Sentenza n. 10/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione e restituzione in pristino del Comune di Torgiano n. 20 del 19 marzo 2025; - di ogni altro provvedimento alla stessa preordinato, collegato o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e restituzione in pristino di un edificio realizzato sulla base di una concessione edilizia annullata in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino adottata dopo l’annullamento in autotutela della concessione edilizia. Hanno dedotto, in sintesi, che l’ordinanza sarebbe stata fondata erroneamente sulla loro responsabilità per una non veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi, nonostante il disallineamento tra dati catastali e piano di lottizzazione fosse noto o conoscibile dal Comune; che l’Amministrazione avrebbe omesso adeguate verifiche sulla concreta possibilità di demolire l’edificio senza pericoli per terzi e senza danneggiare le parti conformi; che il lungo tempo trascorso e il precedente comportamento comunale avrebbero ingenerato un legittimo affidamento, imponendo una motivazione rafforzata e una ponderazione degli interessi; che, in alternativa alla demolizione, avrebbe dovuto essere applicata una sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 34 e 38 del d.P.R. n. 380/2001; che la demolizione sarebbe stata sproporzionata e lesiva del diritto di proprietà tutelato dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È stata inoltre chiesta una verificazione o consulenza tecnica sulla storia della lottizzazione, sul procedimento di rilascio del titolo e sull’impossibilità tecnica della demolizione. In corso di causa i ricorrenti hanno presentato una SCIA e un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, chiedendo la sospensione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e per il resto infondato. Ha escluso la sospensione del giudizio, poiché la SCIA e l’istanza di compatibilità paesaggistica dovevano essere autonomamente esaminate dal Comune e non condizionavano la legittimità dell’ordinanza impugnata. Ha respinto l’istanza istruttoria: le questioni relative al ruolo dei proprietari nella non veritiera rappresentazione dei luoghi erano coperte dal giudicato formatosi sulle precedenti sentenze concernenti l’annullamento della concessione edilizia, mentre l’accertamento tecnico richiesto non era rilevante ai fini delle censure. Le contestazioni sulla responsabilità dei ricorrenti e sul legittimo affidamento sono state dichiarate inammissibili perché miravano a rimettere in discussione statuizioni già coperte dal giudicato; inoltre, tali contestazioni erano inconferenti, poiché l’ordinanza di demolizione non era fondata sulla condotta decettiva dei proprietari, ma sulla sopravvenuta assenza di un titolo edilizio valido. Il TAR ha ribadito che l’ordine di demolizione conseguente all’annullamento di un titolo edilizio è un atto vincolato, non richiede una motivazione rafforzata né una ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato e non può essere impedito dal decorso del tempo, quando non sussista un affidamento tutelabile. Quanto all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, il vizio che aveva determinato l’annullamento era sostanziale, perché l’intervento contrastava con la disciplina urbanistica del piano di lottizzazione; pertanto, non erano applicabili né la rimozione dei vizi procedurali né la fiscalizzazione. L’unica eccezione alla demolizione sarebbe stata l’impossibilità tecnica della restituzione in pristino, che i ricorrenti non hanno dimostrato e che il Collegio ha escluso, essendo l’intero edificio privo di titolo a seguito dell’annullamento integrale della concessione. Non erano applicabili neppure gli artt. 32, 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, perché non si trattava di una parziale difformità da un titolo ancora valido né esisteva una porzione conforme suscettibile di tutela. Esclusa anche la violazione del diritto di proprietà, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di lite per euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 380/2001
In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite.
La disposizione riguarda i vizi formali o procedurali, emendabili o non emendabili, e consente la sanzione pecuniaria quando la restituzione in pristino sia tecnicamente impossibile. Non si applica, invece, quando l’annullamento dipenda da un vizio sostanziale consistente nel contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica, caso nel quale deve essere ordinato il ripristino salvo impossibilità tecnica.
art. 149 l.r. Umbria 1/2015
È indicata dal Comune quale ulteriore base normativa dell’ordinanza di demolizione e restituzione in pristino, insieme all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Non trova applicazione perché la fattispecie non riguarda una variazione essenziale rispetto a un titolo edilizio valido, ma l’integrale annullamento del titolo.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Non è applicabile, poiché l’intervento non è stato qualificato come ristrutturazione edilizia eseguita in assenza o totale difformità da un titolo ancora esistente, bensì come opera divenuta priva di titolo per l’annullamento integrale della concessione.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per impossibilità di demolire senza pregiudizio delle parti conformi non è applicabile, perché non esiste una porzione conforme a un titolo valido: la concessione edilizia è stata integralmente annullata.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Non risulta violato, poiché l’interesse dei proprietari è stato valutato nella precedente fase di annullamento del titolo e il giudicato ha escluso un legittimo affidamento tutelabile.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Non risulta violato per le medesime ragioni: la demolizione costituisce conseguenza dell’annullamento di un titolo edilizio viziato sostanzialmente e non una lesione ingiustificata del diritto di proprietà.
art. 99 c.p.a.
È richiamato indirettamente per il valore dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria, in particolare dalle sentenze n. 8 e n. 9 del 2017 e n. 17 del 2020.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione conseguente all’annullamento di un titolo edilizio è un atto vincolato e non richiede, di regola, una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato o una motivazione rafforzata collegata al tempo trascorso.
- Quando l’annullamento del titolo edilizio dipende da un vizio sostanziale, consistente nel contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica o edilizia applicabile, l’art. 38 d.P.R. 380/2001 impone il ripristino dello stato dei luoghi; la sanzione pecuniaria è riservata alle ipotesi previste dalla norma relative a vizi formali o procedurali e all’impossibilità tecnica della restituzione in pristino.
- L’impossibilità di procedere alla demolizione ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001 deve essere oggettiva e di natura tecnico-costruttiva; non può derivare da una ponderazione degli interessi in gioco, da ragioni di opportunità o dal pregiudizio economico subito dal proprietario.
- Quando il titolo edilizio è stato integralmente annullato, non può configurarsi una parziale difformità rispetto a un titolo valido né può invocarsi la tutela della parte dell’edificio asseritamente conforme; di conseguenza, non trova applicazione la sanzione sostitutiva prevista per la demolizione pregiudizievole delle parti conformi.
- Il giudicato formatosi sull’annullamento del titolo edilizio preclude, nel successivo giudizio contro l’ordinanza di demolizione, la rimessione in discussione dei presupposti già accertati, compreso il ruolo del privato nella non veritiera rappresentazione dei luoghi e l’assenza di un legittimo affidamento tutelabile.
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