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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05845/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da tre contratti di locazione finanziaria relativi a veicoli industriali. La concedente otteneva un decreto ingiuntivo per la riconsegna dei beni e per il pagamento di canoni scaduti e di penali contrattuali. L’utilizzatrice proponeva opposizione sostenendo che l’omologazione e l’esecuzione del concordato preventivo avessero estinto integralmente ogni credito anteriore e che, comunque, il pagamento della percentuale prevista dal piano impedisse ulteriori pretese. In appello la società insisteva per la totale estinzione del debito. In cassazione deduceva: (1) violazione degli artt. 160 e 184 l.f., assumendo che l’omologazione del concordato e il suo adempimento producessero un effetto estintivo totale e definitivo dei crediti anteriori, incompatibile con una successiva condanna, sia pure limitata alla percentuale concordataria; (2) violazione dell’art. 186 l.f., contestando l’affermazione secondo cui il concordato non poteva dirsi adempiuto se il pagamento era stato eseguito su una base di calcolo inferiore a quella giudizialmente accertata; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che i pagamenti allegati non sarebbero stati specificamente contestati dalla controparte e avrebbero dovuto quindi ritenersi pacifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbita la questione sull’integrazione del contraddittorio, perché il ricorso era prima facie infondato e comunque privo dei requisiti minimi di ammissibilità. Quanto ai primi due motivi, ha affermato che il concordato preventivo vincola i creditori alla falcidia concordataria e rende improcedibili le azioni esecutive, ma non forma giudicato sull’esistenza o sull’entità del credito; in assenza di una fase concorsuale di accertamento del passivo, il credito può essere accertato in via ordinaria, e la sentenza di merito aveva correttamente accertato il credito e condannato al pagamento nei limiti della percentuale concordataria. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché la deduzione della non contestazione richiede l’indicazione precisa delle difese avversarie e dei passaggi rilevanti degli atti processuali. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, se il successore interviene nel giudizio e l’alienante non è stato estromesso, può rendersi necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’altro litisconsorte necessario; la questione può però restare assorbita se il ricorso è prima facie inammissibile.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato per il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e non utili alla definizione del giudizio.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 175 c.p.c. per la gestione del processo in funzione della sua ragionevole durata.

  • art. 160 l.f.

    Invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondato l’assunto secondo cui l’omologazione del concordato produrrebbe estinzione totale dei crediti anteriori.

  • art. 168 l.f.

    L’omologazione del concordato rende improcedibili le azioni esecutive individuali, ma non impedisce l’accertamento in sede ordinaria del credito.

  • art. 184 l.f.

    L’obbligatorietà del concordato per i creditori anteriori riguarda l’effetto esdebitatorio e la falcidia concordataria, non l’accertamento dell’esistenza o dell’entità del credito.

  • art. 186 l.f.

    Invocato per sostenere l’adempimento del concordato; la Corte ha però ribadito che il pagamento della percentuale non impedisce il giudizio sull’esatta base di calcolo del credito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il motivo non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione può essere dedotto in cassazione solo in modo specifico e autosufficiente, indicando le difese avversarie e i passaggi degli atti processuali rilevanti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, l’omologazione vincola i creditori alla percentuale stabilita dalla proposta e impedisce azioni esecutive individuali, ma non determina giudicato sull’esistenza, sull’entità o sul rango del credito.
  • Poiché nel concordato manca una vera fase di accertamento del passivo, le controversie sull’esistenza e sulla misura dei crediti anteriori possono essere decise in ordinario giudizio di cognizione anche dopo l’omologazione, al fine di individuare la corretta base di calcolo della falcidia.
  • L’effetto esdebitatorio del concordato riguarda il pagamento nei limiti della percentuale approvata, ma non preclude l’accertamento giudiziale di un credito maggiore rispetto a quello indicato nel piano.
  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione in cassazione è inammissibile se formulata in modo generico, senza trascrivere o indicare specificamente le difese avversarie e gli atti processuali rilevanti.
  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato, non è necessario disporre attività processuali ulteriori, come l’integrazione del contraddittorio, se ciò comporterebbe solo un inutile aggravio e ritardo del processo.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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