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Ordinanza

Ordinanza n. 1196/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego dell’istanza di esatta esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, con richiesta di nomina di un commissario ad acta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, datrice di lavoro di una cittadina straniera, aveva chiesto ai sensi dell’art. 59 c.p.a. l’esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, affinché proseguisse, in presenza degli altri presupposti di legge, il procedimento per la stipula del contratto di soggiorno. Dopo la sospensione della decadenza del nulla osta disposta dal Prefetto e la trasmissione del nulla osta alla rappresentanza consolare, il visto d’ingresso non era stato rilasciato; la lavoratrice aveva ricevuto dal Consolato la comunicazione che il sistema non aveva ancora fornito risposta. La ricorrente ha reiterato la richiesta di esecuzione, sostenendo che la misura cautelare non fosse stata integralmente attuata e chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi degli artt. 59 e 114 c.p.a., affinché fosse compiuto ogni atto necessario a sbloccare la pratica.

La decisione

Il TAR respinge l’istanza di esecuzione e di nomina del commissario ad acta, reiterando quanto già stabilito nella precedente ordinanza. La misura cautelare aveva sospeso la revoca del nulla osta al fine di consentire la prosecuzione del procedimento, in presenza degli altri presupposti di legge, ma la sospensione vincola esclusivamente le attività di competenza delle amministrazioni intimate. Il rilascio del visto e la sequenza procedimentale cui si riferiva la richiesta non rientravano nella competenza delle amministrazioni convenute nel giudizio; inoltre, la precedente ordinanza aveva già rilevato l’assenza di riscontri sull’asserita necessità di un intervento del Ministero dell’Interno sul sistema consolare. Le spese della fase sono compensate in considerazione della complessità del procedimento di ingresso in Italia e di stipula del contratto di soggiorno.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    La sospensione non può che riguardare esclusivamente le attività di competenza dell’Amministrazione intimata, mentre, come già affermato nell’ordinanza n. -OMISSIS-, l’istanza di parte ricorrente è relativa a una sequenza procedimentale non di competenza dell’Amministrazione parte del presente giudizio (Tar Marche ord. -OMISSIS-,cit.).

    L’esecuzione della misura cautelare può essere richiesta nei confronti dell’amministrazione intimata soltanto per le attività comprese nella sua sfera di competenza; non consente di imporre a tale amministrazione l’esecuzione di una sequenza procedimentale attribuita a un’amministrazione estranea al giudizio.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento impone all’amministrazione intimata di conformarsi alla misura soltanto nell’ambito delle attività di sua competenza; l’istanza di esecuzione non può estendersi ad attività procedimentali attribuite a un’amministrazione estranea al giudizio.
  • La nomina di un commissario ad acta per l’attuazione di una misura cautelare non può ampliare l’oggetto o i destinatari dell’obbligo conformativo oltre i limiti della misura stessa e delle competenze dell’amministrazione intimata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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