Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5865/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del diniego parziale dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dai ricorrenti (istanza prot. 3178/2026 del 26.02.2026), comunicato in data 21.4.2026, ed avente prot. 6209/2026 e di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente e per il conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con la predetta istanza, e per la condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti

Giustizia amministrativa202603445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale dell’istanza di accesso alla documentazione relativa all’autorizzazione unica ZES per l’ampliamento di un impianto sportivo su un’area agricola

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un fondo destinato ad attività sportive, posto nelle vicinanze dell’area agricola sulla quale era stato autorizzato l’ampliamento dell’impianto sportivo della controinteressata, chiedevano gli atti della relativa pratica autorizzatoria per verificare la legittimità del procedimento e la conformità urbanistica dell’intervento, che ritenevano potenzialmente incidente sull’assetto della zona e sulla fruizione della loro proprietà. Il Comune aveva consentito l’accesso all’autorizzazione unica ZES n. 546 del 17 dicembre 2025 e al parere urbanistico del 23 settembre 2025, negando invece relazioni tecniche di dettaglio, piani economico-finanziari e particolari costruttivi, sulla base dell’opposizione della società e della dedotta tutela di segreti commerciali. I ricorrenti hanno contestato la sussistenza di segreti tecnici o commerciali idonei a giustificare l’oscuramento o il diniego. Il Comune ha eccepito l’insufficiente dimostrazione del nesso di strumentalità tra documenti e situazione da tutelare, nonché la genericità e l’indeterminatezza dell’istanza; la controinteressata ha contestato la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego parziale. Ha riconosciuto ai ricorrenti un interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla proprietà di un fondo vicino con destinazione sportiva e dalla possibile incidenza dell’intervento autorizzato sulla loro sfera giuridica; l’accesso è autonomo rispetto all’eventuale successiva azione di tutela e non presuppone un giudizio pendente. Ha ritenuto che la generica invocazione di segreti industriali o commerciali non fosse sufficiente: la controinteressata avrebbe dovuto individuare specificamente le informazioni segrete e dimostrarne l’effettivo valore economico e la protezione, mentre tale prova mancava. Ha quindi ordinato al Comune di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’accesso ai residui atti della pratica, inclusi elaborati grafici e planimetrici, atti e pareri delle amministrazioni e verbali della conferenza di servizi, limitatamente all’interesse azionato. Restano esclusi i documenti di spesa, le strategie di investimento, i piani finanziari e i riferimenti estetico-architettonici, che gli stessi ricorrenti avevano dichiarato di non voler acquisire. Le parti resistenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in € 2.000 oltre accessori, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Tale istituto consente agli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, laddove gli istanti siano titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

    L’accesso documentale spetta quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.

  • art. 24 l. 241/1990

    L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

    Le esclusioni e i limiti all’accesso cedono quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici; nel caso concreto, la prossimità del fondo e l’interesse a verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche fondavano l’accesso.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente.

    La tutela del segreto commerciale richiede che siano dimostrati i suoi caratteri oggettivi: segretezza effettiva, valore economico e adeguate misure di protezione. Una deduzione generica o lacunosa non giustifica il diniego dell’accesso.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale può essere esercitato per tutelare una situazione giuridica anche prima e indipendentemente dall’instaurazione di un giudizio; l’amministrazione non può subordinare l’ostensione alla valutazione della fondatezza o dell’ammissibilità dell’eventuale futura azione del richiedente.
  • La proprietà di un fondo vicino all’area interessata da un intervento autorizzato, unita all’interesse a verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche e la possibile incidenza dell’intervento sulla propria sfera giuridica, costituisce una posizione qualificata idonea a fondare l’accesso agli atti della pratica autorizzatoria.
  • Il diniego di accesso per tutela di segreti tecnici o commerciali non può fondarsi su formule generiche o sul mero richiamo al know-how: il controinteressato deve individuare concretamente le informazioni riservate e dimostrarne la segretezza oggettiva, il valore economico e l’assoggettamento a misure di protezione adeguate.
  • In mancanza di una dimostrazione circostanziata della riservatezza, gli elaborati grafici e planimetrici e gli atti, i pareri e i verbali del procedimento autorizzatorio, se collegati all’interesse concretamente azionato, sono ostensibili, ferma l’esclusione dei documenti estranei all’interesse dichiarato dal richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.