Ordinanza n. 179/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Tivoli n. 17 del 12/04/2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 2.05.2024 al 17.05.2024, recante “Approvazione del Regolamento di assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale realizzati nelle aree interessate agli interventi ex legge 18 Aprile 1962, n. 167 – Piano di Zona n. 2, Bagni / Albule, _ Dichiarazione di pubblica utilità _ Alienazione unità abitative”; - del “Regolamento di assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale realizzati nelle aree interessate agli interventi ex legge 18 Aprile 1962, n. 167 – piano di zona n. 2, Bagni / Albule”, allegato alla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Tivoli n. 17 del 12.04.2024; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALUNNI ANTONELLA il 28/2/2025: - dell’Avviso pubblico del Comune di Tivoli, Settore VII – Ufficio Patrimonio del 6/12/2024, pubblicato in pari data, recante “Assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale realizzati dalla cessata Cooperativa G Conti nelle aree interessate agli interventi ex legge 18.04.1962, n. 167 ‘Piano di zona n. 2 Bagni Albule’: domanda d’inserimento nell’elenco delle persone interessate all’esercizio del diritto di riscatto”; - della determinazione dirigenziale del Settore VII, Servizio programmazione economico finanziaria, patrimonio ed attività produttive, Ufficio patrimonio, Demanio comunale, del Comune di Tivoli, n. 3720 del 31/12/2024, pubblicata in data 8/1/2025, recante “Estensione dei termini di presentazione delle domande d’inserimento nell’elenco delle persone interessate all’esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia economico sociale realizzati dalla cessata società cooperativa “G. Conti” nelle aree interessate dagli interventi ex legge 18/04/1962 n. 167 ‘Piano di zona n.2 Bagni Albule’”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALUNNI ANTONELLA il 18/12/2025: − dell’Avviso pubblico del Comune di Tivoli, Settore VII – Ufficio Patrimonio, prot. n. 86834 del 6/11/2025, pubblicato dal 6/11/2025 al 21/11/2025, recante “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di notai disponibili a stipulare atti di compravendita di unità immobiliari di proprietà comunale, e delle parti comuni in ragione del riparto millesimale, realizzate dalla cessata cooperativa G. Conti nelle aree interessate dagli interventi ex legge del 18/04/1962, n. 167 – Piano di zona n. 2 ‘Bagni-albule’”; − della determinazione dirigenziale del Settore VII, Servizio programmazione economico finanziaria, patrimonio ed attività produttive, Ufficio patrimonio - Demanio comunale, del Comune di Tivoli, n. 3483 del 2/12/2025, pubblicata dal 3/12/2025 al 18/12/2025, recante “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di notai disponibili a stipulare atti di compravendita di unità immobiliari di proprietà comunale, e delle parti comuni in ragione del riparto millesimale, realizzate dalla cessata cooperativa G. Conti nelle aree interessate dagli interventi ex legge del 18/04/1962, n. 167 – Piano di zona n. 2 ‘Bagni-albule’. Presa d’atto delle manifestazioni pervenute e conferimento incarico al notaio’”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare e regolamento comunale sull'assegnazione e alienazione di alloggi di edilizia economico-sociale, nonché successivi avvisi e determinazioni relativi al diritto di riscatto e alla vendita degli immobili
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Consiglio comunale di Tivoli n. 17 del 12 aprile 2024 e il regolamento allegato, riguardanti l'assegnazione degli alloggi di edilizia economico-sociale realizzati nelle aree interessate dagli interventi ex legge n. 167/1962, nonché la dichiarazione di pubblica utilità e l'alienazione delle unità abitative. Con motivi aggiunti sono stati impugnati l'avviso pubblico del 6 dicembre 2024 e la determinazione dirigenziale n. 3720 del 31 dicembre 2024, relativi all'inserimento nell'elenco degli interessati all'esercizio del diritto di riscatto, e, con ulteriori motivi aggiunti, l'avviso pubblico del 6 novembre 2025 e la determinazione dirigenziale n. 3483 del 2 dicembre 2025, concernenti la manifestazione di interesse di notai disponibili a stipulare gli atti di compravendita e il conferimento dell'incarico notarile. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure articolate dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, senza adottare una misura sospensiva degli atti impugnati. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 23 giugno 2026 per la decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti né una decisione sui motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
“Visto l’art. 55 cod. proc. amm.”
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del potere cautelare previsto dall'art. 55 c.p.a.; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito per tutelare le esigenze cautelari.
legge 18 aprile 1962, n. 167
“interventi ex legge 18 Aprile 1962, n. 167”
È richiamata quale base normativa degli interventi relativi alle aree e agli alloggi di edilizia economico-sociale oggetto degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il pregiudizio prospettato può essere adeguatamente contenuto mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non concedere la sospensione degli atti impugnati e tutelare il ricorrente attraverso la rapida definizione del giudizio.
- La fissazione dell'udienza pubblica di merito per esigenze cautelari non comporta alcuna anticipazione della decisione sulla legittimità degli atti impugnati, che resta riservata alla fase di merito.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti quando il giudice, senza accogliere o respingere definitivamente la pretesa sostanziale, definisce la tutela interinale mediante la calendarizzazione ravvicinata del merito.
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