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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05837/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento IMU 2015. Con i primi due motivi ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul dedotto giudicato esterno formato su decisioni relative all’IMU 2014 e alla TARI 2015 e, dall’altro, la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere il giudice di appello deciso senza considerare tale giudicato. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione della disciplina sulla riduzione dell’IMU per immobile fatiscente/inagibile, sostenendo che la struttura fosse in condizioni di assoluto degrado e che l’ente impositore ne fosse a conoscenza sin dal 2006; in sostanza, la censura mirava a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla mancanza di prova della certezza, in capo al Comune, dello stato di inagibilità al momento dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’efficacia del giudicato esterno sia perché lo stato di fatiscenza/inagibilità dell’immobile è un elemento variabile e non permanente, da verificare con riferimento al singolo periodo d’imposta, sia perché il giudicato formatosi sulla TARI 2015 non era riferibile al diverso tributo IMU, mancando identità di oggetto tra i due giudizi. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché formalmente proposto come violazione di legge ma in realtà diretto a contestare un omesso esame di fatti/elementi istruttori e, comunque, precluso nel giudizio di legittimità in presenza di doppia conforme senza specifica indicazione delle divergenze tra primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, essendo la decisione resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Indica i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi ex nn. 3 e 4 e inammissibile la censura che, pur evocando il n. 3, mirava in realtà a sollecitare un riesame del fatto ex n. 5.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale vincola solo nei limiti dell’identità del rapporto e dei punti fondamentali già accertati; in materia tributaria non opera su elementi variabili da periodo a periodo.

  • art. 4, comma 5, lett. b, d.l. n. 16/2012

    È richiamato quale base normativa della riduzione IMU per immobile fatiscente/inagibile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504/1992

    Norma richiamata dalla ricorrente sulla disciplina agevolativa per immobili inutilizzabili/inagibili; la Corte non entra nel merito della violazione dedotta per difetto di ammissibilità della censura.

  • art. 380-bis c.p.c.

    commi 3 e 4; ultimo comma

    La decisione resa in conformità alla proposta accelerata comporta la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    La Corte applica la disciplina sanzionatoria per abuso del processo, condannando la ricorrente sia alla somma equitativa in favore della controparte sia a quella in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno può esplicare efficacia vincolante anche tra annualità diverse solo se riguarda un elemento costitutivo del rapporto d’imposta avente carattere permanente o pluriennale; non si estende invece agli elementi variabili che possono mutare da un periodo d’imposta all’altro.
  • L’inagibilità o fatiscenza di un immobile, ai fini dell’applicazione di agevolazioni o riduzioni d’imposta, è un accertamento tipicamente riferito al singolo periodo d’imposta e non integra, di regola, un fatto permanente idoneo a fondare il giudicato esterno per annualità successive.
  • Il giudicato relativo a un tributo non è automaticamente opponibile in un giudizio avente ad oggetto un tributo diverso, anche se la disciplina agevolativa invocata presenta analogie, quando manchi identità di oggetto tra i due giudizi.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in un nuovo esame del fatto o delle prove: l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • La scelta delle prove ritenute più attendibili e la valutazione del loro peso probatorio appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione dell’art. 116 c.p.c.
  • La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può legittimare la condanna per responsabilità aggravata, quando il ricorso risulti inammissibile o manifestamente infondato, secondo la valutazione legale tipica prevista dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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