Regolamento (UE) 2017/625
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento (UE) 2017/625 riunifica in un unico quadro le regole sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare e sulle attività ufficiali collegate, sostituendo il precedente mosaico normativo settoriale. Definisce obblighi organizzativi per gli Stati membri, regole comuni su ispezioni, campionamento, certificazione, laboratori, controlli alle frontiere, finanziamento tramite tariffe e cooperazione amministrativa. Introduce inoltre strumenti di trasparenza, sanzioni nazionali, meccanismi di segnalazione delle violazioni e un sistema informatico integrato (IMSOC) per lo scambio dei dati e dei documenti di controllo. Il regolamento è completato da numerose deleghe e atti di esecuzione della Commissione, con specifiche transitorie per diversi settori.
Stabilisce un quadro armonizzato dell’Unione per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare, inclusi finanziamento, certificazione, cooperazione amministrativa, controlli alle frontiere, laboratori e sistema informatico IMSOC.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali e, per alcune disposizioni, alle altre attività ufficiali svolte dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa UE o nazionale di attuazione nei settori alimenti e mangimi, OGM per alimenti e mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, sanità delle piante, prodotti fitosanitari, produzione biologica e DOP/IGP/STG. Si applica anche ai controlli sugli animali e sulle merci destinati all’esportazione dall’Unione, nonché agli animali e alle merci in entrata nell’Unione da paesi terzi; esclude espressamente i controlli per il regolamento (UE) n. 1308/2013, salvo ipotesi di pratiche fraudolente o ingannevoli emerse ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, e i controlli relativi alla direttiva 2010/63/UE e alla direttiva 2001/82/CE. Le disposizioni si applicano in via generale dal 14 dicembre 2019, con differimenti specifici: settore fitosanitario e alcune norme su laboratori dal 29 aprile 2022, articoli 92-101 dal 28 aprile 2018, articolo 163 dal 28 aprile 2017; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali
Il regolamento crea un quadro unico e armonizzato per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali lungo l’intera filiera agroalimentare dell’Unione. Esso nasce per razionalizzare e sostituire una disciplina frammentata, rafforzando la tutela della salute umana, animale e vegetale, del benessere animale, dell’ambiente e della fiducia dei consumatori, anche contro pratiche fraudolente o ingannevoli.
Ambito materiale e definizioni
L’ambito copre alimenti, mangimi, OGM per alimenti e mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, sanità delle piante, prodotti fitosanitari, produzione biologica e regimi di qualità DOP/IGP/STG. Le definizioni dell’articolo 3 sono centrali perché delimitano soggetti, oggetti e strumenti del sistema: autorità competenti, operatori, controlli ufficiali, altre attività ufficiali, certificazione ufficiale, certificati, attestati, partite, posti di controllo frontalieri, controlli documentali, di identità e fisici.
Autorità competenti, organizzazione interna e garanzie di imparzialità
Gli Stati membri devono designare le autorità competenti per ogni settore e garantire, se ve ne sono più di una, un coordinamento efficace e un’unica interfaccia verso Commissione e altri Stati membri. Le autorità devono essere adeguatamente finanziate, dotate di personale qualificato, strutture e laboratori, con meccanismi di prevenzione dei conflitti di interesse, audit interni, formazione continua e piani di emergenza; il personale deve essere formato in modo coerente con i temi indicati nell’allegato II.
Trasparenza, riservatezza e tutela giurisdizionale
Il regolamento combina trasparenza e riservatezza: da un lato impone pubblicazione regolare di informazioni sui controlli, sui risultati, sulle non conformità e sulle sanzioni; dall’altro tutela il segreto professionale e gli interessi commerciali, oltre alle procedure giurisdizionali e ai pareri legali. Gli operatori hanno diritto di ricorso secondo il diritto nazionale contro alcune decisioni delle autorità competenti, senza che ciò ostacoli misure immediate di protezione del pubblico interesse.
