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Sentenza

Sentenza del 22/09/2021 n. 25788 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dalla rettifica da parte dell'Agenzia della rendita catastale proposta dalla società per un'unità di parco eolico, con inclusione della torre (struttura di sostegno dell'aerogeneratore). L'Agenzia impugna la decisione della CTR che aveva escluso la torre dalla determinazione della rendita sulla base della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, sostenendo che la torre costituisce una costruzione che accresce l'utilità dell'immobile e deve essere computata nella rendita; la CTR, al contrario, aveva ritenuto che la torre fosse componente impiantistica funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dal computo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato l'applicazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, secondo cui sono esclusi dalla stima diretta ai fini della rendita catastale i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo anche se stabilmente infissi al suolo. Ha ritenuto pertanto legittima la valutazione di merito della CTR che, accertato in fatto che la torre è componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico, l'ha esclusa dal valore imponibile. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma esclude dal computo della rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo ("imbullonati"), indipendentemente dal fatto che siano stabilmente infisse al suolo; si impone un criterio funzionale/strumentale piuttosto che meramente strutturale.

  • art. 821 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nella censura come norma sul concetto di costruzione; il Collegio però privilegia il criterio di strumentalità al processo produttivo previsto dalla L. n. 208/2015.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies

    Norma di interpretazione autentica che in passato aveva esteso il computo della rendita anche ad elementi 'imbullonati' connessi alla centrale, contribuendo all'orientamento giurisprudenziale antecedente alla L. n. 208/2015.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    Richiamata come conferma della prassi e della normativa previgente (istruzioni della circolare Agenzia del territorio n. 6/2012) prima della modifica operata dalla L. n. 208/2015.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012

    Fornisce istruzioni tecnico-estimative per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale; è parte del quadro normativo richiamato nelle fasi anteriori alla legge di stabilità 2016.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori ... le caratteristiche tipologico-costruttive ... portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

    Posizione amministrativa che considera le torri come costruzioni da includere nella stima, basata sulle loro caratteristiche strutturali; la Corte tuttavia ritiene prevalente il criterio della funzionalità al processo produttivo stabilito dalla legge.

  • Giurisprudenza di legittimità (sentenze ante e post 2015 richiamate)

    La giurisprudenza ante-2016 tendeva a computare pale e turbine nella rendita come componenti essenziali; la giurisprudenza successiva a L. n. 208/2015 ha invece privilegiato l'interpretazione che esclude le componenti impiantistiche funzionali, riconoscendo il carattere fattuale della verifica di strumentalità.

Massime di principio

  • La norma del 2015 (art. 1, comma 21 L. n. 208/2015) impone un criterio di esclusione basato sulla funzionalità al processo produttivo: se l'elemento è funzionale allo svolgimento dell'attività produttiva primaria dell'impianto, va escluso dalla stima catastale anche se stabilmente infisso al suolo.
  • La determinazione se un elemento (es. torre eolica) sia 'impianto' escluso o 'costruzione' computabile è un accertamento di fatto: occorre valutare il ruolo effettivo nell'operatività dell'impianto (se senza di esso l'impianto non può svolgere la sua funzione principale).
  • Caratteristiche strutturali (solidità, volumetria, immobilizzazione al suolo) non sono determinanti di per sé: prevale il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
  • La prova tecnica (perizie, pareri tecnici, documentazione che dimostri integrazione funzionale con rotor/navicella e ruolo nella conversione dell'energia) è decisiva per ottenere l'esclusione dalla rendita.
  • Se l'elemento svolge anche funzioni indipendenti o apporta utilità residuale al di fuori del processo produttivo (es. uso civile autonomo, locali tecnici con destinazioni diverse), aumenta la probabilità che venga incluso nella stima catastale.
  • La regola è applicabile alle DOCFA presentate dal 1 gennaio 2016 in poi; le circolari amministrative possono fornire argomenti contrapposti ma il giudice valuterà la strumentalità secondo la legge e la prova di fatto.

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