Regolamento (UE) 2025/905
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/905 della Commissione, del 12 maggio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda un meccanismo di riesame interno per dare seguito alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128 e altri aggiornamenti procedurali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina procedurale degli aiuti di Stato contenuta nel regolamento (CE) n. 794/2004, sostituendo i riferimenti al previgente regolamento n. 659/1999 con il regolamento (UE) 2015/1589 e adeguando le modalità di notifica e di relazione all'uso dei sistemi elettronici. La modifica più rilevante introduce un meccanismo di riesame interno per alcune decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, in risposta alle conclusioni dell'ACCC nel caso ACCC/C/2015/128, con particolare attenzione al rispetto del diritto ambientale dell'Unione. Il testo aggiorna inoltre i moduli di notifica e numerose schede informative settoriali, allineandole alla disciplina e agli orientamenti più recenti in materia di aiuti di Stato.
Modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 sulle modalità di applicazione del controllo degli aiuti di Stato, introducendo un meccanismo di riesame interno in materia di aiuti di Stato per dare attuazione alle conclusioni del caso ACCC/C/2015/128 e aggiornando vari moduli e procedure di notifica e relazione.
Ambito di applicazione
Si applica alla disciplina procedurale degli aiuti di Stato nell'Unione, con effetti diretti per gli Stati membri che notificano aiuti alla Commissione ai sensi dell'articolo 108 TFUE e del regolamento (UE) 2015/1589. Le modifiche incidono in particolare sulle notificazioni elettroniche, sulle relazioni annuali, sul modulo di denuncia, sui moduli e sulle schede informative per diversi settori di aiuto (regionale, RSI, banda larga, clima-ambiente-energia, trasporti, agricoltura, pesca, finanziamento del rischio) e sul nuovo meccanismo di riesame interno per talune decisioni in materia di aiuti di Stato. Il nuovo obbligo di conferma nell'allegato I, parte I, punto 6.8, si applica dal 13 agosto 2025; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/905 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 794/2004, che contiene le regole di esecuzione del controllo sugli aiuti di Stato, per adeguarne la disciplina al regolamento (UE) 2015/1589 e all'evoluzione della prassi amministrativa della Commissione. La finalità dichiarata è anche quella di rispondere alle conclusioni dell'ACCC nel caso ACCC/C/2015/128, introducendo un meccanismo di riesame interno per alcune decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato con rilevanza ambientale.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che l'Unione, essendo parte della Convenzione di Aarhus, deve assicurare un accesso effettivo ai rimedi nei casi in cui decisioni sugli aiuti di Stato incidano sul diritto ambientale dell'Unione. Poiché le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore della concorrenza erano escluse dal riesame pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006, il regolamento 2025/905 introduce un rimedio procedurale interno per le decisioni di chiusura del procedimento di indagine formale che rientrano nelle categorie indicate dal testo.
Meccanismo di riesame interno
Il nuovo meccanismo riguarda le decisioni della Commissione che chiudono il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589, quando l'aiuto è fondato su determinate basi del trattato: articolo 107, paragrafo 3, lettera a), prima parte della lettera b), lettere c), d) ed e), nonché articoli 93 e 106, paragrafo 2. In tale contesto, lo Stato membro deve confermare nel modulo di notifica che né l'attività agevolata né le caratteristiche indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto violano il diritto ambientale dell'Unione. Se l'aiuto è contrario al diritto dell'Unione e ricorrono i requisiti giurisprudenziali richiamati, la Commissione non può autorizzare la misura.
Adeguamenti procedurali generali
Il regolamento aggiorna il linguaggio del regolamento (CE) n. 794/2004 sostituendo i riferimenti al regolamento (CE) n. 659/1999 con quelli al regolamento (UE) 2015/1589 e adegua le disposizioni sulle notifiche e sulle relazioni alla prassi elettronica della Commissione. In particolare, le notifiche e la corrispondenza devono essere trasmesse per via elettronica tramite gli strumenti designati dalla Commissione. Le relazioni annuali sui regimi e sugli aiuti esistenti devono essere predisposte secondo il modello standardizzato dell'allegato III.
Chiarimenti su aiuti esistenti e modifiche di regime
Viene precisato che l'aumento entro il 20% della dotazione originaria di un aiuto esistente non costituisce, di per sé, una modifica di aiuto esistente solo se il regime è stato autorizzato o ritenuto compatibile ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. La modifica risponde a esigenze di certezza del diritto e delimita il campo di applicazione della norma.
