Circolare numero 250 del 26-9-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il regime di esonero contributivo per le prestazioni economiche di malattia previsto per i dipendenti degli Enti di Patronato in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 112/1980 resta valido solo per tale personale. Per i dipendenti assunti successivamente, invece, si applica integralmente il sistema contributivo del settore privato con obbligo di versamento della contribuzione di malattia. Le Sedi devono quindi istituire un’apposita posizione contributiva, effettuare eventuali revisioni delle posizioni pregresse e, per tutto il personale interessato, continua a sussistere l’obbligo della contribuzione di maternità.
Contribuzione di malattia per i dipendenti degli Enti di Patronato assunti dopo la legge n. 112/1980
Contribuzione di malattia per i dipendenti degli Enti di Patronato
La circolare fornisce chiarimenti sul regime contributivo applicabile ai dipendenti degli Enti di Patronato, distinguendo tra personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1980, n. 112, e personale assunto successivamente. Il chiarimento deriva dalle segnalazioni di alcuni Enti che ritenevano inesistente l'obbligo assicurativo per la malattia, in virtù di un'assimilazione agli organismi sindacali.
Quadro normativo e interpretazione ministeriale
L'art. 5 della legge n. 112/1980, che ha attribuito personalità giuridica di diritto privato agli Enti di Patronato, ha inteso salvaguardare la posizione giuridica ed economica già acquisita dai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Secondo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per tali lavoratori resta quindi fermo il regime di esonero contributivo per le prestazioni economiche di malattia, già previsto per gli Enti obbligatoriamente iscritti all'ENPDEDP prima della riforma.
Personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge n. 112/1980
Per i dipendenti assunti successivamente alla legge n. 112/1980, la tutela conservata dall'art. 5 non opera. La circolare precisa che, per tale personale, è pienamente applicabile il sistema contributivo del settore privato, con conseguente obbligo per gli Enti di Patronato di versare la contribuzione per le prestazioni economiche di malattia.
Istruzioni operative per le Sedi
In relazione a quanto disposto, le Sedi devono:
- per il personale assunto dopo la legge n. 112/1980, costituire un'apposita posizione contributiva nell'ambito del c.s.c. "7.07.03";
- utilizzare il codice di autorizzazione di nuova istituzione "8P", con il significato di "Ente tenuto al versamento della contribuzione per le indennita' di malattia";
- in alternativa alle modalità previste dalla circolare n. 31093 RCV, n. 1070 E.A.D. dell'11 aprile 1986 (punto 2, lettera c), applicare le nuove indicazioni operative.
Revisione delle posizioni e recupero delle partite pregresse
Le Sedi devono inoltre effettuare una revisione delle posizioni degli Enti che abbiano personale assunto dopo l'emanazione della legge n. 112/1980, al fine di verificare l'eventuale necessità di regolarizzare periodi ormai decorsi. Ove necessario, dovranno anche interrompere i termini prescrizionali. La sistemazione delle partite pregresse va effettuata tramite la procedura "regolarizzazione".
Contribuzione di maternità
La circolare conclude precisando che, per tutto il personale interessato, permane in ogni caso l'obbligo di assoggettamento delle retribuzioni alla contribuzione di maternità, con il correlato diritto ai relativi trattamenti previdenziali.
Punti principali
Regime per il personale in servizio alla data della legge n. 112/1980
L'art. 5 della legge 27 marzo 1980, n. 112, ha salvaguardato la posizione giuridico-economica dei dipendenti degli Enti di Patronato già in servizio all'entrata in vigore della legge. Per questo personale permane il regime di esonero contributivo per le prestazioni economiche di malattia, secondo la disciplina già applicabile agli Enti iscritti all'ENPDEDP.
Obbligo contributivo per i dipendenti assunti dopo la legge n. 112/1980
Per il personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge n. 112/1980 non opera l'esonero contributivo. Tali dipendenti rientrano nel sistema contributivo del settore privato e gli Enti di Patronato sono tenuti al versamento della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia.
Istruzioni operative per le Sedi INPS
Per i lavoratori assunti dopo la legge n. 112/1980 le Sedi devono costituire una apposita posizione contributiva nell'ambito del c.s.c. "7.07.03", con il codice di autorizzazione di nuova istituzione "8P", avente il significato di "Ente tenuto al versamento della contribuzione per le indennita' di malattia". Questa modalità è indicata come alternativa a quella prevista dalla circolare n. 31093 RCV, n. 1070 E.A.D. dell'11 aprile 1986.
Revisione delle posizioni e regolarizzazione dei periodi pregressi
Le Sedi devono procedere a una revisione delle posizioni degli Enti che hanno personale assunto dopo l'emanazione della legge n. 112/1980, per verificare l'eventuale necessità di regolarizzare periodi pregressi. Se necessario, devono anche interrompere i termini prescrizionali. La sistemazione delle partite pregresse deve avvenire tramite la procedura "regolarizzazione".
Contribuzione di maternità
Per tutto il personale interessato dalle istruzioni permane l'obbligo di assoggettare le retribuzioni alla contribuzione di maternità, con conseguente diritto ai relativi trattamenti previdenziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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