Circolare numero 253 del 29-9-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi, dal 1° settembre 1995, sulle disposizioni della legge n. 335/1995 in materia di pensioni ai superstiti e di nuovi limiti di reddito per la cumulabilità con i redditi del beneficiario, con riferimento a due Fondi integrativi collegati all’assicurazione generale obbligatoria. Viene precisato che, nei Fondi del gas e degli esattoriali, si applicano le innovazioni introdotte per l’AGO, in particolare l’elevazione dell’aliquota di reversibilità al 70% in presenza di un solo figlio avente i requisiti previsti. La circolare chiarisce anche che i limiti di cumulabilità si applicano solo alla quota di pensione AGO compresa nel trattamento complessivo. Per il Fondo esattoriali, vengono inoltre impartite istruzioni transitorie per l’integrazione al minimo in attesa dell’aggiornamento delle procedure automatizzate, con uso del reddito convenzionale "99.999.000".
Istruzioni sui trattamenti ai superstiti e sui limiti di cumulabilità per i Fondi integrativi AGO
Trattamenti ai superstiti nei Fondi integrativi e limiti di cumulabilità
La circolare detta istruzioni applicative, con decorrenza dal 1° settembre 1995, per alcuni Fondi integrativi collegati all’assicurazione generale obbligatoria, in relazione alle innovazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. L’intervento riguarda in particolare i trattamenti ai superstiti, i nuovi limiti di cumulabilità con i redditi del beneficiario e, per il Fondo esattoriali, le modalità transitorie di gestione dell’integrazione al minimo.
Quadro normativo di riferimento
Le indicazioni si collocano nel contesto delle precedenti istruzioni già emanate con circolare n. 234 del 25 agosto 1995, messaggio n. 21260 del 26 agosto 1995 e circolare n. 252 del 29 settembre 1995. La legge n. 335/1995 non menziona espressamente i Fondi integrativi dell’AGO, ma la circolare precisa che, per il loro stretto collegamento con la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, alcune innovazioni devono essere applicate anche a tali forme previdenziali.
Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Per il Fondo gas, in caso di morte del pensionato o dell’iscritto, la pensione ai superstiti spetta se l’iscritto può far valere almeno 10 anni di contribuzione; tale requisito non è richiesto se il decesso è conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale. In questi casi, la pensione complessiva di reversibilità o indiretta è riconosciuta secondo l’ordine dei superstiti e le condizioni stabilite dall’AGO, come richiamato dall’art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084.
La misura del trattamento ai superstiti va determinata applicando alla pensione diretta, già liquidata o teoricamente spettante all’iscritto, le aliquote di reversibilità previste per l’AGO. La circolare ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 1084/1971, la pensione teorica spettante all’iscritto non può essere inferiore al 50% della retribuzione globale mensile percepita nell’ultimo anno di contribuzione al Fondo.
Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 335/1995, trova applicazione anche al Fondo gas l’elevazione dell’aliquota di reversibilità dal 60% al 70% quando vi sia un solo figlio avente i requisiti di minore, studente o inabile. I nuovi limiti di cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario operano, però, esclusivamente sulla quota di pensione AGO compresa nel trattamento complessivo.
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi
Per il Fondo esattoriali, l’art. 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, rinvia espressamente alle norme dell’AGO per soggetti aventi diritto, requisiti e aliquote percentuali della pensione di reversibilità. Di conseguenza, anche per questo Fondo si applica l’innovazione della legge n. 335/1995 che innalza l’aliquota di reversibilità dal 60% al 70% in presenza di un solo figlio minore, studente o inabile.
Anche in questo caso, i limiti di cumulabilità con i redditi del beneficiario si applicano soltanto alla quota di pensione dell’assicurazione generale obbligatoria ricompresa nel trattamento complessivo.
