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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08871/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non rientrassero tra i casi di ricorribilità consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. deducendo censure che, dal tenore dell'ordinanza, riguardavano vizi di motivazione nella verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per specifiche ipotesi di violazione di legge tassativamente previste, con esclusione dei motivi inerenti la motivazione su profili non contemplati dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base del provvedimento impugnato, reso in forma di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non ammette censure di motivazione diverse da quelle consentite.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla dedotta verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento, ma tale profilo non è ritenuto deducibile con ricorso contro il patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta è impugnabile in cassazione solo nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirino in realtà a censurare vizi di motivazione non ricompresi dalla norma.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, non è consentito far valere come motivo di ricorso la insufficiente o erronea verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la censura non rientra nelle specifiche ipotesi di legge che rendono ammissibile l'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano quando emerge ictu oculi l'estraneità dei motivi ai limiti legali di impugnazione, con conseguente applicazione delle statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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