Corte di giustizia, Sentenza C-822/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 giugno 2021. — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu contro Flavourstream SRL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Sottovoci tariffarie 1702 90 95, 2912 49 00 e 3824 90 92 – Soluzione acquosa. — Causa C-822/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia sulla classificazione doganale di un prodotto alimentare/ chimico importato dal Canada e impiegato come additivo colorante e aromatizzante. Esclude che possa essere classificato come zucchero della voce 1702 o come aldeide della voce 2912, poiché non soddisfa i requisiti oggettivi di tali voci. Ritiene invece che il prodotto rientri nella voce residuale 3824, sottovoce 38249092, se il suo valore nutritivo è solo accessorio rispetto alla funzione chimica.
Classificazione doganale di una soluzione acquosa ottenuta da decomposizione termica del destrosio: esclusione dalle sottovoci 17029095 e 29124900 e riconduzione alla sottovoce 38249092 della nomenclatura combinata
La questione giuridica
Se la nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che il prodotto commercializzato come "AURIC GMO FREE", soluzione acquosa ottenuta per decomposizione termica del destrosio e composta segnatamente da aldeidi e chetoni solubili in acqua, debba essere classificato nella sottovoce 17029095 (altri zuccheri e sciroppi di zucchero con 50% di fruttosio in peso, allo stato secco) oppure nella sottovoce 29124900 (altre aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate).
Principio di diritto
Una soluzione acquosa ottenuta dalla decomposizione termica del destrosio, composta segnatamente da aldeidi e chetoni solubili in acqua, non può essere classificata nella sottovoce 17029095 della nomenclatura combinata se non contiene, in peso e allo stato secco, il 50% di fruttosio; né può rientrare nella sottovoce 29124900 se contiene, oltre all’acqua, sostanze diverse dall’idrossi-acetaldeide in quantità non trascurabile, specie se alcune sono deliberatamente mantenute per conferirle una funzione specifica. In tali condizioni, la Corte indica la sottovoce 38249092, purché l’eventuale valore nutritivo del prodotto resti secondario rispetto alla sua funzione di prodotto chimico e additivo alimentare.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821
- Regolamento (CE) n. 1333/2008
- Regolamento (CE) n. 1334/2008
Classificazione doganale di una soluzione acquosa ottenuta da decomposizione termica del destrosio
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Alba Iulia in materia di classificazione doganale nella nomenclatura combinata. Il contenzioso opponeva autorità fiscali e doganali rumene a Flavourstream SRL, importatrice di una soluzione acquosa denominata "AURIC GMO FREE", usata nell’industria alimentare come additivo colorante o aromatizzante.
Fatti e procedimento principale
Flavourstream aveva dichiarato la merce come rientrante nella sottovoce 17029095 della NC, relativa ad altri zuccheri e sciroppi di zucchero. A seguito di controlli e analisi di laboratorio, le autorità doganali hanno invece ritenuto che il prodotto dovesse essere classificato nella sottovoce 29124900, con conseguente rettifica dei dazi, dell’IVA, degli interessi e delle penalità. Il giudice nazionale di primo grado aveva dato ragione a Flavourstream, ma la controversia è giunta in appello dinanzi alla Curtea de Apel Alba Iulia.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se il prodotto debba essere classificato nella sottovoce 17029095 oppure nella sottovoce 29124900 della nomenclatura combinata. La Corte precisa sin dall’inizio che, poiché la questione richiamava il regolamento di esecuzione n. 2016/1821 ma l’importazione era avvenuta nel 2015, la versione applicabile ratione temporis era quella del regolamento di esecuzione n. 1101/2014.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata;
- la voce 1702 e la sottovoce 17029095 della NC;
- la nota 1 del capitolo 29, che include i composti organici di costituzione chimica definita, anche in soluzione acquosa;
- la voce 2912 e la sottovoce 29124900;
- la nota 1 del capitolo 38, in particolare la lettera b), che esclude certe miscele di prodotti chimici e sostanze alimentari;
- il regolamento n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, con il riferimento al "Caramello semplice" (E 150a);
- il regolamento n. 1334/2008 sugli aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
Ragionamento della Corte sulla sottovoce 17029095
La Corte osserva che l’inquadramento nella sottovoce 170290 della NC è subordinato, per il testo stesso della voce, al fatto che il prodotto contenga, in peso, allo stato secco, il 50% di fruttosio. Dal fascicolo emerge invece che il prodotto contiene meno dell’1% di glucosio e saccarosio, per un contenuto zuccherino inferiore all’1,6% in peso allo stato secco.
