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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10421/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello ritenendo che la Corte di merito, dopo aver escluso la sussistenza di una circostanza aggravante (art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare) e aver dichiarato la prescrizione di una delle fattispecie (per Pinetti: bancarotta documentale semplice), non abbia rideterminato la pena principale in modo coerente, con la conseguente presunta reformatio in peius. I ricorsi sono fondati sulla violazione di legge (art. 597 cod. proc. pen.) e sull'errata applicazione delle norme processuali richiamate (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), nonché limitati nei termini dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, pur essendovi stata la dichiarazione di prescrizione per la bancarotta documentale semplice (Pinetti) e l'esclusione della circostanza aggravante, la pena già inflitta in primo grado e confermata in appello corrispondeva al minimo edittale (pena fissata al minimo per effetto della concessione delle circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti e della riduzione per il rito). Di conseguenza la Corte ha ritenuto che non fosse possibile un'ulteriore diminuzione della pena e che non si fosse verificata una reformatio in peius. Pertanto i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Si segnala inoltre che la Corte di Appello aveva dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice (per Pinetti) e aveva rideterminato le sanzioni accessorie fallimentari in anni due.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza impugnata; i ricorrenti adducevano violazione per la mancata corretta applicazione delle regole di rinnovazione del giudizio in appello in relazione alla riqualificazione e alla rideterminazione della pena

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua le cause di ricorso per cassazione (violazione di legge); i ricorrenti hanno fondato il gravame su tale motivo per dedurre errata applicazione dell'articolato normativo

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi ammessi in cassazione (limiti di cennatezza dei motivi di ricorso)

  • art. 219 legge fallimentare

    comma 2, n. 1; comma 1 (richiamati nel testo)

    La Corte di merito ha valutato la non sussistenza della circostanza aggravante (pluralità dei fatti) e ha motivato la scelta di non concedere il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti; la Cassazione considera tale valutazione congrua nei suoi effetti sulla determinazione della pena

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla determinazione delle sanzioni accessorie fallimentari: la Corte di Appello ha rideterminato la durata delle sanzioni accessorie in anni due

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamato implicitamente in ordine alla prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice dichiarata dalla Corte di appello; la Cassazione valuta gli effetti della prescrizione sulla determinazione complessiva della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese di giustizia in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • L'esclusione di una circostanza aggravante in appello non impone automaticamente una riduzione della pena se, alla luce della motivazione complessiva (concessione di circostanze attenuanti, giudizio di equivalenza, recidiva, entità del danno, riduzione per il rito), la pena applicata risulta già corrispondente al minimo edittale o adeguata alla gravità del fatto.
  • La prescrizione di un capo di imputazione non incide necessariamente sul quantum della pena se le rimanenti condanne e le valutazioni sulle circostanze (aggravanti/attenuanti) giustificano la pena così determinata; il giudice deve però motivare chiaramente tale valutazione.
  • Non si configura reformatio in peius quando l'eventuale revisione delle circostanze non produce un peggioramento concreto della posizione dell'imputato rispetto alla precedente determinazione della pena (ossia quando la pena non poteva in concreto essere ulteriormente diminuita).
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi devono essere fondati su violazioni di legge effettive e non su diverse valutazioni del merito già congruamente motivate: ricorsi manifestamente infondati o che non prospettano un effettivo vantaggio per il ricorrente possono essere dichiarati inammissibili.
  • La chiara e logica motivazione del giudice di merito, soprattutto in ordine al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e alla determinazione della pena, è determinante per la resistenza di quella decisione in sede di legittimità.

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