Moduli e allegati aggiornati
L'allegato I è profondamente riformato: sono sostituite le parti relative alle informazioni generali e alle schede complementari, vengono soppressi alcuni allegati precedenti, ne viene inserito uno nuovo relativo alle relazioni annuali e viene aggiunto un nuovo allegato per ulteriori moduli informativi. Le nuove schede coprono, tra l'altro, gli aiuti regionali, la ricerca, sviluppo e innovazione, la banda larga, gli aiuti nel quadro della CEEAG, il finanziamento del rischio, il piano di valutazione e le numerose misure nel settore agricolo e forestale.
Disciplina della trasparenza, monitoraggio e valutazione
Il testo rafforza e uniforma gli obblighi di pubblicazione, conservazione dei dati, monitoraggio e valutazione ex post, richiedendo in molte schede la pubblicazione su una piattaforma trasparenza della Commissione o su un sito web nazionale/regionale, l'accessibilità per almeno dieci anni e la conservazione di documentazione dettagliata per almeno dieci anni. Per diversi regimi di grandi dimensioni o innovativi è prevista o richiamata la necessità di un piano di valutazione e di relazioni periodiche.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il nuovo obbligo informativo relativo al diritto ambientale, introdotto nell'allegato I, parte I, punto 6.8, si applica dal 13 agosto 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Meccanismo di riesame interno per aiuti di Stato
Introduce un meccanismo di riesame interno per dare seguito alle conclusioni dell'ACCC nel caso ACCC/C/2015/128. Il meccanismo si applica alle decisioni che chiudono il procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589, nei casi fondati su specifiche basi del TFUE (articolo 107, paragrafo 3, lettera a), prima parte della lettera b), lettere c), d) ed e), nonché articoli 93 e 106, paragrafo 2). Lo Stato membro notificante deve confermare, nel modulo di notifica (allegato I, parte I, punto 6.8), che né l'attività sovvenzionata né caratteristiche indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto violano il diritto ambientale dell'Unione. Se l'aiuto è contrario al diritto dell'Unione e ricorrono i requisiti giurisprudenziali, la Commissione non può autorizzarlo.
Notifiche e corrispondenza elettroniche
Sostituisce l'articolo 3, paragrafo 3, prevedendo che le notificazioni siano inviate elettronicamente tramite l'applicazione designata dalla Commissione e che tutta la corrispondenza relativa alla notificazione sia inviata tramite il sistema elettronico sicuro designato dalla Commissione.
Chiarimento sull'aumento del 20% dei regimi esistenti
Precisa che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un aiuto esistente non è considerato modifica di un aiuto esistente solo se il regime è stato autorizzato o ritenuto compatibile a norma del regolamento (UE) n. 651/2014.
Relazioni annuali e monitoraggio
Riformula l'articolo 5, paragrafo 1, imponendo agli Stati membri di compilare relazioni annuali sui regimi di aiuti e sugli aiuti individuali esistenti per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato dell'allegato III, salvo ulteriori obblighi di relazione fissati nelle decisioni della Commissione o negli impegni assunti dallo Stato membro.
Aggiornamenti terminologici e rinvii normativi
Sostituisce numerosi riferimenti al regolamento (CE) n. 659/1999 con il regolamento (UE) 2015/1589 e aggiorna i riferimenti agli articoli del TFUE (ad esempio da articolo 88 a articolo 108) e alle nuove disposizioni procedurali degli articoli 7, 12, 24 e 26 del regolamento (UE) 2015/1589.
Riforma dei moduli di notifica e degli allegati
Modifica l'allegato I, sopprime gli allegati III.A, III.B e III.C, inserisce un nuovo allegato III e aggiunge un allegato V. Aggiorna il modulo generale di notifica con informazioni su status della notifica, autorità concedente, beneficiari, base giuridica, compatibilità, strumento di aiuto, trasparenza, monitoraggio, riservatezza e allegati.
Aggiornamento dei moduli settoriali
Sostituisce o aggiorna le schede informative complementari per aiuti a finalità regionale, RSI, banda larga, CEEAG (clima, ambiente ed energia), finanziamento del rischio, pianificazione di valutazione, e scheda generale per agricoltura e foreste, allineandole agli orientamenti e alle discipline vigenti e ai criteri di valutazione ex ante, di incentivazione, proporzionalità, trasparenza e monitoraggio.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il nuovo requisito dell'allegato I, parte I, punto 6.8, si applica dal 13 agosto 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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