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Sentenza

Sentenza del 13/01/2015 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Milano

SANZIONI - Debiti tributari societari - Solidarietà dei soci - Solidarietà del socio accomandante - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni tributarie nei confronti dei soci accomandanti, in relazione alla mancata emissione di due ricevute fiscali da parte della società. I ricorrenti contestavano la propria responsabilità solidale, sostenendo che, in quanto soci accomandanti, non rispondono personalmente dei debiti e delle sanzioni tributarie della società.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione nei confronti dei soci accomandanti è stata esclusa. Per i debiti tributari sociali, comprese le sanzioni derivanti dalle violazioni commesse dalla società, rispondono in solido la società e il socio accomandatario, mentre il socio accomandante non è personalmente obbligato, salvo il caso in cui abbia perso il beneficio della responsabilità limitata per ingerenza nella gestione sociale. L'iscrizione a ruolo notificata ai soci accomandanti è quindi risultata illegittima nei loro confronti.

Norme richiamate

  • Disciplina civilistica della società in accomandita semplice

    La responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali grava sui soci accomandatari, mentre i soci accomandanti rispondono nei limiti della quota conferita, purché non intervengano nella gestione della società.

  • Principio di personalità della responsabilità per le sanzioni tributarie

    Le sanzioni amministrative tributarie devono essere riferite al soggetto cui è imputabile la violazione. La mera qualità di socio accomandante non rende automaticamente il socio responsabile delle violazioni fiscali commesse dalla società.

Massime di principio

  • Il socio accomandante non può essere chiamato automaticamente a rispondere dei debiti tributari o delle sanzioni della S.a.s. soltanto in ragione della partecipazione sociale.
  • Per le obbligazioni tributarie della società, la responsabilità personale e solidale riguarda normalmente la società e i soci accomandatari.
  • La responsabilità del socio accomandante può emergere se viene dimostrata un'effettiva ingerenza nella gestione sociale o la perdita del beneficio della responsabilità limitata.
  • Le sanzioni tributarie richiedono l'imputazione della violazione al soggetto responsabile e non possono essere estese al socio accomandante in modo automatico.
  • In una situazione analoga occorre verificare sia la qualifica formale del socio sia il suo comportamento concreto nella gestione, oltre al contenuto dell'atto impositivo e alla corretta individuazione del destinatario della sanzione.

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