Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/900

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/900 della Commissione, del 12 maggio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R0900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è consentito l’ingresso di determinati prodotti avicoli, in seguito a nuovi focolai di HPAI e alle misure di contenimento adottate dalle autorità nazionali. In alcuni casi sospende l’importazione da nuove zone colpite; in altri reintroduce l’autorizzazione dopo la cessazione del rischio sanitario e le attività di pulizia e disinfezione. Inoltre corregge un errore nella numerazione e descrizione di due zone statunitensi già inserite con il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/641.

Modifica e rettifica degli elenchi UE di zone autorizzate per l’ingresso di pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame e selvaggina da penna da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica ai paesi terzi Canada, Regno Unito e Stati Uniti e, più precisamente, alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento riguarda le zone interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), con sospensione o reintroduzione dell’autorizzazione a seconda della valutazione sanitaria, nonché la rettifica di un errore materiale relativo alle zone US-2.967 e US-2.997 nell’allegato XIV. La rettifica dell’articolo 2 si applica dal 27 marzo 2025.

Modifica e rettifica degli elenchi UE per prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplina gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. La Commissione motiva l’intervento con la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e con la necessità di proteggere la situazione sanitaria dell’Unione, evitando al contempo perturbazioni ingiustificate degli scambi.

Contesto normativo e finalità

Il sistema UE prevede che l’ingresso nell’Unione sia autorizzato solo per partite provenienti da paesi, territori o zone inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e conformi alle prescrizioni sanitarie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 contengono gli elenchi specifici per il pollame, il materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Il presente regolamento aggiorna tali elenchi sulla base della situazione epidemiologica comunicata da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Aggiornamenti relativi al Canada

La Commissione prende atto di tre nuovi focolai di HPAI nel pollame in Manitoba e Saskatchewan, confermati tra il 25 aprile e il 2 maggio 2025, e della conseguente istituzione di zone restrittive di almeno 10 km. Di riflesso, nell’allegato V e nell’allegato XIV vengono inserite le nuove zone CA-2.263, CA-2.264 e CA-2.265, con le rispettive date di riferimento e descrizioni territoriali. Parallelamente, per la zona CA-2.259, già presente negli elenchi, le voci sono aggiornate alla luce dell’evoluzione epidemiologica: per l’allegato V la zona torna autorizzata dal 3 maggio 2025, mentre per l’allegato XIV sono aggiornate le voci relative a pollame e roditori/ratiti e al materiale germinale di galliformi.

Aggiornamenti relativi al Regno Unito

Il Regno Unito ha comunicato nuove informazioni su 12 focolai di HPAI in varie contee dell’Inghilterra e in Scozia, confermati tra il 20 gennaio e il 29 marzo 2025. La Commissione considera che le misure adottate, inclusa la politica di abbattimento totale e le successive operazioni di pulizia e disinfezione, forniscano garanzie adeguate per il ripristino dell’autorizzazione. Sono quindi aggiornate le voci per le zone GB-2.346, GB-2.351, GB-2.359, GB-2.360, GB-2.365, GB-2.366, GB-2.367, GB-2.368, GB-2.369, GB-2.371, GB-2.372 e GB-2.373 negli allegati V e XIV, con le date di riferimento indicate nel testo dell’allegato.

Aggiornamenti relativi agli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti, la Commissione registra quattro nuovi focolai di HPAI in New York, North Dakota e South Dakota, confermati tra il 18 e il 30 aprile 2025. In risposta, vengono aggiunte agli allegati V e XIV le nuove zone soggette a restrizione US-2.1026, US-2.1027, US-2.1028 e US-2.1029, con descrizione geografica puntuale delle aree di 10 km interessate. Inoltre, resta ferma la sospensione introdotta dal regolamento (UE) 2025/641 per ulteriori 27 zone statunitensi.

Rettifica tecnica degli allegati

L’articolo 2 introduce una rettifica dell’allegato V, parte 2, del regolamento 2021/404 per correggere un errore materiale derivante dal regolamento (UE) 2025/641. In particolare, la descrizione della zona US-2.967 viene ripristinata alla corretta ubicazione nel Missouri (Lawrence 06) e viene aggiunta la descrizione della zona US-2.997 nel Queens County, Stato di New York. La rettifica si applica dal 27 marzo 2025, per assicurare coerenza con il precedente atto di modifica ed evitare incertezze negli scambi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sola deroga temporale riguarda l’articolo 2, con efficacia dal 27 marzo 2025.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato, parte I, del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi delle zone autorizzate o sospese per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Sospensione per nuove zone colpite da HPAI

Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono aggiunte o aggiornate nuove zone del Canada e degli Stati Uniti soggette a restrizioni a seguito di nuovi focolai di HPAI. Per il Canada sono inserite le zone CA-2.263, CA-2.264 e CA-2.265; per gli Stati Uniti sono inserite le zone US-2.1026, US-2.1027, US-2.1028 e US-2.1029. Le corrispondenti descrizioni territoriali sono riportate nell’allegato del regolamento.

Reintroduzione dell’ingresso per zone canadese e britanniche

Per alcune zone già sospese del Canada e del Regno Unito, il regolamento aggiorna le voci negli allegati V e XIV per consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione, sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure di abbattimento, pulizia e disinfezione comunicate dalle autorità competenti. Sono interessate, tra le altre, le zone CA-2.259 e le zone GB-2.346, GB-2.351, GB-2.359, GB-2.360, GB-2.365, GB-2.366, GB-2.367, GB-2.368, GB-2.369, GB-2.371, GB-2.372 e GB-2.373.

Rettifica di errore materiale sulle zone statunitensi US-2.967 e US-2.997

L’articolo 2 rettifica l’allegato V, parte 2, del regolamento 2021/404 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2025/641. Viene ripristinata la descrizione originaria della zona US-2.967 (Missouri, Lawrence 06) e viene aggiunta la descrizione della zona US-2.997 (New York, Queens 09), erroneamente non riportata o erroneamente attribuita nella precedente modifica.

Entrata in vigore e decorrenza della rettifica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la rettifica di cui all’articolo 2 si applica retroattivamente a decorrere dal 27 marzo 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio agroalimentarecontrolli veterinarisicurezza alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.