Regolamento (UE) 2021/73
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 alla proroga dei programmi di sviluppo rurale 2021-2022 e all’introduzione delle risorse aggiuntive dell’EURI per il settore agricolo e le zone rurali. Le principali innovazioni riguardano l’aumento della flessibilità nelle modifiche dei programmi, la fissazione di termini aggiornati, e la separata programmazione, pianificazione e rendicontazione delle risorse EURI. Vengono inoltre precisati i target del quadro di efficacia dell’attuazione, escludendo i finanziamenti EURI dai relativi obiettivi finali.
Modifica le regole di esecuzione del FEASR per adeguare i programmi di sviluppo rurale 2014-2020 prorogati al 2021-2022, introducendo la gestione separata delle risorse EURI e nuovi criteri di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che attuano programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, come modificato e prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220 per gli anni 2021 e 2022. Riguarda la presentazione e modifica dei programmi, i piani di finanziamento, il piano degli indicatori, il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, le descrizioni delle misure e le relazioni annuali di attuazione, con specifiche separazioni contabili e informative per le risorse aggiuntive EURI di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le modifiche sono rilevanti anche per misure di gestione del rischio, assistenza tecnica e strumenti finanziari; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73: adeguamento delle regole FEASR alla proroga 2021-2022 e alle risorse EURI
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per renderlo coerente con la disciplina transitoria introdotta dal regolamento (UE) 2020/2220, che proroga i programmi di sviluppo rurale al 2021-2022 e introduce risorse aggiuntive dell’EURI per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali. La finalità è assicurare una programmazione, una sorveglianza e una rendicontazione distinte per tali risorse, pur mantenendo l’impianto generale del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Ambito e contesto normativo
Il provvedimento interviene sulle modalità di applicazione del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. I considerando evidenziano tre esigenze principali: maggiore flessibilità nella modifica dei programmi prorogati; adattamento del quadro di efficacia dell’attuazione al nuovo orizzonte 2025; separazione contabile e informativa delle risorse EURI rispetto al sostegno ordinario.
Modifiche ai programmi di sviluppo rurale
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione n. 808/2014 viene riformulato per ampliare le possibilità di modifica dei programmi. Le modifiche del tipo più rilevante, quelle di cui all’articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono limitate a quattro nel periodo di programmazione. Per le altre modifiche è consentita, di regola, una sola proposta per anno civile e per programma, salvo il 2025, in cui sono ammesse più proposte se riguardano soltanto l’adeguamento del piano di finanziamento e le conseguenti modifiche al piano degli indicatori. In aggiunta, sono previste quattro proposte ulteriori per programma nel corso del periodo di programmazione.
Il limite numerico non si applica quando la modifica sia necessaria per effetto di un cambiamento del quadro giuridico dell’Unione, compresa la proroga dei programmi o l’introduzione delle risorse aggiuntive per la ripresa previste dal regolamento (UE) 2020/2220.
Termini di presentazione delle modifiche
Il regolamento fissa scadenze specifiche: l’ultima modifica del programma del tipo di cui all’articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 va trasmessa entro il 30 settembre 2022; le modifiche di altro tipo possono essere trasmesse fino al 30 settembre 2025.
Gestione separata delle risorse EURI
Uno degli assi portanti del testo è la separazione delle risorse aggiuntive EURI. Tali risorse devono essere oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno ordinario al FEASR. Nelle descrizioni delle misure, nei programmi di sviluppo rurale e nei programmi quadro nazionali, occorre inserire specifiche separate quando le operazioni sono finanziate dall’EURI. Anche i piani di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale, dei quadri nazionali e delle reti rurali nazionali devono mostrare in modo distinto tali risorse.
Piano degli indicatori e quadro di efficacia dell’attuazione
Per i programmi prorogati, i target finali del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione sono fissati al 2025. Gli indicatori devono quindi riferirsi ai risultati attesi entro il 31 dicembre 2025. Le risorse EURI non rientrano nel quadro di efficacia dell’attuazione: i risultati finanziati con tali risorse sono esclusi dai target finali. Inoltre, nel piano degli indicatori, devono essere evidenziati separatamente il totale parziale dei risultati previsti e la spesa pubblica totale pianificata finanziata con EURI.
Piano di finanziamento e informazioni da separare
Gli allegati modificati impongono una articolazione più analitica del piano di finanziamento. Per le risorse EURI devono essere indicati in modo distinto:
- il contributo annuo;
- il tasso di partecipazione applicabile alle misure sovvenzionate;
- la ripartizione per misura e per aspetto specifico;
- la partecipazione per l’assistenza tecnica.
Se misure o tipi di operazione sono attuati mediante strumenti finanziari, la tabella deve riportare separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e il sostegno indicativo EURI corrispondente.
