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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento numero protocollo nr. -OMISSIS- adottato dalla Questura di Piacenza in data -OMISSIS- e notificato in pari data all’odierno ricorrente, con il quale veniva dichiarata inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi atti di controllo, pareri, proposte o valutazioni anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202600265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo ostativa, allo stato degli atti, la mancata prova dell’impugnazione dell’atto presupposto costituito dalla revoca del nulla osta disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano. L’ordinanza non definisce il merito del ricorso. Nulla per le spese della fase cautelare, poiché l’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Piacenza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Piacenza ha dichiarato inammissibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che non risultava provata l’impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano, individuato quale atto presupposto del provvedimento questorile impugnato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata rigettata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando il ricorrente non dimostri di avere impugnato l’atto presupposto dal quale dipende il provvedimento gravato.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione resistente giustifica la non statuizione sulle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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