Ordinanza n. 1822/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 583 R.G. dell’11/12/2025 del Comune di Borbona, recante l’aggiudicazione definitiva in favore di GI.DO.GI. S.r.l.; - della determinazione n. 605 del 12/12/2025 del Comune di Antrodoco, recante la presa d’atto dell’aggiudicazione e l’approvazione dello schema di contratto; - di tuti i verbali di gara, in particolare: a) del verbale del 9/12/2025 nella parte in cui propone l’aggiudicazione alla GI.DO.GI. S.r.l.; b) del verbale n. 1 del 16/10/2025: apertura delle buste delle manifestazioni di interesse pervenute tramite la piattaforma PAD Asmecomm; b) del verbale n. 2 del 17/10/2025: completamento dell’apertura delle manifestazioni di interesse e rilevazione di carenze documentali soggette a soccorso istruttorio; c) del verbale di seduta pubblica del 7/11/2025: operazioni di sorteggio pubblico per individuare i 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli a pari punteggio; d) del verbale di seduta di gara del 21/11/2025: apertura della documentazione amministrativa dei concorrenti invitati e prime verifiche sui requisiti dei progettisti indicati; e) del verbale di seduta di gara del 24/11/2025: completamento dell’apertura delle buste amministrative e attivazione della procedura di soccorso istruttorio per vari operatori, inclusa la ricorrente Tecton Group S.p.A. e l’aggiudicataria GI.DO.GI. S.r.l.; f) del verbale di seduta di gara del 1/12/2025: valutazione dei riscontri al soccorso istruttorio, ammissione degli operatori, apertura delle offerte tecniche (valutazione ON/OFF e parametrica) e apertura delle buste contenenti le offerte economiche e temporali; g) del verbale di seduta di gara del 9/12/2025: esame delle eccezioni presentate, calcolo finale dei punteggi, formazione della graduatoria definitiva e proposta di aggiudicazione in favore della GI.DO.GI. S.r.l.; - della determinazione n. 526 del 4/11/2025 (Comune di Antrodoco): approvazione degli atti di gara (lettera di invito, disciplinare e modulistica) e del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE); - della determinazione n. 500 del 7/11/2025 (Comune di Borbona): presa d’atto degli atti di gara e stabilizzazione dei termini per la procedura negoziata; - della determinazione n. 583 R.G. dell’11/12/2025 (Comune di Borbona): provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla GI.DO.GI. S.r.l.; - della determinazione n. 605 del 12/12/2025 (Comune di Antrodoco): presa d’atto dell’aggiudicazione della stazione appaltante delegata e approvazione dello schema di contratto; - dello schema di contratto d’appalto: documento disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione e l’appaltatore per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusi i provvedimenti di ammissione della controinteressata e il diniego parziale all’accesso agli atti; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Tecton Group S.p.A. in data 6/03/2026: - della determinazione n. 122 R.G. del 27/02/2026 del Comune di Borbona, comunicata in pari data, recante il rifiuto della richiesta della ricorrente di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione Determina n. 593 RG del 11.12.2025 e, conseguentemente, la revoca della sospensione cautelativa degli effetti della medesima Determinazione (già disposta con Determina n. 1/2026) in favore di GI.DO.GI. S.r.l.; - della Determinazione n. 78 R.G. del 03/03/2026 del Comune di Antrodoco, notificata in data 06.03.2026, di presa d’atto della prefata Determinazione n. 122 R.G. del 27.02.2026 e contestuale revoca della sospensione cautelativa dell’efficacia del contratto di appalto rep. 242 del 17/11/2025 stabilita con Determinazione del Comune di Antrodoco n. 8 R.G. del 09/01/2026; - del contratto di appalto stipulato in data 17./12/2025 (Rep. n. 243), di cui si chiede la declaratoria di inefficacia; - di tutti gli atti connessi, ivi compresa la nota di trasmissione del 27/02/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore di altro operatore economico, atti di gara, atti di ammissione e successivi provvedimenti di diniego dell’autotutela e revoca della sospensione cautelativa del contratto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’operatore economico controinteressato, gli atti della procedura negoziata, i verbali di gara, gli atti di approvazione della documentazione di gara, i provvedimenti di ammissione dei concorrenti, il diniego parziale dell’accesso agli atti e lo schema di contratto. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego dell’amministrazione alla richiesta di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, la revoca della sospensione cautelativa degli effetti dell’aggiudicazione e del contratto, nonché il contratto d’appalto, del quale ha chiesto la declaratoria di inefficacia. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e della precedente ordinanza collegiale n. 919/2026.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito la legittimità dell’aggiudicazione, degli atti di gara, del diniego di autotutela o del contratto. Ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate con i motivi aggiunti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. Ha quindi confermato l’udienza pubblica del 23 giugno 2026, già fissata per la trattazione del ricorso introduttivo, senza adottare una sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata anche mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando tale definizione ravvicinata sia ritenuta adeguata a proteggere le esigenze cautelari della parte.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla prossima e sollecita definizione del giudizio nel merito, il giudice amministrativo può evitare di adottare una misura cautelare sospensiva e confermare o fissare rapidamente l’udienza pubblica di merito.
- La decisione cautelare che dispone la sollecita trattazione del merito non anticipa la valutazione sulla fondatezza delle censure relative all’aggiudicazione, agli atti di gara o al contratto.
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