Cassazione Penale, Sentenza n. 15308/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecco che, riconoscendo il vincolo di continuazione tra vari provvedimenti penali, aveva aumentato le pene a titolo di continuazione. Il difensore deduceva (1) violazione delle norme che regolano l'individuazione della pena base e il calcolo degli aumenti ex art. 81 c.p., lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe scorporato correttamente i reati già riconosciuti in continuazione in sede di cognizione e non avrebbe individuato la violazione più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att., con conseguente errata determinazione degli aumenti e possibile reformatio in peius; (2) violazione del divieto di reformatio in peius e dell'art. 57 legge n. 689/1981, con specifico rilievo relativo al decreto penale (provv. sub A): il giudice dell'esecuzione avrebbe aumentato la pena rispetto al giudicato (applicando pena detentiva più gravosa invece della pena pecuniaria già sostitutiva), travolgendo il giudicato e mutando la natura della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, abbia legittimamente recepito lo scorporo e le valutazioni già svolte dai giudici di cognizione in relazione alle sentenze sub E), F), G) e H), e abbia poi applicato gli aumenti per i reati-satellite residui (A, C, D) in modo motivato e verificabile. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto parzialmente fondato: per il reato-satellite relativo al decreto penale di condanna sub A) la Corte ha accertato che il giudice dell'esecuzione ha operato in pejus rispetto al giudicato (ha applicato una pena detentiva più grave e di maggior entità rispetto alla pena pecuniaria già fissata dal giudice di cognizione), violando il divieto di aumentare oltre il giudicato e l'art. 57 l. 689/1981 (la pena pecuniaria sostitutiva deve essere considerata sempre come tale). Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente a quel capo e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecco, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul calcolo dell'aumento relativo al decreto penale n. 648 (provv. sub A). Per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Disciplina l'aumento di pena per la continuazione; la Corte richiama che gli aumenti devono rispettare i limiti e la proporzione tra le pene e che il giudice dell'esecuzione deve applicarli in coerenza con le valutazioni di gravità operate in sede di cognizione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale cui si è ispirata l'istanza di revisione del trattamento sanzionatorio in esecuzione; la Corte la richiama come base normativa per l'intervento del giudice dell'esecuzione nella determinazione della pena complessiva.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri per individuare la violazione più grave in caso di continuazione in sede esecutiva. La Corte specifica che la violazione più grave è individuata nella "pena più grave inflitta" concretamente indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione.
art. 57 legge 24 novembre 1981, n. 689
"la pena pecuniaria si considera come sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva"
Una volta che il giudice di cognizione ha sostituito la pena detentiva con una pena pecuniaria, quest'ultima va considerata sempre come pena pecuniaria: il giudice dell'esecuzione non può quindi mutarne la natura (es. rimettere pena detentiva) né applicare aumenti che, nel loro complesso, risultino in peius rispetto al giudicato pecuniario.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Articolo che enuncia i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge). Il ricorso impugnava l'ordinanza in base a questa lett. b) per violazioni delle norme che regolano la determinazione della pena nella continuazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la trascrizione e la motivazione in cassazione; la Corte ha richiamato il rispetto di questo limite nella rappresentazione dei motivi e nella motivazione del proprio provvedimento.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nell'individuare la violazione più grave per la continuazione, deve considerare la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione indicata nel dispositivo (la "pena più grave inflitta").
- Per i reati-satellite il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione nell'ambito del giudicato: il divieto di reformatio in peius del giudicato limita la discrezionalità esecutiva.
- Se in sede di cognizione una pena detentiva è stata sostituita da una pena pecuniaria, tale pena deve considerarsi sempre come pecuniaria (art. 57 l. 689/1981): il giudice dell'esecuzione non può trasformarla in pena detentiva né superarne i limiti in pejus.
- Il giudice dell'esecuzione può recepire e fare propri gli scorpori e le valutazioni già operati dai giudici di cognizione, ma deve poi motivare in modo comprensibile e proporzionato gli aumenti applicati ai singoli reati-satellite, consentendo il controllo sulla ragionevolezza e sulla proporzione tra le pene.
- In caso di dubbi o di aumento che travalichi il giudicato, la corretta via è l'annullamento parziale e il rinvio al giudice di merito (diversa composizione) perché riesamini il calcolo rispettando i principi di non reformatio in peius, proporzione delle pene e rispetto delle sostituzioni sanzionatorie.
- Nel formulare un ricorso similare, è utile indicare con precisione il confronto numerico tra le pene fissate in cognizione e quelle risultanti in esecuzione (pena detentiva vs. pecuniaria; importi delle multe; mesi/anni) per permettere alla Corte di verificare eventuali violazioni del giudicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15145/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15149/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15150/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15153/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15154/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →