Sentenza del 13/01/2015 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - Debiti tributari societari - Solidarietà dei soci - Solidarietà del socio accomandante - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni tributarie nei confronti dei soci accomandanti, in relazione alla mancata emissione di due ricevute fiscali da parte della società. I ricorrenti contestavano la propria responsabilità solidale, sostenendo che, in quanto soci accomandanti, non rispondono personalmente dei debiti e delle sanzioni tributarie della società.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione nei confronti dei soci accomandanti è stata esclusa. Per i debiti tributari sociali, comprese le sanzioni derivanti dalle violazioni commesse dalla società, rispondono in solido la società e il socio accomandatario, mentre il socio accomandante non è personalmente obbligato, salvo il caso in cui abbia perso il beneficio della responsabilità limitata per ingerenza nella gestione sociale. L'iscrizione a ruolo notificata ai soci accomandanti è quindi risultata illegittima nei loro confronti.
Norme richiamate
Disciplina civilistica della società in accomandita semplice
La responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali grava sui soci accomandatari, mentre i soci accomandanti rispondono nei limiti della quota conferita, purché non intervengano nella gestione della società.
Principio di personalità della responsabilità per le sanzioni tributarie
Le sanzioni amministrative tributarie devono essere riferite al soggetto cui è imputabile la violazione. La mera qualità di socio accomandante non rende automaticamente il socio responsabile delle violazioni fiscali commesse dalla società.
Massime di principio
- Il socio accomandante non può essere chiamato automaticamente a rispondere dei debiti tributari o delle sanzioni della S.a.s. soltanto in ragione della partecipazione sociale.
- Per le obbligazioni tributarie della società, la responsabilità personale e solidale riguarda normalmente la società e i soci accomandatari.
- La responsabilità del socio accomandante può emergere se viene dimostrata un'effettiva ingerenza nella gestione sociale o la perdita del beneficio della responsabilità limitata.
- Le sanzioni tributarie richiedono l'imputazione della violazione al soggetto responsabile e non possono essere estese al socio accomandante in modo automatico.
- In una situazione analoga occorre verificare sia la qualifica formale del socio sia il suo comportamento concreto nella gestione, oltre al contenuto dell'atto impositivo e alla corretta individuazione del destinatario della sanzione.
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