Regolamento (UE) 2025/877
Regolamento (UE) 2025/877 della Commissione, del 12 maggio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento cosmetici per allineare il divieto di impiego di sostanze CMR alle nuove classificazioni armonizzate del regolamento delegato (UE) 2024/197. Inserisce nell’allegato II numerose sostanze vietate, modifica la voce relativa al cimoxanil per chiarezza e sopprime dall’allegato III la deroga relativa al Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide. L’effetto complessivo è rafforzare la tutela della salute umana e garantire uniformità applicativa nel mercato interno.
Modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per vietare o riallineare all’allegato II alcune sostanze classificate CMR e sopprimere una deroga specifica per un ingrediente autorizzato in sistemi di unghie artificiali.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) dal regolamento delegato (UE) 2024/197. Le modifiche incidono sugli elenchi di sostanze vietate o soggette a restrizioni/autorizzazioni degli allegati II e III del regolamento cosmetici. Il regolamento si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; decorre dal 1o settembre 2025, in coerenza con la data di applicazione delle classificazioni CMR richiamate. Non risultano esclusioni generali, ma sono rilevanti le eccezioni già previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, richiamate dal preambolo.
Modifica del regolamento cosmetici per sostanze CMR
Il regolamento (UE) 2025/877 della Commissione adegua il regolamento (CE) n. 1223/2009 in materia di prodotti cosmetici per recepire, negli allegati pertinenti, nuove classificazioni armonizzate di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Il provvedimento risponde all’esigenza di applicare in modo uniforme il divieto di impiego delle sostanze CMR nel mercato interno, rafforzando la certezza del diritto e la tutela della salute umana.
Contesto normativo e finalità
Il considerando richiama il regolamento (CE) n. 1272/2008, che contiene la classificazione armonizzata delle sostanze CMR in categorie 1A, 1B e 2, e l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, che vieta l’uso nei cosmetici delle sostanze classificate come CMR, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 15. Il regolamento interviene sulle sostanze classificate nel regolamento delegato (UE) 2024/197, applicabile dal 1o settembre 2025.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano i prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e incidono sugli allegati II e III di tale atto. Il perimetro materiale è costituito dalle sostanze CMR oggetto di classificazione nel regolamento delegato (UE) 2024/197; il regolamento sottolinea che nessuna delle sostanze in questione è stata oggetto di richiesta di utilizzo in via eccezionale nei cosmetici.
Nuove sostanze vietate nell’allegato II
L’allegato del regolamento inserisce nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 una serie di nuove voci numerate da 1731 a 1751. Tra le sostanze aggiunte figurano, tra le altre:
- ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina;
- tetrabromobisfenolo-A;
- transflutrina;
- clotianidina;
- diversi composti fosfonici e stannici;
- bisfenolo AF;
- benfluralin;
- N,N-dimetil-p-toluidina;
- 4-nitrosomorfolina;
- difenoconazolo;
- 4-metilimidazolo;
- diisocianato di 3,3’-dimetilbifenil-4,4’-diile;
- foramsulfuron.
L’effetto giuridico è l’inclusione di tali sostanze nell’elenco delle sostanze vietate nei cosmetici.
Aggiornamento della voce 1580 relativa al cimoxanil
La voce 1580 dell’allegato II viene sostituita per allineare la formulazione del regolamento cosmetici a quella della classificazione armonizzata del regolamento (CE) n. 1272/2008. La nuova voce comprende:
- cimoxanil (ISO), CAS 57966-95-7, CE 261-043-0;
- (2E)-2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide, CAS 166900-80-7.
L’intervento ha finalità di chiarezza e certezza del diritto.
Soppressione della deroga per un ingrediente autorizzato
La voce 311 dell’allegato III è soppressa. Prima della modifica, l’ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina era autorizzato per uso professionale nei sistemi di unghie artificiali fino a una concentrazione massima del 5 %. A seguito della classificazione come sostanza CMR di categoria 1B, il regolamento elimina tale autorizzazione e trasferisce la sostanza nell’elenco delle sostanze vietate.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica dal 1o settembre 2025, in coerenza con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/197 richiamato nei considerando. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento cosmetici
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo quanto riportato nell’allegato al regolamento. L’intervento serve ad adeguare gli elenchi delle sostanze vietate e di quelle soggette a restrizioni alle classificazioni CMR sopravvenute.
Inserimento di nuove sostanze vietate nell’allegato II
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono aggiunte le nuove voci da 1731 a 1751, comprendenti diverse sostanze classificate come CMR dal regolamento delegato (UE) 2024/197, tra cui: ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina, tetrabromobisfenolo-A, transflutrina, clotianidina, diversi composti fosfonici e stannici, bisfenolo AF, benfluralin, N,N-dimetil-p-toluidina, 4-nitrosomorfolina, difenoconazolo, 4-metilimidazolo, diisocianato di 3,3’-dimetilbifenil-4,4’-diile e foramsulfuron. Tali sostanze risultano quindi vietate nei prodotti cosmetici.
Riformulazione della voce 1580 relativa al cimoxanil
La voce 1580 dell’allegato II è sostituita per allinearne il contenuto alla corrispondente classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008. La nuova formulazione include sia il cimoxanil (ISO) con numero CAS 57966-95-7, sia la denominazione chimica aggiuntiva "(2E)-2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide" con numero CAS 166900-80-7.
Soppressione della deroga per il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide
La voce 311 dell’allegato III è soppressa. Di conseguenza, l’ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina, prima autorizzato per uso professionale nei sistemi di unghie artificiali fino al 5 %, non è più ammesso nei prodotti cosmetici in ragione della sua classificazione come sostanza CMR di categoria 1B.
Motivazione e data di applicazione
Il regolamento precisa che le modifiche si fondano sulle classificazioni CMR delle sostanze in questione e devono applicarsi dalla stessa data di tali classificazioni. Il regolamento delegato (UE) 2024/197 si applica dal 1o settembre 2025, data dalla quale si applicano anche le modifiche introdotte dal presente atto.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applica a decorrere dal 1o settembre 2025. Come regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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