Ordinanza n. 595/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della decisione di cui al verbale n. -OMISSIS- del 6 febbraio 2026 della ventesima Sotto-commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui è stata espressa una valutazione insufficiente (pari a 15) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il numero 931; - della conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame da avvocato per la sessione 2025, in imminente svolgimento presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, comunicata alla candidata in data 31 marzo 2026, mediante invio all’area riservata; - se pubblicato, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, in parte qua, laddove non contempla la ricorrente tra i candidati ammessi alla prova orale; - del verbale della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2025, recante i “criteri per la correzione della prova scritta”, nella parte in cui afferma «la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione» - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso, ove occorrer possa, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 giugno 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2025), di indizione della sessione 2025 di Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nonché dei Decreti Ministeriali del 4 novembre 2025, 25 novembre 2025 e 10 dicembre 2025 con i quali sono state rispettivamente nominate la Commissione centrale e le Sottocommissioni d’esame;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione insufficiente dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata all'abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato la valutazione pari a 15 attribuita dalla ventesima Sotto-commissione per l'esame di abilitazione forense al proprio elaborato scritto, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali della sessione 2025, l'eventuale elenco degli ammessi e gli atti presupposti, inclusi i criteri di correzione nella parte in cui prevedevano che la valutazione fosse espressa mediante punteggio numerico senza obbligo di motivazione. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, l'irragionevolezza della valutazione e la disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati valutati positivamente, indicando puntuali elementi comparativi riferiti a compiti ritenuti analoghi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame dell'elaborato. Ha ritenuto che, nel sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi relativi all'irragionevolezza della valutazione per disparità di trattamento non fossero prima facie infondati, considerati gli elementi puntuali dedotti dalla candidata e le peculiarità del caso concreto. Il riesame dovrà essere effettuato da una Commissione operante presso una diversa Corte d'Appello, individuata nella Corte d'Appello di -OMISSIS-. Il Ministero dovrà trasmettere a tale Commissione l'elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all'ordinanza, insieme ad altri nove elaborati anch'essi anonimi, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento; la rivalutazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla trasmissione. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 21 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta in via interinale ai fini del riesame dell'elaborato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la deduzione di puntuali elementi comparativi relativi a elaborati analoghi valutati positivamente può rendere non prima facie infondato il motivo di irragionevolezza della valutazione concorsuale per disparità di trattamento.
- Quando il dubbio sulla correttezza della valutazione di un elaborato d'esame giustifica una misura cautelare, il giudice può disporre il riesame da parte di una commissione diversa da quella originaria, imponendo modalità idonee a preservare l'anonimato dell'elaborato e l'imparzialità della rivalutazione.
- Il riesame cautelare di un elaborato deve essere effettuato senza riferimenti alla controversia e, ove disposto, insieme ad altri elaborati anonimi, così da ridurre il rischio di condizionamenti della commissione incaricata.
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