Cassazione Penale, Sentenza n. 14924/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte di appello di Trento che ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta sulla società Porta Savonarola di cui il ricorrente è riconducibile e su alcuni beni. Il ricorso deduceva due motivi principali: (1) incompatibilità tra la successiva sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Padova (proscioglimento per prescrizione per la truffa e proscioglimento con formula di non aver commesso il fatto per l'estorsione) e il decreto di confisca fondato su presunti profitti illeciti, con conseguente applicabilità della causa di revocazione prevista dall'art. 28, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011; (2) mancanza del presupposto della pericolosità sociale generica ex art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011, atteso che la confisca si fondava su elementi precari (sommarie informazioni) e non su elementi di fatto resistenti dopo il giudizio dibattimentale. La difesa sosteneva inoltre che l'acquisto delle quote societarie non fosse stato finanziato da profitti illeciti ma tramite obbligazioni e successiva vendita di immobili leciti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente). Ha constatato che il decreto impugnato non aveva compiuto una valutazione in positivo degli elementi emersi nel processo penale — in particolare le argomentazioni del Tribunale di Padova che avevano escluso la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e che, nel loro complesso, tendevano a dimostrare l'estraneità del ricorrente al disegno criminoso ritenuto all'origine della confisca. La Cassazione ha affermato che, pur riconoscendo la diversità degli standard probatori tra prevenzione e penale, non è possibile ignorare i rilievi processuali negativi (sulle fonti e sull'attendibilità delle dichiarazioni) che incidono sull'attendibilità degli indizi alla base della prevenzione. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata a diversa sezione della Corte di appello di Trento per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto della pericolosità sociale generica del proposto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 28, comma 1, lett. b)
La norma disciplina la revocazione della misura di prevenzione quando sopravvengono elementi che rendono incompatibile il provvedimento; la Corte ha ritenuto applicabile la revocazione se il giudicato penale sopravvenuto incide sul razionale indiziario che sosteneva la confisca.
d.lgs. n. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. b)
Definizione del requisito della pericolosità sociale generica quale presupposto soggettivo per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali; la sentenza richiama che tale requisito non può essere mantenuto se gli elementi emersi nel processo penale indeboliscono l'indicazione di pericolosità.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e art. 611
Norme sul motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione contraddittoria) e sul trattamento del ricorso in Cassazione; utilizzate per inquadrare i vizi dedotti dal ricorrente e la trattazione in sede di legittimità.
codice di procedura penale, art. 630
Richiamato per il rinvio operato dall'art. 28 del d.lgs. 159/2011 alle forme di revisione/revocazione previste in materia di provvedimenti finali; indica il quadro procedurale a cui è rimesso il controllo.
codice di procedura penale, artt. 129, 530, 531 e 192
Articoli richiamati in relazione alle formule di proscioglimento e alle regole sulla prova: la sentenza osserva che, sebbene gli standard probatori in prevenzione siano meno rigorosi, non è ammissibile ignorare valutazioni dibattimentali che hanno escluso la credibilità delle dichiarazioni che avevano sostenuto l'accusa.
Cass. Sesta Sezione, sent. n. 1272 del 05/11/2024
Precedente della Corte di legittimità citato nel provvedimento di merito (rigetto precedente) riguardante il giudizio di pericolosità e la conferma della confisca: la Corte di Cassazione, pur richiamando tale precedente, ha ritenuto necessario un nuovo esame alla luce del proscioglimento intervenuto.
Massime di principio
- Un proscioglimento o proscioglimento successivo nel giudizio penale può integrare motivo di revocazione della confisca di prevenzione se le determinazioni del giudice penale incidono in modo significativo sulla attendibilità degli elementi (dichiarazioni, indizi) su cui si fondava la misura preventiva.
- Il giudice della prevenzione può avvalersi di prove indirette e indiziarie, ma non può totalmente ignorare i rilievi processuali positivi del giudice penale che escludono o screditano le fonti principali dell'accusa.
- La diversità degli standard probatori tra il processo penale e il procedimento di prevenzione non esclude l'obbligo, per il giudice di prevenzione, di valutare in positivo gli accertamenti dibattimentali sopravvenuti e le loro ricadute sul quadro indiziario originario.
- La mera asimmetria tra entrate "non giustificate" e l'assenza di prova di impiego di proventi illeciti non è sufficiente a mantenere la confisca quando emergono elementi concreti che dimostrano l'inesistenza dell'illecito o la non partecipazione dell'interessato.
- In caso di dubbio sull'incidenza del giudicato penale sulla pericolosità, la via corretta è il rinvio per nuovo esame da parte del giudice competente, onde consentire una valutazione completa degli elementi di fatto e di prova.
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