Misure di gestione del rischio e soglie minime di perdita
Il regolamento recepisce le modifiche introdotte nel 2020 sugli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Quando gli Stati membri fissano una soglia minima di perdita inferiore al 30 % per i fondi di mutualizzazione o per lo strumento di stabilizzazione del reddito, le spese relative agli strumenti di gestione del rischio di cui all’articolo 36 devono essere preventivate e comunicate separatamente. Il piano di indicatori e la documentazione finanziaria devono riflettere tali differenze, anche ai fini della corretta comunicazione dei dati.
Relazioni annuali di attuazione
L’allegato VII è modificato per richiedere una rendicontazione più dettagliata. Le relazioni annuali di attuazione devono fornire informazioni sull’esecuzione del programma in base a indicatori comuni e specifici, sui progressi verso gli obiettivi e sui risultati rispetto a quelli pianificati. La tabella sulle spese impegnate per misura e per aspetto specifico deve indicare separatamente le spese relative alle risorse aggiuntive EURI.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento delle regole sulle modifiche dei programmi
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è modificato per aumentare la flessibilità delle modifiche dei programmi di sviluppo rurale. Le modifiche del tipo di cui all’articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione. Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati è ammessa un’unica proposta per anno civile e per programma, con l’eccezione del 2025, nel quale possono essere presentate più proposte se riguardano esclusivamente l’adattamento del piano di finanziamento e le conseguenti modifiche al piano di indicatori; inoltre sono ammesse quattro proposte aggiuntive di modifica per programma nel periodo di programmazione. Il limite massimo non si applica alle modifiche rese necessarie da cambiamenti del quadro giuridico dell’Unione, inclusi la proroga della durata dei programmi e la disponibilità delle risorse aggiuntive per la ripresa ai sensi del regolamento (UE) 2020/2220.
Termini per l’ultima modifica del programma
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione l’ultima modifica del programma di cui all’articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il 30 settembre 2022. Le modifiche di altro tipo possono essere trasmesse fino al 30 settembre 2025.
Separazione delle risorse EURI nella programmazione e nei piani finanziari
Le risorse aggiuntive dell’EURI devono essere programmate e sorvegliate separatamente rispetto al sostegno ordinario allo sviluppo rurale, pur restando soggette, in linea di principio, alle norme del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le descrizioni delle misure pertinenti nei programmi di sviluppo rurale e nei programmi quadro nazionali devono contenere specifiche distinte quando le operazioni sono finanziate con EURI, e i piani di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale, dei quadri nazionali e delle reti rurali nazionali devono indicare separatamente tali risorse.
Piano degli indicatori e quadro di efficacia dell’attuazione
Per il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gli indicatori devono riferirsi ai risultati previsti entro il 31 dicembre 2025. I risultati finanziati con risorse EURI sono esclusi dai target finali del quadro di efficacia dell’attuazione. Nel piano di indicatori, il totale parziale dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata finanziata dalle risorse EURI deve essere indicato separatamente.
Indicazioni finanziarie separate per EURI
Il piano di finanziamento deve riportare, ove necessario, per ciascuna misura e per ciascun tipo di operazione, il contributo EURI preventivato e il relativo tasso di partecipazione. Per le misure e gli interventi interessati, il piano deve inoltre distinguere il contributo totale dell’Unione, il contributo annuo e la ripartizione per misura, aspetto specifico e assistenza tecnica, in modo separato rispetto alle risorse ordinarie.
Gestione del rischio e soglie minime di perdita
A seguito delle modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013 introdotte dal regolamento (UE) 2020/2220, le spese per gli strumenti di gestione del rischio di cui all’articolo 36, quando la soglia minima di perdita è inferiore al 30 %, devono essere preventivate e comunicate separatamente, anche per finalità OMC. Il piano di indicatori e il piano di finanziamento sono adeguati per riflettere tali nuovi requisiti, compresa la distinzione tra i casi con soglia tra il 20 % e il 30 % e gli interventi di cui agli articoli 37, paragrafo 1, e 39 bis.
Modifiche agli allegati I e VII del regolamento di esecuzione n. 808/2014
L’allegato I è aggiornato per: fissare i target finali al 2025; richiedere descrizioni separate per misure finanziate da EURI; introdurre un piano di finanziamento strutturato che distingua le informazioni relative all’EURI; prevedere la separata indicazione della partecipazione FEASR/EURI in relazione agli strumenti di gestione del rischio e agli strumenti finanziari; e includere la spesa pubblica totale pianificata per il sostegno ex articolo 36 con soglia di perdita inferiore al 30 %. L’allegato VII è modificato per imporre, nelle relazioni annuali di attuazione, una presentazione distinta delle spese impegnate per misura e aspetto specifico relative alle risorse EURI.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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