Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32023/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino della Costa d'Avorio aveva chiesto, dopo il rigetto di una precedente istanza, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari/protezione complementare. Il Tribunale di Catanzaro aveva respinto la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato la documentazione attestante un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la lunga permanenza in Italia e la situazione di violazione dei diritti umani e di criticità economico-sanitarie nei Paesi di origine; 2) violazione di norme interne, convenzionali e UE per non avere svolto una completa valutazione del contesto del Burkina Faso e della Costa d'Avorio, anche alla luce della diffusione del Covid-19; 3) violazione di ulteriori norme sulla protezione complementare, sostenendo che il diniego era stato fondato sulle stesse ragioni usate per escludere le altre forme di protezione, senza considerare la diversa valutazione richiesta e il percorso di integrazione in Italia attraverso un'attività lavorativa continuativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero dell'interno perché effettuata solo per partecipare alla discussione orale, senza controricorso tempestivamente notificato e depositato. Nel merito ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i tre motivi di ricorso: ha affermato che la protezione complementare, disciplinata dalle modifiche del d.l. n. 130/2020, richiede una valutazione centrata sulla lesione del diritto alla vita privata e familiare in Italia, valorizzando l'integrazione sociale e familiare dello straniero, senza necessità di un giudizio comparativo con le condizioni del Paese d'origine. Ha inoltre censurato il decreto impugnato perché aveva applicato al nuovo istituto criteri elaborati per la previgente protezione umanitaria, trascurando sia l'allegato contratto a tempo indeterminato sia l'indagine sulle relazioni sociali e sul concreto radicamento in Italia. Il decreto del Tribunale è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla corretta disciplina sostanziale della protezione complementare.

  • art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    È richiamato nel motivo di ricorso relativo al dovere di esame della situazione del Paese di origine e alla valutazione della domanda di protezione.

  • art. 35-bis, commi 9 e 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    È richiamato dal ricorrente quale parametro processuale della decisione sulla domanda di protezione internazionale.

  • art. 46, par. 3, direttiva UE 2013/32

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di un esame pieno ed effettivo della domanda di protezione.

  • artt. 2, 10 e 32 Cost.

    Sono evocati dal ricorrente a supporto della tutela dei diritti fondamentali compromessi dal rimpatrio.

  • art. 11 Carta sociale europea

    È richiamato dal ricorrente come parametro sovranazionale di tutela dei diritti sociali.

  • art. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

    È richiamato dal ricorrente come riferimento ai diritti fondamentali coinvolti.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La Corte richiama la disciplina previgente della protezione umanitaria per sottolineare che, per la nuova protezione complementare, non va applicato il medesimo schema comparativo.

  • art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato dal ricorrente nel quadro normativo della protezione complementare.

  • art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La Corte afferma che, nella disciplina introdotta dal d.l. n. 130/2020, la verifica della lesione del diritto alla vita privata e familiare non richiede la comparazione con le condizioni del Paese di origine; occorre invece valorizzare l'integrazione dello straniero in Italia.

  • art. 15 d.l. 2020, n. 130, conv. con modif. dalla l. 2020, n. 173

    È ritenuto applicabile ai procedimenti pendenti davanti alle sezioni specializzate alla data di entrata in vigore, con conseguente applicazione della nuova disciplina sulla protezione complementare.

  • art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    È richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione ai presupposti delle forme di protezione.

  • art. 8 CEDU

    La Corte lo considera, in combinazione con la disciplina interna, come parametro per valutare la possibile lesione della vita privata e familiare in caso di rimpatrio.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato dal ricorrente a tutela dei diritti inviolabili della persona.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione al percorso di integrazione lavorativa in Italia.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato dal ricorrente con riguardo alla tutela della salute e alla situazione sanitaria nei Paesi di origine.

Massime di principio

  • Nella protezione complementare introdotta dal d.l. n. 130/2020, la verifica della lesione del diritto alla vita privata e familiare non richiede un confronto con le condizioni generali del Paese di origine; il giudizio deve concentrarsi sull'effettivo inserimento sociale e familiare dello straniero in Italia.
  • Ai fini della protezione complementare assumono rilievo preminente la natura ed effettività dei legami familiari, il concreto inserimento sociale, la durata del soggiorno in Italia e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.
  • Il giudice di merito non può rigettare la domanda limitandosi a richiamare i criteri elaborati per la previgente protezione umanitaria, se la domanda deve essere decisa secondo la disciplina sopravvenuta della protezione complementare.
  • Quando il richiedente allega un radicamento lavorativo stabile e documentato, il giudice deve esaminare specificamente tale documentazione e verificare il reale livello di integrazione nel territorio nazionale.
  • Nel procedimento camerale in cassazione, la parte intimata deve partecipare alla fase decisoria mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non vale come valida costituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamigliaImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.