Svolgimento dei controlli ufficiali
I controlli ufficiali devono essere basati sul rischio, svolti regolarmente, in linea di principio senza preavviso e in modo proporzionato, limitando gli oneri amministrativi per gli operatori. Le autorità possono ispezionare animali, merci, sostanze, materiali, locali, mezzi di trasporto, sistemi informatici e documenti, e devono registrare i risultati in forma scritta. Gli operatori sono obbligati a collaborare, ad accedere alle verifiche e a fornire le informazioni necessarie, in particolare per le partite che entrano nell’Unione.
Regole speciali per settori sensibili
Per alcuni settori il regolamento introduce dettagli operativi più stringenti, soprattutto per prodotti di origine animale, residui di sostanze, benessere animale, sanità delle piante, OGM, prodotti fitosanitari, biologico e prodotti di qualità. In tali ambiti la Commissione è ampiamente delegata a definire frequenze minime dei controlli, criteri di rischio, metodi analitici, misure conseguenti alla non conformità e modalità di cooperazione amministrativa. Particolare rilievo hanno le norme per la produzione di carni, con ispezioni ante mortem e post mortem, bollo sanitario e specifiche regole per pollame, lagomorfi e altre categorie.
Deleghe a organismi e persone fisiche
Le autorità competenti possono delegare determinati compiti di controllo a organismi delegati o persone fisiche solo se ricorrono condizioni rigorose di competenza, indipendenza, accreditamento e coordinamento. Restano comunque non delegabili le decisioni più sensibili in materia di misure esecutive. Le autorità deleganti devono auditare i delegati e revocare senza indugio la delega in caso di inadempienza, carenze o compromissione dell’imparzialità.
Laboratori, metodi e controperizia
Il sistema laboratoristico è fondato su laboratori ufficiali, laboratori nazionali di riferimento e laboratori di riferimento dell’Unione europea. I metodi di campionamento e analisi devono essere scientificamente affidabili e, in linea generale, basati su norme UE o standard internazionali; è riconosciuto agli operatori il diritto a una controperizia a proprie spese, con garanzie sul prelievo dei campioni quando tecnicamente possibile. Sono previsti obblighi di accreditamento EN ISO/IEC 17025, con deroghe limitate per casi specifici, emergenze e metodi semplici o settorialmente peculiari.
Controlli all’ingresso nell’Unione e documentazione comune
Una parte rilevantissima del regolamento riguarda gli animali e le merci che entrano nell’Unione da paesi terzi. Per le categorie soggette a controlli frontalieri è previsto un sistema comune integrato: presentazione obbligatoria al posto di controllo frontaliero, controlli documentali su tutte le partite, controlli di identità e fisici in funzione del rischio, utilizzo del documento sanitario comune di entrata (DSCE), cooperazione con le dogane e regole speciali per transito, trasbordo, esenzioni e controlli pre-esportazione approvati dalla Commissione. Il regolamento disciplina inoltre la designazione, sospensione e revoca dei posti di controllo frontalieri e i requisiti minimi di struttura, personale, attrezzature e sistemi informatici.
Non conformità, misure correttive e rischi
Quando vi sia sospetta non conformità, le autorità devono indagare e, se necessario, intensificare i controlli o trattenere ufficialmente le partite. Se la non conformità è accertata, possono essere imposti distruzione, rinvio, trattamento speciale, richiamo, ritiro, chiusura, sospensione di autorizzazioni, limitazioni alla commercializzazione o all’esportazione, fino alla macellazione o abbattimento se appropriato. Le misure sono a carico dell’operatore responsabile e possono estendersi a partite non presentate correttamente o a partite che comportano rischi per la salute, il benessere animale o l’ambiente.
Finanziamento e tariffe
Il regolamento stabilisce che gli Stati membri debbano disporre di risorse adeguate e possano, in numerosi casi, recuperare i costi tramite tariffe o diritti. Per molte categorie all’allegato IV le tariffe sono obbligatorie e parametrate al tipo di controllo e alla categoria di animali/merci; il testo fissa anche importi puntuali, calcoli per tonnellata/capo/partita e regole su trasparenza, riduzioni oggettive, divieto di rimborsi e criteri di calcolo basati sui costi effettivi o complessivi.
