Sentenza del 04/04/2022 n. 1161 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Società di persone - Responsabilità socio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto applicabile la presunzione: l'adesione alla società di persone implica approvazione del precedente operato sociale e determina la responsabilità illimitata del socio anche per obbligazioni sorte prima della sua entrata, qualora egli sia socio al momento della richiesta di pagamento; il ricorso del creditore è stato accolto e il socio resistente è stato ritenuto obbligato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se il socio entrato nella società dopo la nascita dell'obbligazione sociale potesse essere chiamato a rispondere illimitatamente per debiti antecedenti alla sua adesione. La questione poggiava sulla presunzione che l'adesione alla società di persone comporti l'approvazione del precedente operato sociale e, quindi, la condivisione delle obbligazioni sociali.
Norme richiamate
Codice civile - norme sulla società di persone (responsabilità dei soci)
La normativa sulle società di persone prevede la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali; la sentenza interpreta questa disciplina nel senso che l'adesione successiva comporta la presunzione di approvazione degli atti precedenti e quindi l'assunzione della responsabilità per i debiti preesistenti quando il nuovo socio è parte al momento della richiesta di pagamento.
Massime di principio
- Entrando in una società di persone si presuppone l'approvazione dell'operato societario passato: il nuovo socio può essere chiamato a rispondere per debiti sorti prima della sua entrata se è socio al momento della richiesta di pagamento.
- Prima di aderire a una società di persone è obbligatorio effettuare una due diligence sulla situazione patrimoniale e sui debiti della società; senza specifiche clausole contrattuali o garanzie, il rischio ricade sul nuovo socio.
- Gli accordi interni possono prevedere pattuizioni diverse, ma non possono limitare nei confronti dei terzi la responsabilità prevista dalla legge: la responsabilità nei confronti dei creditori rimane in capo ai soci salvo che i creditori non abbiano espressamente concordato diversamente.
- Per difendersi, il socio entrante può dimostrare l'assenza di approvazione o l'esistenza di elementi che escludano la sua responsabilità (p.es. consenso condizionato, atto di cessione con riserve), ma l'onere della prova è a suo carico rispetto alla presunzione di approvazione.
- I creditori possono agire nei confronti di tutti i soci attuali al momento della richiesta; pertanto, la tempestività dell'azione esecutiva e l'individuazione dei soggetti passivi rilevano ai fini dell'efficacia del recupero del credito.
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