Cassazione Penale, Sentenza n. 11590/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il S.U.N.I.A. aveva chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di Ornella Bachiglione per il delitto richiamato dall'art. 646 c.p., chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali (e, in subordine, dei danni non patrimoniali). In precedenza la stessa persona offesa aveva esercitato l'azione civile con domanda riconvenzionale nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/01/2025 che aveva respinto la domanda per difetto di prova del fatto illecito. Il ricorrente deduceva l'abnormità dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile sostenendo, tra l'altro, che nel procedimento penale era emersa successivamente (annotazione della Guardia di finanza del 02/12/2024) una prova patrimoniale rilevante non acquisita nel giudizio civile e che, pertanto, l'azione risarcitoria non poteva considerarsi già definita; in subordine chiedeva ammissione almeno per i danni non patrimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di motivi: (1) vizio procedurale, perché il ricorso era proposto da un difensore della persona offesa non munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100, comma 1, c.p.p., che comporta l'inammissibilità del ricorso; (2) anche nel merito la Corte ha ritenuto che non fosse abnorme l'ordinanza che ha escluso la costituzione di parte civile in ragione del precedente esercizio dell'azione civile: le domande civili e quelle che si volevano esercitare nel processo penale presentavano identità di petitum (risarcimento del danno patrimoniale) e identità di causa petendi (fonte del diritto al risarcimento basata sulle stesse condotte della dipendente), per cui il giudice può non ammettere la costituzione di parte civile nel penale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che individua il reato addebitato all'imputata; nella sentenza è la base fattuale comune dalle quali derivano le pretese risarcitorie civili e penali.
art. 100, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama la necessità della procura speciale per il difensore della persona offesa quando propone ricorso per cassazione; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
art. 554-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla sentenza di non luogo a procedere depositata nel procedimento penale; citata nella memoria ma non decisiva per l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per responsabilità aggravata e il versamento di somme alla Cassa delle ammende; la Corte lo applica per sanzionare i profili di colpa connessi alla proposizione del ricorso inammissibile.
Giurisprudenza richiamata (esempi di massime applicate)
Sez. 2, n. 19978/2006 (Veroi); Sez. 5, n. 43982/2009 (Di Benedetto); Sez. 6, n. 10079/2025 (Troisi); Sez. 2, n. 37296/2019 (Inzitari)
Principi consolidati: il difensore della persona offesa senza procura speciale non può proporre ricorso per cassazione; e il giudice penale può non ammettere la costituzione di parte civile quando sia intervenuta, nella sede civile, una pronuncia di merito riguardante le stesse pretese (identità di petitum e causa petendi).
Massime di principio
- La costituzione di parte civile nel processo penale può essere esclusa quando la stessa domanda (in particolare il risarcimento del danno patrimoniale) sia già stata esercitata e definita nella sede civile: identità di petitum e di causa petendi determinano l'inammissibilità.
- L'esito negativo della domanda civile (mancanza di prova) non garantisce automaticamente la possibilità di riproporre identiche pretese nel processo penale: la presenza di una pronuncia di merito civile può comunque impedire la costituzione di parte civile in penale.
- Nuove prove emerse dopo il giudizio civile possono essere rilevanti per il procedimento penale, ma non cancellano l'effetto preclusivo della pronuncia civile quando le domande siano identiche; per far valere nuovi profili è necessario che il petitum o la causa petendi siano diversi o che vi siano motivi che giustifichino la riapertura della tutela in sede civile.
- Proceduralmente, il difensore della persona offesa deve essere munito della procura speciale laddove prevista per proporre ricorso per cassazione: l'assenza di tale procura è causa automatica di inammissibilità.
- Per preservare la possibilità di agire in sede penale per danni non patrimoniali è opportuno che questi profili siano espressamente distinti e non coperti da precedenti domande civili; diversamente la loro domanda potrà essere considerata identica e quindi preclusa.
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