Certificazione e attestazioni ufficiali
I certificati ufficiali e gli attestati ufficiali devono essere rilasciati da soggetti designati, imparziali e adeguatamente formati. Devono essere affidabili, autentici, completi e tracciabili; il regolamento disciplina anche certificati elettronici, firme elettroniche, copie autenticate e ritiro/sostituzione. Questa parte è essenziale per operazioni di commercio interno, esportazioni e importazioni, perché collega la conformità normativa all’autorizzazione della movimentazione delle partite.
Rete dei laboratori e dei centri di riferimento dell’Unione
Il regolamento istituisce una rete tecnica europea di supporto: laboratori di riferimento UE per l’armonizzazione analitica, centri di riferimento UE per il benessere animale e per l’autenticità/integrità della filiera. Tali strutture forniscono assistenza scientifica e tecnica, materiale di riferimento, formazione, prove interlaboratorio, supporto alla Commissione e agli Stati membri, e sono soggette a selezione pubblica, accreditamento e controlli della Commissione.
Assistenza amministrativa, programmazione e rapporti
Gli Stati membri devono cooperare tramite organi di collegamento e scambi formali di informazioni per le violazioni con dimensione transfrontaliera. Ogni Stato membro deve predisporre un piano di controllo nazionale pluriennale, pubblicarlo in parte, aggiornarlo periodicamente e presentare una relazione annuale entro il 31 agosto. La Commissione, a sua volta, pubblica una relazione annuale sul funzionamento dei controlli nell’Unione entro il 31 gennaio, può organizzare programmi di controllo coordinati e piani di emergenza per alimenti e mangimi e svolge controlli e audit negli Stati membri e nei paesi terzi.
Sistema informatico IMSOC e protezione dei dati
L’IMSOC è l’infrastruttura digitale centrale del regolamento: integra e mette in comunicazione i sistemi per notifiche, certificazioni, scambio dati e gestione dei controlli, incluso Traces. Il regolamento detta regole su specifiche tecniche, interoperabilità, accessi, sicurezza dei dati e protezione dei dati personali, prevedendo l’applicazione della disciplina UE vigente in materia di privacy per le attività di trattamento svolte da Stati membri e Commissione.
Sanzioni, whistleblowing e intervento dell’Unione
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, con particolare rigore per le violazioni fraudolente o ingannevoli. Devono inoltre predisporre meccanismi di segnalazione delle violazioni con protezione da ritorsioni e tutela dei dati. Se un sistema di controllo nazionale presenta gravi disfunzioni idonee a generare rischi diffusi o violazioni diffuse, la Commissione può imporre misure temporanee di contenimento, fino alla sospensione o revoca di posti di controllo frontalieri o di altre attività di controllo interessate.
Abrogazioni e disposizioni transitorie
Il regolamento abroga il precedente quadro normativo principale in materia di controlli ufficiali, in particolare i regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004, varie direttive veterinarie e fitosanitarie e la decisione 92/438/CEE. Sono previste modifiche coordinate a numerosi atti settoriali e ampie disposizioni transitorie, specie per il settore fitosanitario, per i laboratori e per gli aspetti import/export, con scadenze differenziate fino al 14 dicembre 2022 e oltre per talune norme di applicazione.
Disposizioni principali
Oggetto, settori coperti ed esclusioni
L’articolo 1 definisce l’oggetto: controlli ufficiali, altre attività ufficiali, finanziamento, assistenza amministrativa, controlli della Commissione, condizioni per l’ingresso nell’Unione di animali e merci e sistema informatico IMSOC. L’ambito copre alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, sanità delle piante, prodotti fitosanitari, produzione biologica e DOP/IGP/STG; si estende anche ai controlli relativi all’esportazione dall’Unione. Sono escluse, con eccezioni specifiche, le verifiche sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e quelle relative alla direttiva 2010/63/UE e alla direttiva 2001/82/CE.
