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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida comunale a dare avvio all’iter di dimissione di tre ospiti della casa famiglia, con le connesse valutazioni e comunicazioni dell’AUSL e gli atti ispettivi e valutativi presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della diffida comunale del 16 luglio 2026, nella parte in cui intimava di avviare l’iter di dimissione di tre ospiti, nonché della comunicazione dell’AUSL relativa agli esiti del sopralluogo del 16 giugno 2026, del verbale della Commissione Esperti del 22 giugno 2026, della relazione di valutazione multidimensionale e del verbale ispettivo del 16 giugno 2026. Ha contestato inoltre la mancata valutazione delle schede Barthel delle ospiti nella relazione multidimensionale e ha impugnato, per quanto occorresse, una successiva nota comunale e gli atti presupposti e consequenziali. Il testo non espone ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Nella comparazione degli interessi ha ritenuto prevalente quello dell’Amministrazione alla maggiore tutela degli ospiti, qualificati come soggetti fragili, rispetto all’interesse della società a evitare un eventuale pregiudizio derivante dal loro trasferimento; ha inoltre rilevato che la valutazione contestata proveniva da un organo tecnico medico pubblico. Non risulta svolto un esame definitivo dei motivi di merito. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base della decisione sull’istanza cautelare; l’ordinanza respinge la richiesta dopo avere comparato gli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare relativa a provvedimenti che incidono sulla permanenza di ospiti fragili in una struttura, l’interesse pubblico alla loro maggiore tutela può prevalere sull’interesse del gestore a evitare il pregiudizio eventualmente derivante dal trasferimento, in particolare quando la valutazione contestata proviene da un organo tecnico medico pubblico.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiSanità
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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