Circolare numero 252 del 29-9-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge n. 335/1995 sui Fondi previdenziali esclusivi e sostitutivi dell’AGO, con particolare riguardo alle pensioni ai superstiti, alle nuove aliquote di reversibilità, all’indennità una tantum, all’incumulabilità con rendite INAIL/INAIL-equivalenti e ai requisiti reddituali per l’integrazione al minimo. Fornisce inoltre indicazioni operative transitorie in attesa dell’aggiornamento delle procedure automatizzate e chiarisce l’applicazione specifica al Fondo del clero e ai lavoratori marittimi.
Estensione ai Fondi sostitutivi della disciplina delle pensioni ai superstiti e istruzioni su incumulabilità, integrazione al minimo e casi operativi per clero e lavoratori marittimi
Estensione della disciplina delle pensioni ai superstiti e istruzioni applicative per Fondi sostitutivi, clero e lavoratori marittimi
La circolare fornisce istruzioni operative conseguenti alla legge 8 agosto 1995, n. 335, con riguardo ai Fondi previdenziali esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, al Fondo del clero e ai lavoratori marittimi. Il documento chiarisce l’assetto delle pensioni ai superstiti, le nuove aliquote di reversibilità, l’incumulabilità con alcune rendite per infortunio o malattia professionale e le modalità transitorie di liquidazione in attesa dell’aggiornamento informatico.
Estensione della disciplina AGO ai Fondi esclusivi e sostitutivi
L’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 estende ai regimi esclusivi e sostitutivi la disciplina delle pensioni ai superstiti vigente nell’assicurazione generale obbligatoria. Dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge, cessano pertanto le normative speciali incompatibili dei Fondi sostitutivi, che recepiscono la disciplina dell’AGO con le modifiche introdotte dalla riforma.
I nuovi criteri trovano applicazione per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° settembre 1995. La circolare richiama, per la disciplina generale delle pensioni ai superstiti, la precedente circolare n. 234 del 25 agosto 1995.
Soggetti aventi diritto, aliquote di reversibilità e indennità una tantum
La circolare precisa che tutte le pensioni dirette liquidate a carico dei Fondi sostitutivi danno titolo alla pensione ai superstiti. Vengono inoltre estese ai Fondi le disposizioni che prevedono, in favore del coniuge e dei figli superstiti, una indennità una tantum quando al momento del decesso dell’assicurato non sussista il diritto a pensione di reversibilità.
Per il Fondo dazieri, a decorrere dal 1° settembre 1995, acquistano diritto alla pensione ai superstiti anche i figli studenti medi e universitari, che non erano compresi tra i beneficiari della previgente disciplina.
La circolare evidenzia anche che i trattamenti più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge restano salvi, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. In particolare, rimangono in essere i trattamenti liquidati prima del 1° settembre 1995 secondo la disciplina previgente in favore di:
- figli non studenti fino al 21° anno di età titolari di pensione a carico del Fondo trasporti, del Fondo telefonici, del Fondo volo e del Fondo dazieri;
- figli ultraventunenni studenti universitari, anche oltre il corso legale degli studi, fino al conseguimento della laurea e comunque non oltre il 26° anno di età, per il Fondo volo;
- genitori già titolari di altra pensione non diretta per il Fondo elettrici.
Dal 1° settembre 1995 si applica inoltre a tutti i Fondi sostitutivi la disciplina dell’AGO che prevede, per il coniuge superstite che contragga nuovo matrimonio, la liquidazione di un’indennità pari a due annualità di pensione. La circolare evidenzia che tale misura era già prevista nei Fondi elettrici e telefonici; di conseguenza, nel Fondo autoferrotranvieri l’indennità viene ridotta da quattro a due annualità, nel Fondo volo aumenta da una a due annualità e nel Fondo dazieri viene introdotta per la prima volta.
In allegato viene richiamata la tabella delle nuove aliquote di reversibilità introdotte dalla legge n. 335/1995.
