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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21495/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla difesa di Fabrizio Di Marco avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che il reato fosse ormai prescritto in epoca anteriore alla pronuncia d'appello. La difesa deduceva: violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157, 158, 160, 161 c.p.) per aver omesso di riconoscere l'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia d'appello e per aver comunque basato la decisione sulla carenza di interesse; mancata pronuncia sull'appello proposto dallo stesso imputato; violazione dell'art. 163 c.p. per l'esecuzione di una sentenza di primo grado che aveva disposto la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte d'appello per due ordini di motivi: (1) contraddizione logica della Corte d'appello che ha riconosciuto la prescrizione solo per giustificare l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, mentre la regola richiede di decidere prima sull'eventuale estinzione del reato e solo poi sull'interesse ad impugnare; (2) omissione totale della pronuncia sull'appello presentato dall'imputato, presente nel fascicolo. Tuttavia, non è stato disposto il rinvio alla Corte territoriale perché la Cassazione ha dichiarato ora per allora l'estinzione del reato per prescrizione, rendendo superfluo ogni ulteriore giudizio. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 157

    Norma sulla prescrizione. È stata richiamata in relazione alla necessità di valutare l'eventuale estinzione del reato prima di decidere sull'interesse ad impugnare.

  • Codice penale - art. 158

    Ulteriori disposizioni sulla prescrizione richiamate dalla difesa; la Corte ha valorizzato l'antecedenza dell'accertamento dell'estinzione del reato.

  • Codice penale - art. 160

    Norma collegata alle cause di estinzione e ai termini di prescrizione evocata nella doglianza della difesa sul calcolo della prescrizione.

  • Codice penale - art. 161

    Disciplina sui termini e sospensioni della prescrizione richiamata nella controversia; la Corte ha ritenuto centrale l'accertamento dell'estinzione in epoca anteriore alla sentenza d'appello.

  • Codice penale - art. 163

    Norma sulla sospensione condizionale della pena. La difesa lamentava che fosse stata data esecuzione alla sentenza di primo grado nonostante la sospensione; la questione è stata segnalata ma la decisione finale ha disposto l'estinzione del reato.

  • Codice di procedura penale - art. 610, comma 5

    Richiamato rispetto alle regole di trattazione del ricorso e alla possibilità di decidere in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale.

  • Codice di procedura penale - art. 611, comma 1-bis

    Richiamato insieme all'art. 610 per le norme sul procedimento in Cassazione e i termini per la trattazione orale; la causa è stata trattata in camera di consiglio per mancanza di richiesta di trattazione orale.

Massime di principio

  • Quando sussiste una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) anteriore alla pronuncia d'appello, il giudice d'appello deve prima accertare e decidere sull'estinzione del reato e poi valutare l'interesse ad impugnare: l'accertamento dell'evento estintivo prevale sulla valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico Ministero per 'mancanza di interesse' non può essere fondata su una constatazione parziale della prescrizione; il corretto ordine logico-giuridico richiede che l'estinzione sia dichiarata esplicitamente quando sussiste.
  • Se nel fascicolo è presente un appello dell'imputato, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su di esso: l'omissione totale dell'esame dell'appello dell'imputato costituisce vizio procedurale rilevante e può determinare annullamento in Cassazione.
  • La Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando, accertata ora per allora l'estinzione del reato, qualsiasi nuovo giudizio sulla controversia diventa inutile (principio della pluralitas non fit sine necessitate).
  • La esecuzione di una sentenza di primo grado non può valere a pregiudizio dell'imputato se sussistono ragioni di sospensione condizionale o altre misure previste dalla legge: eventuali esecuzioni anticipate possono essere contestate nella fase di impugnazione.

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