Ordinanza n. 1148/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina di settore n. 33 del 11/08/2025, n. generale 843, prot. n. 16091 del 11/08/2025, recante “RISOLUZIONE CONVENZIONE URBANISTICA REP. 2120/2016 P.d.C. n. 17/2016 - CASA ALBERGO PER ANZIANI ALLA VIA NASTRO D'ARGENTO”; nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, tra cui, per quanto di ragione: la proposta di determinazione prot. n. 977 del 07/08/2025; la nota prot. n. 9942 del 26/05/2024, di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990; il sopralluogo tecnico, relazione prot. 6764 del 02/04/2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Busiello Building S.r.l. il 24/03/2026 e depositati in giudizio il 09/04/2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell'ordinanza n. 2 del 26/01/2026, notificata in pari data, con la quale è stato ingiunto alla società ricorrente di procedere alla demolizione delle opere edilizie realizzate in esecuzione della convenzione urbanistica del 2016, assumendo quale presupposto esclusivo l’intervenuta risoluzione della convenzione e la conseguente perdita di efficacia del permesso di costruire n. 17/2016 del 28/11/2016; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente medesima, tra cui, per quanto di ragione, la relazione prot. n. 20820 del 15/10/2025, redatta a seguito di sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi fondata sulla risoluzione della convenzione urbanistica e sulla conseguente perdita di efficacia del permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determina comunale che aveva dichiarato la risoluzione, per grave inadempimento, della convenzione urbanistica relativa alla costruzione di una casa-albergo per anziani, nonché gli atti presupposti, tra cui l'avvio del procedimento e il sopralluogo tecnico. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione delle opere realizzate in esecuzione della convenzione e del permesso di costruire, sostenendo l'invalidità derivata dai vizi dedotti contro la risoluzione della convenzione e ulteriori vizi propri dell'ordinanza. In sede cautelare ha allegato un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dalla perdita definitiva delle opere e, in caso di mancata ottemperanza, dall'acquisizione gratuita dell'intera proprietà al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e ha sospeso esclusivamente l'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 26 gennaio 2026. La sospensione è stata disposta in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla società e della necessità di approfondire nella fase di merito le questioni relative ai vizi derivati dalla risoluzione della convenzione e ai vizi propri dell'ordinanza, mantenendo la situazione integra fino alla decisione. Non sono stati sospesi gli altri atti impugnati. La trattazione di merito è stata fissata all'11 marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell'avvio del procedimento comunale, tra gli atti impugnati dalla società.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
acquisita gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune
È richiamato per rappresentare il pregiudizio derivante dall'eventuale mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, cui può conseguire l'acquisizione gratuita dell'area e della proprietà nei limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione di un'ordinanza di demolizione può giustificare la sospensione dell'atto quando sia necessario preservare la situazione di fatto fino all'approfondimento delle questioni controverse nella fase di merito.
- Quando l'ordinanza di demolizione è fondata sulla risoluzione di una convenzione urbanistica e sulla conseguente perdita di efficacia del permesso di costruire, le questioni relative alla legittimità della risoluzione e ai vizi propri dell'ordinanza possono richiedere un approfondimento nel merito incompatibile con l'immediata esecuzione dell'ordine demolitorio.
- La tutela cautelare può essere limitata al solo atto la cui esecuzione determina il pregiudizio irreparabile, senza estendersi automaticamente agli ulteriori provvedimenti impugnati.
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