Incumulabilità con rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale
L’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995 dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità a carico dell’AGO, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la corrispondente rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
La circolare precisa che, per effetto dell’estensione di cui al comma 41, questa disposizione trova applicazione nei Fondi sostitutivi esclusivamente con riferimento alla pensione ai superstiti. Per i trattamenti più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge opera la clausola di salvaguardia con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Requisiti reddituali per l’integrazione al minimo
Per i requisiti reddituali dell’integrazione al minimo si rinvia alle istruzioni della circolare n. 234 del 25 agosto 1995. La circolare segnala tuttavia che le procedure automatizzate di gestione delle pensioni dei Fondi sostitutivi, con riferimento all’integrazione al minimo basata anche sul reddito coniugale, sono in fase di aggiornamento e saranno rilasciate entro il 15 novembre.
In attesa dell’adeguamento dei programmi, le Sedi devono:
- liquidare nell’importo a calcolo le pensioni per le quali la valutazione del reddito del coniuge del richiedente escluderebbe, in tutto o in parte, l’integrazione al minimo;
- indicare come reddito personale il valore convenzionale "99.999.000";
- mantenere evidenza delle pensioni che avrebbero diritto a una integrazione parziale, per la successiva ricostituzione dopo l’aggiornamento delle procedure.
Istruzioni operative provvisorie in attesa dell’aggiornamento informatico
Nell’attesa dell’adeguamento delle procedure automatizzate, la circolare impartisce alcune istruzioni transitorie. Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° settembre 1995 nei confronti di un solo figlio continuano a essere calcolate con aliquota del 60%; il ricalcolo all’aliquota del 70% sarà effettuato automaticamente in un momento successivo.
Va invece sospesa, per il momento, la liquidazione delle pensioni ai superstiti nei seguenti casi:
- trattamenti con decorrenza dal 1° settembre 1995 in favore di nuclei superstiti composti da solo coniuge, solo genitori, oppure uno o più fratelli o sorelle, quando i redditi per il 1995 superano L. 24.431.550;
- casi nei quali l’estensione ai Fondi sostitutivi della normativa dell’AGO comporti aliquote di reversibilità inferiori a quelle previste dalla disciplina previgente dei singoli Fondi, con specifico riferimento al Fondo volo e al Fondo telefonici per quanto riguarda i genitori;
- casi di contestuale diritto alla rendita INAIL e alla pensione ai superstiti in relazione allo stesso evento che ha determinato il decesso dell’assicurato o del pensionato.
Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
Per il Fondo del clero, la circolare richiama gli articoli 14 e 15 della legge 22 dicembre 1973, n. 903. Poiché tali disposizioni rinviano alle norme dell’AGO per l’individuazione dei soggetti aventi diritto e per le aliquote di reversibilità, al Fondo si applica l’elevazione dell’aliquota dal 60 al 70 per cento in presenza di un solo figlio, purché minore, studente o inabile.
Non trova invece applicazione al Fondo clero la disciplina del cumulo con i redditi prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, in quanto il Fondo non è qualificato come sostitutivo dell’AGO.
Lavoratori marittimi
La circolare afferma che le modifiche della legge n. 335/1995 si applicano integralmente ai trattamenti liquidati in favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 29 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonché alle pensioni specifiche previste dagli articoli 31, 33 e 34 della medesima legge.
In particolare:
- gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi della legge n. 222/1984, non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL per lo stesso evento invalidante;
- le pensioni specifiche di categoria PM per inabilità alla navigazione e le pensioni di reversibilità previste dagli articoli 33 e 34 della legge n. 413/1984, quando conseguenti a malattia o infortunio verificatosi a bordo o per causa di servizio connessa all’imbarco, non sono cumulabili con la rendita vitalizia erogata dalle Casse Marittime, oggi IPSEMA, per il medesimo evento.
Le Sedi sono pertanto invitate, in fase istruttoria, ad accertare che, nei casi in cui l’inabilità o la morte siano state determinate da malattia o infortunio verificatosi a bordo o per causa di servizio connessa all’imbarco, non sia stata già liquidata una rendita vitalizia né sia stata presentata domanda per ottenerla.
