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Ordinanza

Ordinanza n. 2154/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202515565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Viterbo di archiviazione per inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivata dalla mancata produzione del contratto di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 ottobre 2024, notificato il 29 settembre 2025, con cui il Questore di Viterbo ha archiviato per inammissibilità la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in attesa di occupazione, rilevando la mancata produzione del contratto di soggiorno. La ricorrente aveva presentato l’istanza il 21 dicembre 2023, deducendo che, dopo il suo ingresso in Italia, il datore di lavoro aveva comunicato l’impossibilità sopravvenuta di procedere all’assunzione e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, a causa della riduzione dell’attività lavorativa. La Prefettura aveva conseguentemente chiuso le relative pratiche. È stata chiesta la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede di sommario esame, ha ritenuto che la mancata stipula del contratto di lavoro facesse venir meno ogni presupposto per il rilascio del permesso per attesa occupazione, anche considerando che il datore di lavoro aveva richiesto un permesso per lavoro stagionale. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la rinuncia del datore di lavoro all’assunzione apparisse elusiva delle disposizioni di legge in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Non è stata quindi ravvisata una sufficiente probabilità di fondatezza delle censure, mentre non è stata svolta una specifica valutazione autonoma sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato, in particolare, sulla carenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata stipula del contratto di lavoro può essere ritenuta idonea a escludere, allo stato del sommario esame, i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando l’ingresso dello straniero era collegato a una richiesta di lavoro stagionale.
  • La rinuncia del datore di lavoro all’assunzione, ove appaia non giustificata o elusiva della disciplina sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri, può concorrere a escludere il fumus boni iuris della pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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