Per le sentenze passate in giudicato che prevedano la cristallizzazione con riferimento al reddito del 1983, la prestazione deve essere corrisposta nell’importo cristallizzato fino al riassorbimento dell’eccedenza per effetto dell’art. 6, comma 7, della legge n. 638/1983. Ciò vale anche se il limite di reddito sia stato superato negli anni successivi.

Per le sentenze non definitive, l’esecuzione deve avvenire secondo il dispositivo. Se la decisione non subordina espressamente il permanere della cristallizzazione alla verifica del requisito reddituale negli anni successivi, la pensione non può essere ricondotta unilateralmente a calcolo. In tali casi l’esecuzione deve essere effettuata con riserva di ripetizione di quanto eventualmente non spettante, in attesa dell’esito del giudizio di appello o di cassazione.

Indicazioni operative per gli uffici legali

Gli uffici legali sono invitati a continuare la gestione delle cause aventi ad oggetto la cristallizzazione, richiedendo ai giudici, sia in primo sia in secondo grado, l’accertamento del requisito reddituale secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale prima di pronunciare una decisione favorevole al pensionato.

Devono inoltre essere trasmesse all’Avvocatura Centrale tutte le sentenze di secondo grado sfavorevoli all’Istituto che non abbiano considerato il requisito reddituale così come individuato dalla Corte, per consentire la predisposizione del ricorso per cassazione.

La successiva circolare chiarisce inoltre che, ai fini della valutazione dell’opportunità di proporre ricorso per cassazione, gli uffici devono verificare preventivamente se la seconda pensione debba essere corrisposta in misura cristallizzata oppure a calcolo, applicando il criterio della conservazione del diritto all’integrazione al minimo della pensione prioritaria al 1 ottobre 1983.

Giurisprudenza della Cassazione e contrasto interpretativo

La Direzione centrale pensioni richiama poi alcune sentenze della Corte di cassazione del 1995 che hanno confermato la rilevanza del reddito dell’anno 1983 ai fini della cristallizzazione, mentre altre decisioni hanno enunciato il principio secondo cui la seconda o ulteriore pensione resta fruita nell’importo conseguito al 30 settembre 1983 solo se il titolare non percepiva alla medesima data un reddito superiore al limite di legge.

Per comporre il contrasto giurisprudenziale, l’Istituto ha presentato istanza di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione.

Profili ulteriori richiamati dalla circolare

La circolare richiama infine la necessità di eccepire comunque le eventuali decadenze maturate nelle singole fattispecie, con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale che avevano riconosciuto la possibilità di plurima integrazione al minimo anteriormente al 1 ottobre 1983, in quanto tali pronunce costituiscono il presupposto applicativo della sentenza n. 240/1994.

Nel complesso, il documento fornisce agli uffici una disciplina operativa dettagliata per gestire i contenziosi sulla cristallizzazione della seconda pensione, distinguendo con precisione tra criteri di riconoscimento iniziale, verifiche successive, effetti delle decisioni definitive e modalità di impugnazione delle sentenze non conformi.

Punti principali

Principio affermato dalla Corte costituzionale

La sentenza n. 240 dell’8-10 giugno 1994 ha dichiarato illegittimo l’art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993 nella parte in cui, in caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al minimo, prevedeva il ritorno all’importo a calcolo dell’altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento dell’importo spettante al 30 settembre 1983 fino all’assorbimento negli aumenti della pensione base. La Corte ha fondato la decisione sui principi di solidarietà ed equità, valorizzando il fatto che il pensionato, pur titolare di più pensioni, avesse un reddito complessivo inferiore al limite legale.

Criterio reddituale per la cristallizzazione

Il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione sussiste solo se, al 30 settembre 1983, non risultavano superati i limiti reddituali previsti dall’art. 6 della legge n. 638/1983, pari a lire 7.177.300 annue, e se la pensione prioritaria indicata dal comma 3 dello stesso articolo conservava il diritto all’integrazione al minimo al 1 ottobre 1983. Se invece la pensione prioritaria non conserva tale diritto per superamento dei limiti, la seconda pensione deve essere corrisposta a calcolo.

Verifica del permanere del diritto negli anni successivi

In presenza di un iniziale diritto alla cristallizzazione accertato sulla base del reddito 1983, occorre verificare se negli anni successivi i limiti di reddito siano stati superati. Se ciò accade, con conseguente perdita del diritto all’integrazione della pensione prioritaria, la seconda pensione già cristallizzata deve essere ricondotta all’importo a calcolo. Una volta venuto meno, il diritto alla cristallizzazione non può più rinascere, anche se negli anni successivi la situazione reddituale dovesse nuovamente rientrare nei limiti.

Effetti delle sentenze passate in giudicato

Le pensioni oggetto di sentenze passate in giudicato che riconoscano la cristallizzazione in riferimento al reddito del 1983 devono essere corrisposte nell’importo cristallizzato fino al riassorbimento dell’eccedenza per effetto dell’art. 6, comma 7, della legge n. 638/1983. Tale regola vale anche se per gli anni successivi al 1983 siano stati superati i limiti di reddito.

Esecuzione delle sentenze non definitive

Le sentenze non definitive devono essere eseguite secondo il dispositivo e, se non subordinano espressamente la cristallizzazione alla verifica del reddito per gli anni successivi al 1983, non possono essere disattese trasformando la prestazione in importo a calcolo. In tali casi l’esecuzione deve avvenire con riserva di ripetizione di quanto eventualmente non spettante all’esito dell’appello o del ricorso per cassazione.

Indicazioni agli uffici legali e impugnazioni

Gli uffici legali devono continuare a coltivare le cause sulla cristallizzazione richiedendo, in primo e secondo grado, l’accertamento del requisito reddituale. Le sentenze di secondo grado sfavorevoli all’Istituto, se non tengono conto del criterio reddituale indicato dalla Corte costituzionale, vanno trasmesse all’Avvocatura Centrale per il ricorso in cassazione. Le sentenze non definitive devono essere sempre impugnate quando non contengano il riferimento al superamento, negli anni successivi al 1983, dei limiti di reddito, indipendentemente dal fatto che tali limiti risultino già superati prima della sentenza.

Chiarimenti ulteriori e profili da eccepire

La Direzione centrale pensioni precisa che, per valutare se la seconda pensione debba essere corrisposta cristallizzata o a calcolo, va verificato se la pensione prioritaria abbia mantenuto il diritto all’integrazione al minimo al 1 ottobre 1983. Inoltre, viene richiamata la necessità di eccepire comunque le eventuali decadenze con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale che avevano consentito la plurima integrazione al minimo anteriormente al 1 ottobre 1983, in quanto presupposto applicativo della sentenza n. 240/1994.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.