Nuove aliquote di reversibilità
La tabella allegata alla circolare riporta le aliquote di reversibilità stabilite dalla legge n. 335/1995. In sintesi:
- coniuge solo: 60 per cento;
- coniuge e un figlio: 80 per cento;
- coniuge e due o più figli: 100 per cento;
- un figlio: 60 per cento per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, 70 per cento per quelle con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi;
- due figli: 80 per cento;
- tre o più figli: 100 per cento;
- un genitore: 15 per cento;
- due genitori: 30 per cento;
- un fratello o sorella: 15 per cento;
- due fratelli o sorelle: 30 per cento;
- tre fratelli o sorelle: 45 per cento;
- quattro fratelli o sorelle: 60 per cento;
- cinque fratelli o sorelle: 75 per cento;
- sei fratelli o sorelle: 90 per cento;
- sette o più fratelli o sorelle: 100 per cento.
La circolare rinvia, per la previgente normativa dei Fondi sostitutivi, alla circolare n. 125 del 30 maggio 1988.
Punti principali
Estensione della disciplina AGO ai Fondi sostitutivi
L’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 estende ai Fondi speciali esclusive e sostitutive la disciplina delle pensioni ai superstiti già vigente nell’assicurazione generale obbligatoria. Dal 17 agosto 1995 cessano quindi le normative speciali incompatibili; i nuovi criteri si applicano alle pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° settembre 1995.
Nuove regole su reversibilità e indennità una tantum
Tutte le pensioni dirette liquidate a carico dei Fondi sostitutivi danno titolo alla pensione ai superstiti. Viene estesa anche la previsione dell’indennità una tantum per coniuge e figli superstiti quando non sussista il diritto a reversibilità. Per il Fondo dazieri, dal 1° settembre 1995, sono inclusi anche i figli studenti medi e universitari. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli già in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Incumulabilità con rendite per infortunio o malattia professionale
L’art. 1, comma 43, prevede l’incumulabilità, fino a concorrenza della rendita, tra pensioni di inabilità, pensioni ai superstiti e assegni ordinari di invalidità liquidati per infortunio sul lavoro o malattia professionale e la corrispondente rendita vitalizia INAIL. Per i Fondi sostitutivi la norma rileva solo per la pensione ai superstiti.
Integrazione al minimo e gestione transitoria
Per l’integrazione al minimo con valutazione del reddito coniugale, le procedure automatizzate dei Fondi sostitutivi sono in aggiornamento e saranno rilasciate entro il 15 novembre. Nel frattempo le Sedi devono liquidare a importo a calcolo le pensioni che, considerando il reddito del coniuge, non avrebbero integrazione totale o parziale; va inserito come reddito personale convenzionale il valore "99.999.000". Le posizioni con diritto a integrazione parziale vanno tenute in evidenza per la successiva ricostituzione.
Indicazioni operative provvisorie e sospensioni
Fino all’aggiornamento dei programmi, le pensioni ai superstiti con un solo figlio continuano a essere calcolate con aliquota del 60%, con successivo ricalcolo automatico al 70%. Va sospesa la liquidazione nei casi di nuclei composti da solo coniuge, genitori o fratelli/sorelle con redditi 1995 superiori a L. 24.431.550; nei casi in cui l’estensione ai Fondi sostitutivi comporti aliquote inferiori a quelle previgenti; e nei casi di possibile cumulo tra rendita INAIL e pensione ai superstiti per lo stesso evento.
Fondo di previdenza del clero
Per il Fondo del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica si applicano le norme dell’AGO per soggetti aventi diritto e aliquote di reversibilità, per effetto del rinvio contenuto negli artt. 14 e 15 della legge n. 903/1973. Si applica quindi l’elevazione al 70% dell’aliquota in presenza di un solo figlio minore, studente o inabile. Non si applica invece la disciplina del cumulo con i redditi di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, perché il Fondo non è sostitutivo dell’AGO.
Lavoratori marittimi
Le modifiche della legge n. 335/1995 si applicano integralmente ai trattamenti per lavoratori marittimi ex artt. 29, 31, 33 e 34 della legge n. 413/1984. Viene chiarito che gli assegni ordinari di invalidità per infortunio o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita INAIL; inoltre, le pensioni specifiche di categoria PM e le pensioni di reversibilità per eventi verificatisi a bordo o per causa di servizio connessa all’imbarco non sono cumulabili con la rendita vitalizia delle Casse Marittime, oggi IPSEMA. Le sedi devono verificare in istruttoria che non sia stata liquidata né domandata la rendita.
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