Integrazione al minimo e gestione provvisoria delle procedure
La circolare affronta infine il tema dell’integrazione al minimo per le pensioni dei Fondi integrativi, con particolare riferimento alla valutazione del reddito coniugale. Poiché le procedure automatizzate di gestione risultano in fase di aggiornamento e saranno rese disponibili entro il 15 novembre, le sedi devono procedere provvisoriamente alla liquidazione delle pensioni nell’importo a calcolo nei casi in cui l’esame del reddito del coniuge comporterebbe, in tutto o in parte, la mancata integrazione al minimo.
Per consentire la lavorazione delle pratiche, viene indicato di utilizzare come reddito personale il valore convenzionale "99.999.000". Le pensioni che abbiano diritto a una integrazione parziale devono essere mantenute in evidenza, così da poter procedere alla ricostituzione dopo l’aggiornamento dei programmi automatizzati.
Decorrenza delle istruzioni
Le disposizioni illustrate trovano applicazione con decorrenza dal 1° settembre 1995, in coerenza con l’entrata in vigore delle innovazioni introdotte dalla legge n. 335/1995 in materia di superstiti e limiti di cumulabilità.
Punti principali
Premessa e ambito della circolare
La circolare si colloca nel solco delle precedenti istruzioni già fornite con circolare n. 234 del 25 agosto 1995, messaggio n. 21260 del 26 agosto 1995 e circolare n. 252 del 29 settembre 1995, relative alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Pur non menzionando espressamente i Fondi integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, la circolare estende alcune istruzioni anche a tali forme previdenziali per effetto dello stretto collegamento con l’AGO.
Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Per il Fondo gas, in caso di decesso del pensionato o dell’iscritto con almeno 10 anni di contribuzione, ovvero con qualsiasi anzianità se la morte deriva da infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta la pensione ai superstiti secondo l’ordine e le condizioni previste per l’AGO. La misura della pensione complessiva di reversibilità o indiretta si determina applicando alla pensione diretta, già liquidata o teoricamente spettante, le aliquote di reversibilità dell’AGO. Si richiama inoltre il limite minimo previsto dall’art. 20, comma 4, della legge n. 1084/1971, secondo cui la pensione teorica dell’iscritto non può essere inferiore al 50% della retribuzione globale mensile percepita nell’ultimo anno di contribuzione. Alla luce delle modifiche della legge n. 335/1995, trova applicazione anche l’elevazione dell’aliquota di reversibilità dal 60% al 70% in presenza di un solo figlio minore, studente o inabile. I limiti di cumulabilità con i redditi del beneficiario operano solo sulla quota di pensione AGO compresa nel trattamento complessivo.
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi
Per il Fondo esattoriali, l’art. 9 della legge n. 587/1971 stabilisce che, quanto a soggetti, requisiti per la reversibilità e aliquote percentuali, si applicano le norme vigenti nell’AGO. Di conseguenza, anche per questo Fondo si applica l’innovazione introdotta dalla legge n. 335/1995 con l’innalzamento dell’aliquota di reversibilità dal 60% al 70% quando sia presente un solo figlio minore, studente o inabile. Analogamente, i nuovi limiti di cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario si applicano solo alla quota AGO inclusa nel trattamento complessivo.
Integrazione al minimo e procedure automatizzate
Per le pensioni dei Fondi integrativi, le procedure automatizzate di gestione, con particolare riferimento all’integrazione al minimo valutata anche sulla base del reddito del coniuge, risultano in fase di aggiornamento e saranno rilasciate entro il 15 novembre. Nel frattempo, le sedi devono liquidare le pensioni nell’importo a calcolo nei casi in cui la verifica del reddito del coniuge escluderebbe, in tutto o in parte, l’integrazione al minimo. Ai fini della lavorazione, è sufficiente indicare come reddito personale il valore convenzionale "99.999.000". Le pensioni con diritto a integrazione parziale devono essere mantenute in evidenza per consentirne la ricostituzione dopo l’aggiornamento dei programmi.
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