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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21201/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era manifestamente infondato e si poneva in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice documentale. Ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che la propria responsabilità fosse stata affermata nonostante la sua qualità di "testa di legno" o prestanome, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe dovuto escluderne la colpevolezza. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata che esclude la rilevanza esimente della mera estraneità volontaria all'amministrazione, del ruolo di prestanome e dell'incompetenza tecnica in relazione a questo reato.

Norme richiamate

  • artt. 217, comma 2, e 224 l. fall.

    La responsabilità per bancarotta semplice documentale è stata confermata; la Corte richiama la natura colposa del reato e afferma che non esclude la punibilità la qualifica di prestanome, la scelta di restare estraneo all'amministrazione o la mera incompetenza tecnica.

Massime di principio

  • In materia di bancarotta semplice documentale, la natura colposa del reato impedisce di escludere la responsabilità del soggetto che abbia assunto formalmente la qualità di socio o amministratore verso i terzi, anche se si sia mantenuto estraneo alla gestione effettiva.
  • La qualifica di "testa di legno" o prestanome non costituisce di per sé una causa di esclusione della colpevolezza quando il soggetto abbia assunto all'esterno la veste societaria rilevante.
  • Anche l'asserita incompetenza tecnica non è idonea, da sola, a escludere la responsabilità per bancarotta semplice documentale.
  • Il ricorso per cassazione fondato su argomentazioni palesemente contrarie a principi giurisprudenziali consolidati può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

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