Cassazione Civile, Sentenza n. 39977/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'irrogazione di sanzioni e la responsabilità solidale a suo carico, nella qualità di spedizioniere doganale in rappresentanza diretta dell'importatore "Li YONGQIU", per presunta errata indicazione del valore della merce importata (anno 2011). Contestava la legittimità della responsabilità a suo carico in quanto, quale rappresentante diretto, non avrebbe dovuto rispondere per dati e fatture riconducibili all'importatore; deduceva violazione del codice doganale comunitario (art. 201 CDC) e della L. n. 213/2000, chiedeva l'applicazione dell'esimente per errore incolpevole (richiamo al d.lgs. n. 472/1997, art. 10), denunciava violazione del diritto al contraddittorio nell'attività amministrativa e l'assenza di prova del dolo o colpa a suo carico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la chiamata in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (non parte legittimata dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie). Sul merito, la Corte ha confermato che lo spedizioniere rappresentante diretto può essere ritenuto responsabile solidalmente solo se l'Amministrazione dimostra che egli ha fornito i dati o i documenti utilizzati per la dichiarazione e che conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere la loro erroneità. Nel caso di specie la CTR aveva ritenuto assolto tale onere probatorio dall'Agenzia: era emersa una consistente discrepanza (circa 30%) tra valore dichiarato e valore risultante dalla banca dati MERCE/COGNOS, unita a deficienze documentali (mancata produzione di dichiarazione di esportazione cinese, documenti assicurativi, documenti di trasporto e di pagamento), sì da poter ritenere che lo spedizioniere dovesse conoscere o rilevarne l'irregolarità. Inoltre la censura sul mancato contraddittorio amministrativo è stata ritenuta inidonea a determinare l'annullamento dell'atto in mancanza di prova di concreto pregiudizio; la dogana può usare procedure di verifica a tavolino e le eventuali irregolarità proceduralmente rilevanti incidono solo se hanno concretamente pregiudicato il diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 201, comma 3
Stabilisce i presupposti della responsabilità connessa alla dichiarazione doganale; la Corte interpreta che il rappresentante diretto può essere ritenuto responsabile solo se ha fornito i dati/documenti e conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità (seconda proposizione dell'art.201, comma 3).
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 5, comma 4
"la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto"
Serve a determinare la qualifica di dichiarante; la mancanza della prova dei poteri di rappresentanza può comportare la presunzione che il soggetto abbia agito come rappresentante indiretto e quindi come dichiarante responsabile.
Regolamento (CEE) n. 2454/93, art. 181-bis
Citato in relazione all'uso dei sistemi informativi (MERCE/COGNOS) per l'accertamento del valore normale e per la verifica di scostamenti rilevanti del valore dichiarato.
Legge n. 213 del 2000, art. 2, commi 6 e 7
"in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali ... se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo"
Stabilisce la responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto quando egli ha fornito o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità dei dati/documenti; va interpretata alla luce del diritto UE e richiede la prova da parte dell'Amministrazione della conoscenza o conoscibilità.
D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
Norma il trasferimento di competenze dal Ministero alle Agenzie fiscali; la Corte ne trae conseguenza sulla legittimazione passiva, escludendo il MEF quale controparte nel contenzioso doganale successivo al trasferimento.
D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
Richiamato in tema di contraddittorio amministrativo; la giurisprudenza e la Corte ritengono che il diritto al contraddittorio si applichi ma che la sua violazione rilevi solo se ha determinato concreto pregiudizio al diritto di difesa.
DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (TU in materia doganale), artt. 66, 70, 76
Richiamati rispetto alle procedure di ricorso amministrativo e al contraddittorio 'anticipato' che storicamente garantiva l'audizione prima della definitiva rettifica; la Corte esamina gli effetti dell'evoluzione normativa su detta tutela.
D.lgs. n. 472 del 1997, art. 10
Citato dal ricorrente in tema di esimente per errore incolpevole; la Corte osserva che l'onere probatorio sull'assenza di colpa grava sul ricorrente una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato la conoscenza/conoscibilità dell'irregolarità.
Codice civile, art. 2729 e art. 1176, comma 2
Art. 2729 richiamato per l'uso di presunzioni a supporto dell'onere probatorio dell'Amministrazione; art. 1176, comma 2 richiamato come parametro della diligenza professionale che lo spedizioniere deve dimostrare per provare la propria assenza di colpa.
Regolamento (CE) n. 450/2008 (aggiornamento codice doganale), art. 16, par. 4
Richiamato nel contesto dell'interpretazione del diritto al contraddittorio secondo l'evoluzione normativa comunitaria; la Corte si conforma alla giurisprudenza UE sul rispetto dei diritti della difesa.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è automaticamente responsabile per errori della dichiarazione: la responsabilità solidale sussiste se e nella misura in cui l'Amministrazione prova che lo spedizioniere ha fornito dati/documenti errati o ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'erroneità.
- L'Amministrazione può soddisfare l'onere probatorio anche con elementi presuntivi e con l'uso di banche dati (es. MERCE/COGNOS): scostamenti di valore molto rilevanti e carenze documentali possono legittimare la conclusione che lo spedizioniere avrebbe dovuto rilevare l'irregolarità.
- Una violazione del contraddittorio amministrativo rileva ai fini di annullamento dell'atto solo se è dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa, ossia se l'assenza di contraddittorio avrebbe potuto produrre un esito diverso del procedimento.
- Dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali (d.lgs. n.300/1999), il soggetto legittimato passivo nelle controversie doganali è l'Agenzia competente e non il Ministero; la parte deve essere chiamata correttamente in giudizio.
- Se l'Amministrazione dimostra conoscenza o conoscibilità dell'irregolarità da parte dello spedizioniere, grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza professionale (art. 1176 c.c.) per escludere responsabilità.
- La prova dell'Amministrazione può fondarsi su elementi obiettivi e specifici; la mera produzione di dati amministrativi è lecita purché si colleghino a circostanze che rendano evidente la difformità anche per un operatore professionale.
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