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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/902

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/902 della Commissione, del 12 maggio 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R0902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza la mappa UE delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono nuovi focolai e il diverso livello di rischio in più Stati membri, con particolare rilievo per Italia e Slovacchia, dove alcune aree passano a zone di restrizione più severa. L’obiettivo è contenere la diffusione della malattia, garantendo continuità territoriale e adeguamento dinamico delle misure di controllo. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dal regime di misure speciali per la peste suina africana istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in particolare alle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate nell’allegato I di tale atto. L’intervento riguarda soprattutto Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Romania e, per la parte aggiornata, le aree territoriali specificamente elencate nell’allegato sostitutivo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/902 della Commissione aggiorna in via urgente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana nell’Unione. La finalità è adeguare la zonizzazione restrittiva all’evoluzione epidemiologica, in particolare a nuovi focolai e al mutato livello di rischio in diversi Stati membri.

Contesto e finalità della modifica

Nei considerando la Commissione ricorda che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti rilevanti sulla sanità animale, sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti interni nell’Unione e sulle esportazioni verso paesi terzi. Il regolamento 2023/594 prevede zone soggette a restrizioni I, II e III da elencare a livello UE negli allegati I e II; il presente atto interviene sull’allegato I per riflettere la situazione epidemiologica più recente.

Base normativa e criteri di delimitazione

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La ridefinizione delle zone si fonda su:

  • situazione epidemiologica nelle aree colpite;
  • situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato;
  • rischio di ulteriore diffusione della malattia;
  • orientamenti scientifici della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nell’Unione;
  • norme internazionali WOAH, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri;
  • giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Modifiche motivanti in Italia e Slovacchia

La motivazione immediata del regolamento è data da nuovi focolai rilevati dopo il precedente aggiornamento. In Italia, tra aprile e maggio 2025 sono stati rilevati vari focolai in suini selvatici in Liguria; in Slovacchia, nel maggio 2025 è stato rilevato un focolaio in suini detenuti nella regione di Nitra. La Commissione ritiene quindi opportuno ampliare o ricalibrare le aree soggette a restrizioni, anche per garantire la continuità territoriale prevista dal regolamento 2023/594.

Contenuto dell’allegato sostitutivo

L’allegato I è sostituito integralmente e contiene una lunga elencazione territoriale delle zone soggette a restrizioni I, II e III. L’elenco è organizzato per Stato membro e, per ciascuno, per unità territoriali interne (regioni, province, distretti, comuni, frazioni o coordinate territoriali), talvolta con delimitazioni puntuali basate su strade, ferrovie, fiumi o confini amministrativi.

Le aree elencate comprendono, tra le altre, zone in:

  • Germania;
  • Estonia;
  • Lettonia;
  • Ungheria;
  • Polonia;
  • Slovacchia;
  • Italia;
  • Cechia;
  • Grecia;
  • Croazia;
  • Lituania;
  • Romania.

Per l’Italia, il regolamento contiene una delimitazione particolarmente estesa delle zone di restrizione nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Calabria, Basilicata, Campania, e, per le zone III, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Per Slovacchia, il testo distingue tra restrizioni I, II e III, con particolare attenzione a distretti e comuni specifici. Analogamente, per Polonia, Grecia, Germania e altri Stati, l’allegato descrive in dettaglio le aree soggette a restrizione con criteri geografici molto puntuali.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in funzione dell’evoluzione epidemiologica e del rischio di ulteriore diffusione.

Criteri epidemiologici e continuità territoriale

I considerando precisano che la delimitazione delle zone si fonda sulla situazione epidemiologica nelle aree colpite, sulla situazione generale nello Stato membro interessato, sul rischio di ulteriore diffusione e sugli orientamenti scientifici della Commissione sulla PSA, tenendo conto anche del codice WOAH. Per Italia e Slovacchia, le zone sono ridefinite per garantire la continuità territoriale tra aree già restritte e nuove aree colpite.

Ricalibrazione delle zone in Italia e Slovacchia

Nei considerando si evidenzia che nuovi focolai in suini selvatici in Italia e in suini detenuti in Slovacchia impongono un innalzamento del livello di restrizione in specifiche aree: in Italia, aree della Liguria passano o sono ampliate come zona soggetta a restrizioni II; in Slovacchia, un’area della regione di Nitra passa da restrizioni II a restrizioni III.

Elenco dettagliato delle aree soggette a restrizioni

L’allegato sostitutivo contiene l’elenco completo delle zone soggette a restrizioni I, II e III, suddivise per Stato membro e, all’interno degli Stati, per regioni/province/comuni o unità amministrative equivalenti. L’aggiornamento interessa numerose aree in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e Romania, con descrizioni territoriali puntuali anche mediante confini stradali, ferroviari o idrografici.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanacontrolli veterinarimercato internocommercio di animali e prodotti di origine animale

Testo integrale

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