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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5910 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla cooperativa l'omessa fatturazione e regolarizzazione dei rapporti economici con il consorzio e la presentazione di una dichiarazione IVA infedele, in relazione al presunto irregolare ribaltamento dei costi e dei ricavi derivanti dalle commesse consortili. Secondo l'Ufficio, il consorzio avrebbe compensato preventivamente costi e ricavi, trattenendo una quota del 25% e omettendo la fatturazione integrale delle operazioni e l'autofatturazione dei costi. L'Agenzia sosteneva inoltre che l'obbligo di ribaltamento gravasse anche sulle consorziate che non avevano ricevuto commesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato sostanzialmente l'esito favorevole alla cooperativa. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo dell'Agenzia, infondato il terzo e assorbiti gli altri motivi, mantenendo quindi l'annullamento dell'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto decisivo che la cooperativa non avesse ricevuto né eseguito commesse nell'anno d'imposta e fosse rimasta estranea alle operazioni di compensazione. Di conseguenza, non potevano esserle imputati ricavi, costi o obblighi di autofatturazione relativi a operazioni alle quali non aveva partecipato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 3, comma 3, ultimo periodo, 6, comma 3, 13, commi 1 e 2, lett. b), e 21

    Deve esservi piena corrispondenza tra la base imponibile fatturata dalla società consortile al terzo committente e quella fatturata dall'impresa consorziata al consorzio mandatario, salvo la rilevanza fiscale della provvigione formalmente pattuita.

    Nei rapporti di mandato senza rappresentanza, il consorzio e la consorziata devono documentare correttamente e, in linea generale, integralmente i corrispettivi delle operazioni. Una quota può essere esclusa dalla base imponibile come provvigione soltanto se la provvigione è stata formalmente pattuita e adeguatamente provata.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 41-bis e 55

    In presenza di documentazione contabile incompleta l'Amministrazione può ricorrere a forme di accertamento induttivo, ma la determinazione dell'imponibile deve comunque poggiare su elementi pertinenti e riferibili al contribuente interessato.

  • Codice civile, artt. 2602 e 2615-ter

    La funzione mutualistica del consorzio non esclude che la società consortile possa svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Non è quindi automaticamente necessario ribaltare tutti i costi e ricavi su ogni consorziata.

  • Codice civile, artt. 1705, 1706, 1709, 1713, 1719 e 1720

    Le regole sul mandato senza rappresentanza disciplinano i rapporti tra consorzio, consorziate e terzi, ma la loro applicazione concreta dipende dalla natura delle operazioni effettivamente svolte e dagli accordi intercorsi.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva non consente di imputare redditi o costi a un soggetto che non abbia partecipato alle operazioni economiche dalle quali tali componenti derivano.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte; tuttavia, le relative censure non sono state esaminate perché assorbite dall'esito della decisione.

  • Art. 6 dello Statuto consortile

    In mancanza della prevista delibera del presidente del consorzio, la consorziata non era tenuta, né concretamente in grado, di emettere la documentazione richiesta per il ribaltamento delle spese generali.

Massime di principio

  • Il ribaltamento di costi e ricavi tra consorzio e consorziate non è automaticamente dovuto nei confronti di tutte le consorziate: occorre verificare quali imprese abbiano ricevuto o eseguito le commesse e quali operazioni abbiano effettivamente generato ricavi o costi.
  • La società consortile ha una soggettività distinta da quella delle consorziate e può svolgere attività commerciale propria; la sua natura mutualistica non impone necessariamente il trasferimento integrale di ogni componente economica alle consorziate.
  • Quando esiste una differenza tra quanto fatturato dal consorzio al committente e quanto fatturato dalla consorziata, quest'ultima deve dimostrare che la differenza non costituisce ricavo oppure che rappresenta una provvigione o un servizio del consorzio. La provvigione deve essere formalmente prevista e provata.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare un accertamento su criteri aggregati o presunzioni riferite al consorzio senza dimostrare la concreta imputabilità di ricavi, costi o operazioni alla singola consorziata.
  • Una consorziata che non ha ricevuto commesse e non ha partecipato alle relative operazioni di compensazione non può essere assoggettata a imposizione per ricavi, costi o obblighi di autofatturazione derivanti da quelle commesse.
  • Gli obblighi contabili e di autofatturazione devono essere valutati anche alla luce delle procedure previste dallo statuto consortile: in assenza degli atti necessari e di una concreta conoscenza dell'operazione, non è legittimo pretendere un adempimento documentale autonomo dalla consorziata.

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