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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 92 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Indagini Bancarie - Valenzanei confronti di soggetto privato - Inammissibilità se anteriore alla sentenza Cassazione n. 2432 del 31/01/2017

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'accertamento fiscale, relativo all'anno d'imposta 2008, era stato fondato sull'analisi dei conti correnti bancari e sulla presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973, secondo cui i versamenti non giustificati possono essere considerati ricavi o compensi non dichiarati. I giudici di primo grado hanno ritenuto che, secondo l'interpretazione allora applicabile, tale presunzione riguardasse soltanto gli imprenditori e i lavoratori autonomi e non fosse estensibile ai contribuenti privati.

La decisione

La decisione favorevole al contribuente è stata ritenuta corretta. La successiva sentenza della Corte di cassazione n. 2432 del 31 gennaio 2017 ha chiarito che la presunzione bancaria dell'art. 32 si applica in generale a tutti i contribuenti, non soltanto ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Tuttavia, tale interpretazione non può essere applicata retroattivamente per rendere legittimo un accertamento relativo al 2008, quando l'orientamento giurisprudenziale prevalente escludeva l'applicabilità della presunzione ai privati. L'accertamento è quindi risultato inammissibile e il contribuente ha prevalso.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    presunzione legale della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari

    La norma consente di presumere l'esistenza di maggiori componenti reddituali sulla base dei movimenti bancari non giustificati. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2432/2017, ha chiarito che la presunzione è applicabile alla generalità dei contribuenti, ma il principio non può essere utilizzato retroattivamente per convalidare accertamenti relativi a periodi anteriori, quando l'interpretazione consolidata limitava la presunzione a imprenditori e lavoratori autonomi.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 2432 del 31 gennaio 2017

    la presunzione ... non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

    La presunzione derivante dai conti correnti bancari ha portata generale e può riguardare anche i contribuenti privati, purché ricorrano gli altri presupposti dell'accertamento.

Massime di principio

  • Le presunzioni fiscali basate sui movimenti bancari possono applicarsi anche ai contribuenti privati, secondo l'orientamento affermatosi con la sentenza della Cassazione n. 2432/2017.
  • Quando un nuovo orientamento giurisprudenziale estende l'ambito applicativo di una presunzione, occorre verificare se la sua applicazione a periodi d'imposta precedenti violi i principi di prevedibilità, affidamento e certezza del diritto.
  • Per gli accertamenti relativi a periodi anteriori al 2017, la legittimità dell'utilizzo della presunzione bancaria nei confronti di un privato deve essere valutata considerando l'orientamento giurisprudenziale vigente all'epoca e le specifiche circostanze del caso.
  • La contestazione di versamenti bancari non giustificati richiede comunque la possibilità per il contribuente di fornire una prova analitica della loro natura non reddituale, ad esempio dimostrando che si tratta di prestiti, trasferimenti propri, donazioni o somme già tassate.

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