Definizioni chiave
L’articolo 3 chiarisce nozioni centrali: "autorità competenti", "organismo delegato", "controlli ufficiali", "altre attività ufficiali", "operatore", "certificazione ufficiale", "certificato ufficiale", "attestato ufficiale", "partita", "posto di controllo frontaliero", "controllo documentale", "controllo di identità" e "controllo fisico". Le definizioni richiamano inoltre i regolamenti settoriali su salute animale, sanità delle piante, mangimi, alimenti, sottoprodotti di origine animale e trasporti animali.
Designazione e requisiti delle autorità competenti
Gli articoli 4 e 5 impongono agli Stati membri di designare autorità competenti per ciascun settore, con un’autorità unica di coordinamento verso Commissione e altri Stati membri quando vi siano più autorità. Le autorità devono garantire efficacia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, adeguate risorse, laboratori, personale formato, accesso ai locali e ai documenti, piani di emergenza e coordinamento interno. Per biologico possono essere delegate funzioni ad autorità di controllo specifiche, con comunicazione pubblica dei relativi recapiti.
Audit interni, ricorso e riservatezza
L’articolo 6 prevede audit interni delle autorità competenti, soggetti a scrutinio indipendente e trasparente. L’articolo 7 riconosce il diritto di ricorso contro alcune decisioni adottate dalle autorità competenti, secondo il diritto nazionale, senza pregiudicare interventi rapidi per ridurre i rischi. L’articolo 8 disciplina il segreto professionale: le informazioni raccolte nei controlli non sono divulgabili salvo interesse pubblico prevalente o obblighi di legge; sono previste eccezioni per la pubblicazione di esiti relativi a singoli operatori, con possibilità di osservazioni preventive.
Regole generali sui controlli ufficiali
Gli articoli 9-15 stabiliscono che i controlli siano regolari, basati sul rischio, senza preavviso salvo necessità, e svolti in modo da limitare l’onere per gli operatori senza ridurre l’efficacia. Si controllano animali, merci, sostanze, materiali, processi e operatori in tutte le fasi della filiera. Le autorità devono tenere registri degli operatori, pubblicare informazioni sui controlli e sui loro esiti, applicare procedure documentate, rilasciare documentazione scritta dei controlli e garantire l’accesso dei propri funzionari a locali, sistemi informatici, animali, merci e documenti. Gli operatori devono collaborare e, per le partite che entrano nell’Unione, fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie.
Prescrizioni aggiuntive per settori specifici
Gli articoli 16-27 prevedono regole speciali per prodotti di origine animale destinati al consumo umano, residui di sostanze negli alimenti e mangimi, animali e prodotti di origine animale, benessere animale, sanità delle piante, OGM e alimenti/mangimi geneticamente modificati, prodotti fitosanitari, biologico, DOP/IGP/STG e rischi nuovi o emergenti. La Commissione può adottare atti delegati ed esecuzione su frequenze minime, metodi, criteri di rischio, misure in caso di non conformità, assistenza amministrativa e obblighi aggiuntivi. Per le carni sono previste regole dettagliate su ispezioni ante mortem e post mortem, bollo sanitario, personale ausiliario e progetti pilota nazionali limitati nel tempo e nella portata.
Delega di compiti a organismi delegati e persone fisiche
Gli articoli 28-33 consentono alle autorità competenti di delegare determinati compiti dei controlli ufficiali o altre attività ufficiali a organismi delegati o persone fisiche, a condizioni stringenti: forma scritta, competenze, attrezzature, personale qualificato, imparzialità, assenza di conflitti, accreditamento ove richiesto e coordinamento con l’autorità delegante. Le autorità possono revocare la delega in caso di carenze, mancata adozione di correttivi o compromissione dell’indipendenza.
