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Sentenza

Sentenza n. 2562/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare dell’11 maggio 2026 di decadenza dall’incarico di revisore dei conti per incompatibilità, nonché determinazione del 1° giugno 2026 di approvazione dell’avviso per la sostituzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la dichiarazione di decadenza dall’incarico di revisore dei conti per il triennio 2025-2027 e l’avviso per la nomina del sostituto. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 7, L.R. Sicilia n. 3/2016, erroneità dell’istruttoria, illogicità, difetto dei presupposti ed eccesso di potere: al momento dell’accettazione dell’incarico presso il Comune resistente, il 12 febbraio 2025, avrebbe svolto incarichi in soli tre altri Comuni, poiché proprio quel giorno aveva rassegnato dimissioni irrevocabili con effetto immediato da un quarto incarico. Ha sostenuto che le dimissioni non richiedevano accettazione e che l’attività e i pareri resi successivamente presso quel Comune erano tamquam non essent, nulli e inidonei a dimostrare la permanenza dell’incarico o a configurare un incarico di fatto; ha inoltre rilevato di non aver ricevuto compensi per tale attività. Con il secondo motivo ha dedotto l’illegittimità derivata della determinazione che ha avviato la procedura di sostituzione, in quanto fondata sulla deliberazione di decadenza. Il Comune e il controinteressato hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha interpretato l’art. 10, comma 7, L.R. Sicilia n. 3/2016 nel senso che il limite massimo di quattro incarichi va verificato al momento dell’assunzione, ossia dell’accettazione, del nuovo incarico. Ha quindi respinto il primo motivo: ai sensi dell’art. 235, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 267/2000, le dimissioni volontarie del revisore devono essere comunicate con almeno 45 giorni di preavviso; quelle presentate il 12 febbraio 2025 con effetto immediato non hanno perciò determinato la cessazione immediata dall’incarico. La prosecuzione dell’attività, comprovata anche dai pareri resi il 10 aprile e il 14 maggio 2025, confermava l’effettivo svolgimento contestuale di cinque incarichi. L’assenza di compensi non era decisiva, né lo erano le deduzioni circa la nullità o l’irrilevanza degli atti successivi alle dimissioni, essendo determinante l’effettivo espletamento dell’incarico. Respinto il secondo motivo: venuta meno la censura contro la deliberazione di decadenza, non sussisteva l’invocata illegittimità derivata della determinazione che aveva approvato l’avviso di sostituzione. Spese integralmente compensate per la novità e la natura interpretativa della questione e la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 7, L.R. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3

    Il tenore della disposizione sopra riportata appare frutto di una non felice formulazione lessicale, in quanto: - appare incongruo l’utilizzo dell’espressione “Tale incompatibilità va dichiarata […]”, potendo semmai essere richiesta una “dichiarazione di insussistenza di incompatibilità”; - inoltre, imponendo la norma il non superamento di una soglia massima di incarichi, più correttamente il Legislatore avrebbe dovuto richiedere una dichiarazione di non superamento del detto “limite” di incarichi; - infine, appare distonico - sul piano cronologico - riferire la (astratta) “incompatibilità” all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura essendo, invece, l’assunzione dell’incarico (che avviene - eventualmente - successivamente alla presentazione della domanda) il momento determinante per la verifica del superamento (o meno) del limite de quo (invero, la disposizione è chiara nel prevedere che “Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi […]”, ponendo l’accento sul momento dell’accettazione dell’incarico).

    Il limite massimo di quattro incarichi si verifica al momento dell’assunzione o accettazione del nuovo incarico, non al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

  • art. 235, comma 3, lett. b), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Come appare evidente, la disciplina normativa non prevede che le dimissioni del revisore possano avere effetto immediato, prevedendosi invece il rispetto di un termine di preavviso che ha la funzione di agevolare l’Ente locale nel reperimento della figura sostitutiva (il nuovo revisore), con lo scopo di non compromettere l’organizzazione e l’azione amministrativa, sì da mitigare, per l’Ente che subisce le dimissioni, le conseguenze pregiudizievoli dell’interruzione del rapporto.

    Le dimissioni volontarie del revisore devono rispettare il preavviso minimo di 45 giorni e non producono cessazione immediata anche se dichiarate irrevocabili e con effetto immediato.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2026 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.

    Ricorrendone i presupposti, il giudizio trattato in camera di consiglio per la domanda cautelare può essere definito con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il limite legale al numero massimo di incarichi dei revisori degli enti locali va verificato al momento dell’assunzione o accettazione del nuovo incarico, non alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di nomina.
  • Le dimissioni volontarie del revisore dei conti di un ente locale, pur non soggette ad accettazione dell’ente, devono essere comunicate con il preavviso minimo previsto dalla legge; non producono cessazione immediata se presentate senza rispettarlo.
  • Ai fini della verifica del limite legale di incarichi, è determinante l’effettivo svolgimento contestuale degli incarichi conferiti. L’assenza di compensi non esclude che l’incarico sia stato svolto, né basta a renderlo irrilevante la contestazione della validità degli atti compiuti dopo le dimissioni.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti locali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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