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Circolare

Circolare numero 255 del 30-9-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce due profili: da un lato, in seguito alla l. 343/1995, le somme dovute dall’INPS per gli sgravi sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali devono affluire direttamente ai medesimi organismi, con ripresa dei rimborsi annuali a partire dalla rata maturata nel 1995; dall’altro, le compagnie e i gruppi portuali trasformati in societe0 ai sensi dell’art. 21 l. 84/1994 possono continuare a beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali se conservano i requisiti di abesportatrici abitualibb e, in quanto imprese del settore industria, degli sgravi per il Mezzogiorno.

Sgravi e fiscalizzazione oneri sociali per compagnie e gruppi portuali; effetti della trasformazione in societa0ex art. 21 l. 84/1994

Sgravi e fiscalizzazione per compagnie e gruppi portuali

La circolare interviene per chiarire il regime degli sgravi degli oneri sociali e della fiscalizzazione applicabili alle compagnie e ai gruppi portuali, sia con riferimento alle somme dovute dall’INPS in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, sia con riferimento agli effetti della trasformazione dei medesimi organismi in societ�e0 ai sensi dell’art. 21 della l. 84/1994.

Somme dovute dall’INPS e riparto tra compagnie o gruppi portuali

In applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, della l. 343/1995, le somme dovute dall’INPS a titolo di sgravi degli oneri sociali per le compagnie e i gruppi portuali operanti nei territori indicati dalla l. 171/1973 e dal d.P.R. 218/1978, e riferite a periodi contributivi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, devono affluire per l’ammontare complessivo di pertinenza a ciascuna compagnia o gruppo portuale.

Tali somme si aggiungono a quelle gi�e0 versate alla Gestione Commissariale del Fondo Gestione Contrattuale Lavoratori Portuali in liquidazione, comprese le quote di sgravio relative al 1994 gi�e0 liquidate dall’Istituto. La circolare precisa che il trattamento indicato nel messaggio n. 27150 del 24 marzo 1994, che aveva sospeso i rimborsi da parte delle sedi, non deve pi�f9 essere seguito.

Le sedi territoriali devono quindi riprendere a corrispondere alle compagnie e ai gruppi portuali i rimborsi delle rate di sgravio alle scadenze annuali, a partire dalla rata maturata nel 1995, secondo le modalit�e0 gi�e0 previste dalla circ. n. 299 del 30 dicembre 1992. Per la rata 1994, gi�e0 versata alla Gestione Commissariale, spetta a quest’ultima attribuire i relativi importi alle singole compagnie o gruppi portuali; la Direzione Generale si riserva di comunicare successivamente alle sedi l’ammontare della quota gi�e0 posta in pagamento.

Trasformazione in societ�e0 e mantenimento dei benefici

L’art. 21 della l. 84/1994 prevede che gruppi e compagnie portuali assumano forma societaria secondo i tipi del libro quinto, titoli quinto e sesto, del codice civile. Su questo punto, la circolare risponde al quesito delle sedi circa la permanenza dei benefici contributivi in capo ai nuovi soggetti.

Viene chiarito che le compagnie e i gruppi portuali godevano della fiscalizzazione degli oneri sociali in quanto imprese considerate �abesportatrici abituali�bb. Di conseguenza, se le societ�e0 risultanti dalla trasformazione conservano i requisiti richiesti dalla disciplina vigente per tale qualifica, esse mantengono il diritto a usufruire della fiscalizzazione prevista per tale categoria.

Sgravi per il Mezzogiorno

La circolare aggiunge che le societ�e0 cos�ec trasformate, in quanto classificabili nel settore industria, continuano altres�ec a beneficiare degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. In sostanza, la trasformazione in societ�e0 non esclude il mantenimento dei benefici contributivi, purch�e9 permangano i requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Punti principali

Ripartizione delle somme dovute dall’INPS per gli sgravi sociali

L’art. 1, comma 2-bis, della l. 343/1995 stabilisce che le somme dovute dall’INPS in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991, relative agli sgravi degli oneri sociali per compagnie e gruppi portuali operanti nei territori richiamati dalla normativa sul Mezzogiorno, affluiscano per l’ammontare complessivo di pertinenza a ciascuna compagnia o gruppo portuale. Tali somme si aggiungono a quelle gie0 versate alla Gestione Commissariale del Fondo Gestione Contrattuale Lavoratori Portuali in liquidazione, che comprendevano anche le quote di sgravio relative al 1994 gie0 liquidate dall’Istituto.

Ripresa dei rimborsi da parte delle sedi INPS

Le sedi interessate devono riprendere, in contrasto con quanto previsto dal messaggio n. 27150 del 24 marzo 1994, a corrispondere alle compagnie e ai gruppi portuali i rimborsi delle rate di sgravio alle scadenze annuali. La ripresa decorre dalla rata maturata nel 1995, secondo le disposizioni della circ. n. 299 del 30 dicembre 1992. Per la rata 1994, gie0 corrisposta dall’Istituto alla Gestione Commissariale, sare0 quest’ultima ad attribuire i relativi importi alle singole compagnie o gruppi portuali; la Direzione Generale si riserva di comunicare alle sedi l’ammontare dell’importo gie0 posto in pagamento.

Trasformazione dei gruppi e compagnie portuali in societe0

L’art. 21 della l. 84/1994 impone ai gruppi e alle compagnie portuali di assumere forma societaria tra quelle previste dal codice civile (ad esempio S.r.l., S.p.a., societe0 cooperativa). Diverse sedi hanno chiesto se i nuovi organismi mantengano il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali in ragione dell’attivite0 svolta.

Conservazione della fiscalizzazione degli oneri sociali

La circolare precisa che le compagnie e i gruppi portuali fruivano della fiscalizzazione in quanto qualificabili come imprese abesportatrici abitualibb. Pertanto, se le societe0 risultanti dalla trasformazione conservano i requisiti richiesti dalla normativa vigente per tale qualifica, mantengono il diritto a conguagliare la fiscalizzazione prevista per questa categoria.

Sgravi per il Mezzogiorno per le societe0 trasformate

La circolare chiarisce inoltre che le medesime societe0, in quanto classificabili nel settore industria, continuano a beneficiare anche degli sgravi degli oneri sociali previsti per il Mezzogiorno.

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