Campionamento, analisi, controperizia e laboratori ufficiali
Gli articoli 34-42 disciplinano metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi, privilegiando metodi UE o, in mancanza, metodi riconosciuti internazionalmente o convalidati. È riconosciuto agli operatori il diritto a una controperizia a proprie spese, con prelievo di quantità sufficienti quando possibile. I laboratori ufficiali devono essere designati dalle autorità competenti, in linea generale accreditati EN ISO/IEC 17025, con deroghe temporanee o permanenti per casi specifici (ad es. ricerca di Trichine, attività semplici o urgenti, emergenze). Sono previste regole sull’audit dei laboratori e sulla revoca della designazione.
Controlli sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione
Gli articoli 43-77 istituiscono un sistema di controlli in entrata basato sul rischio. Per categorie individuate all’articolo 47, i controlli avvengono ai posti di controllo frontalieri del primo ingresso e comprendono controlli documentali, di identità e fisici; è previsto il documento sanitario comune di entrata (DSCE), la presentazione obbligatoria della partita, il ruolo delle autorità doganali e la cooperazione tra autorità competenti, dogane e altre autorità. Sono previste designazione, revoca e sospensione dei posti di controllo frontalieri, requisiti minimi delle strutture, frequenza dei controlli, controlli pre-esportazione approvati in paesi terzi, equivalenza, transito, trasbordo e regole speciali per particolari merci, animali e situazioni di rischio.
Finanziamento mediante tariffe e diritti
Gli articoli 78-85 impongono agli Stati membri di garantire risorse finanziarie adeguate e disciplinano tariffe o diritti obbligatori per controlli ufficiali in settori e sui flussi specificati, in particolare per gli accessi alle frontiere e per attività di controllo in macelli, laboratori di sezionamento, latte e prodotti della pesca/acquacoltura. Le tariffe devono coprire i costi, ma non superarli, e possono essere calcolate in base ai costi complessivi o al costo del singolo controllo. Sono vietati rimborsi diretti o indiretti, salvo indebito pagamento, ed è richiesto un elevato livello di trasparenza sui criteri di calcolo e sugli importi.
Certificazione e attestazioni ufficiali
Gli articoli 86-91 disciplinano il rilascio di certificati ufficiali e attestati ufficiali. I certificatori devono essere designati dalle autorità competenti, imparziali e adeguatamente formati. I certificati devono recare codice univoco, essere completi, autentici, tracciabili e, ove necessario, multilingue; sono previste regole per certificati elettronici, firme elettroniche, copie autenticate e ritiro o sostituzione. Gli attestati ufficiali seguono regole analoghe di affidabilità, con supervisione ufficiale del rilascio.
Laboratori di riferimento e centri di riferimento dell’Unione
Gli articoli 92-101 istituiscono i laboratori di riferimento dell’Unione europea nei settori in cui la qualità dei metodi di analisi è essenziale, e i centri di riferimento dell’Unione per il benessere degli animali e per l’autenticità e integrità della filiera agroalimentare. Sono disciplinate selezione pubblica, accreditamento, indipendenza, compiti di supporto tecnico-scientifico, prove interlaboratorio, formazione, assistenza alla Commissione e coordinamento con i laboratori nazionali di riferimento. Gli Stati membri designano uno o più laboratori nazionali di riferimento per ciascun laboratorio UE e ne garantiscono l’operatività coordinata.
Assistenza amministrativa e collaborazione tra Stati membri
Gli articoli 102-108 istituiscono un sistema di mutua assistenza per casi con rilevanza transfrontaliera. Gli Stati membri devono designare organi di collegamento, scambiarsi informazioni per iscritto, assistersi su richiesta o spontaneamente, intensificare i controlli in caso di non conformità gravi o ripetute e coinvolgere la Commissione quando non vi sia accordo sulle misure. Sono previste anche modalità per informazioni provenienti da paesi terzi e per il coordinamento Commissione-Stati membri.
Piani di controllo nazionali pluriennali e relazioni
Gli articoli 109-115 impongono a ciascuno Stato membro di predisporre un piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP), coordinato da un organismo unico, che copra tutti i settori disciplinati e descriva struttura, organizzazione, risorse, formazione, audit, emergenze e cooperazione. I PCNP vanno aggiornati e riesaminati periodicamente; entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano una relazione annuale alla Commissione. La Commissione pubblica entro il 31 gennaio una relazione annuale sul funzionamento dei controlli nell’Unione e può adottare programmi di controllo coordinati e piani di emergenza per alimenti e mangimi.