Di conseguenza, il prodotto non soddisfa la condizione richiesta dalla sottovoce 17029095. La Corte respinge anche l’argomento basato sulla destinazione del prodotto nell’industria alimentare come "zucchero inferiore" o sul fatto che esso rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 1334/2008: tali elementi non incidono sul requisito oggettivo del tenore in fruttosio. Inoltre, il richiamo al "Caramello semplice" del regolamento n. 1333/2008 rafforza l’idea che il prodotto non appartenga al capitolo 17 della NC.
Ragionamento della Corte sulla sottovoce 29124900
Per la voce 2912, la Corte richiama la nota 1 del capitolo 29 e le note esplicative del SA, secondo cui si tratta di composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze residuali. Nel caso concreto, il prodotto non è costituito soltanto da idrossi-acetaldeide e acqua, ma contiene anche altre sostanze in quantità non trascurabile, alcune delle quali sono state deliberatamente lasciate nel prodotto per conferirgli un uso specifico come agente di doratura per la colorazione e l’aromatizzazione degli alimenti.
Tali componenti non possono essere considerate semplici "impurezze" ai fini del capitolo 29, perché non hanno natura meramente residuale ma sono essenziali per la destinazione funzionale del prodotto. Per questo motivo, il prodotto non può essere considerato una soluzione acquosa di un composto di costituzione chimica definita "presentato isolatamente" e non rientra nella sottovoce 29124900.
Possibile classificazione nella sottovoce 38249092
La Corte prende poi in considerazione l’osservazione della Commissione secondo cui il prodotto potrebbe rientrare nella sottovoce 38249092 del capitolo 38. Ricorda che tale capitolo ha natura residuale e comprende i prodotti chimici e preparazioni non nominati né compresi altrove, nonché, in linea di principio, i prodotti non costituenti composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente.
In base alle note esplicative del SA, il capitolo 38 non comprende le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano, ma la semplice presenza di sostanze nutritive non basta di per sé ad escludere il capitolo quando il loro valore nutritivo è secondario rispetto alla funzione chimica.
Poiché il prodotto è usato come additivo colorante o aromatizzante di affumicatura e il suo eventuale valore nutritivo appare accessorio rispetto a tale funzione chimica, la Corte ritiene che esso possa rientrare nella sottovoce 38249092, ferma restando la verifica del giudice nazionale su tale aspetto.
Dispositivo
La Corte dichiara che la nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che una soluzione acquosa ottenuta dalla decomposizione termica del destrosio, composta segnatamente da aldeidi e chetoni solubili in acqua:
- non rientra nella sottovoce 17029095;
- non rientra nella sottovoce 29124900;
- rientra invece nella sottovoce 38249092, purché l’eventuale valore nutritivo della soluzione sia di ordine secondario rispetto alla sua funzione come prodotto chimico e additivo alimentare.
Principi affermati
La classificazione doganale deve fondarsi sulle caratteristiche oggettive del prodotto, non sulla sola utilizzazione commerciale o sull’inquadramento in discipline alimentari. Per la voce 1702 è decisivo il requisito quantitativo del fruttosio; per la voce 2912 è decisivo che il prodotto sia un composto di costituzione chimica definita presentato isolatamente, con eventuali impurezze solo residuali. Quando tali condizioni non sono soddisfatte, può operare la voce residuale del capitolo 38, se il prodotto è essenzialmente una preparazione chimica e non un alimento per il suo valore nutritivo.
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