Controlli della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi
Gli articoli 116-124 conferiscono alla Commissione poteri di controllo, audit e indagine negli Stati membri e nei paesi terzi. La Commissione può verificare l’applicazione della normativa, il funzionamento dei sistemi nazionali e raccogliere informazioni su problemi ricorrenti, emergenze o sviluppi nuovi. Le relazioni della Commissione sono pubbliche; gli Stati membri devono adottare follow-up e fornire assistenza tecnica e accesso ai locali, ai documenti e ai sistemi. Nei paesi terzi i controlli servono anche a verificare equivalenza o conformità per l’export verso l’Unione.
Condizioni di ingresso nell’Unione, equivalenza e misure speciali
Gli articoli 125-129 disciplinano le informazioni che i paesi terzi devono fornire sui propri sistemi di controllo, le condizioni aggiuntive per l’ingresso di animali e merci, l’inclusione di paesi o regioni in elenchi autorizzati, le misure speciali per rischi o non conformità gravi e il riconoscimento dell’equivalenza. La Commissione può vietare l’ingresso, imporre trattamenti o controlli specifici, richiedere certificati o attestati ufficiali e revocare rapidamente le decisioni di equivalenza o le misure di autorizzazione se vengono meno le condizioni.
Formazione del personale e programmi di scambio
L’articolo 130 consente alla Commissione di organizzare formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, di paesi terzi, al fine di promuovere un approccio armonizzato. Sono previsti anche programmi di scambio e distacco temporaneo tra Stati membri.
IMSOC, trattamento dei dati e protezione dei dati
Gli articoli 131-136 istituiscono l’IMSOC, sistema informatico integrato per l’elaborazione, il trattamento e lo scambio automatico di dati, informazioni e documenti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. L’IMSOC integra Traces e dialoga con RASFF e gli altri sistemi di notifica per salute animale, sanità delle piante e rischi alimentari. Il regolamento disciplina specifiche tecniche, accessi, modalità di utilizzo, sicurezza dei dati e protezione dei dati personali, con richiamo alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 per il periodo applicabile.
Azioni esecutive, sanzioni e segnalazione delle violazioni
Gli articoli 137-140 obbligano le autorità competenti a dare priorità alla rimozione dei rischi, ad indagare i sospetti di non conformità e ad applicare misure correttive o restrittive, inclusi fermo ufficiale, richiamo, chiusura, sospensione di autorizzazioni, distruzione o macellazione/abbattimento quando necessario. Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; per le violazioni fraudolente o ingannevoli le sanzioni pecuniarie devono riflettere almeno il vantaggio economico o una percentuale del fatturato. Gli Stati membri devono predisporre canali per la segnalazione delle violazioni con protezione contro ritorsioni e tutela dei dati personali.
Misure dell’Unione in caso di gravi disfunzioni dei sistemi di controllo
L’articolo 141 consente alla Commissione di intervenire, mediante atti di esecuzione, quando vi siano prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro e un rischio diffuso o una violazione diffusa della normativa. Le misure possono includere divieti di commercializzazione o movimentazione, condizioni particolari, sospensione o revoca di posti di controllo frontalieri o altre misure temporanee, fino alla rimozione delle disfunzioni.
Modifiche ad altri atti e abrogazioni
Il regolamento abroga, con effetto dal 14 dicembre 2019, i regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione 92/438/CEE. Modifica inoltre numerosi atti settoriali, inclusi i regolamenti su salute animale, controlli sui residui, trasporto animale, benessere animale, fitosanitario, biologico e DOP/IGP/STG, per allineare definizioni, relazioni annuali, controlli e uso dell’IMSOC ai nuovi articoli del regolamento sui controlli ufficiali.
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