L.R. Emilia-Romagna 17/2016
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina emiliano-romagnola su raccolta, coltivazione, riconoscimento delle tartufaie, vigilanza, sanzioni e organizzazione amministrativa, trasferendo molte funzioni alla Regione. Contiene regole transitorie per riconoscimenti e autorizzazioni già rilasciati, con validità di alcune misure solo fino al 31 dicembre 2016 e con un termine al 31 luglio 2017 per alcuni procedimenti in corso.
Modifiche alla disciplina regionale dei tartufi in Emilia-Romagna
Modifiche alla disciplina regionale dei tartufi in Emilia-Romagna
La legge regionale Emilia-Romagna 30 settembre 2016, n. 17 aggiorna la legge regionale n. 24 del 1991 sulla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, riallocando alla Regione funzioni prima attribuite alle Province e adeguando strumenti, controlli, calendario di raccolta e organismi consultivi.
Finalità e impostazione generale
L’intervento normativo rafforza la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e promuove lo sviluppo della tartuficoltura. In coerenza con la riforma del sistema di governo regionale e locale, la Regione diventa il principale livello amministrativo competente per autorizzazioni, riconoscimenti, controlli, vigilanza e sanzioni.
Compiti amministrativi e soggetti competenti
La Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla legge sui tartufi. Per l’espletamento delle attività può avvalersi:
- del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle convenzioni vigenti;
- dei Consorzi di bonifica.
Molte competenze prima provinciali sono trasferite alla Regione, che interviene in materia di riconoscimento delle tartufaie, rilascio delle abilitazioni, definizione di criteri e procedure, sospensione e revoca delle autorizzazioni, aggiornamento della cartografia e del calendario di raccolta.
Tartufaie controllate e coltivate: riconoscimento e aggiornamenti
Le tartufaie controllate e coltivate sono soggette a riconoscimento secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L’istanza e la relativa istruttoria vengono gestite dalla Regione. Il richiedente deve prendere visione e accettare le prescrizioni contenute nell’attestazione di riconoscimento.
L’incremento di tartufaie naturali tramite inserimento di piantine tartufigene nel perimetro dell’area proposta per il riconoscimento è ora disciplinato da modalità che saranno definite con deliberazione della Giunta regionale.
La verifica periodica delle tartufaie riconosciute è attribuita alla Regione con cadenza quinquennale, sentita la Consulta per il tartufo. Anche l’informazione sugli esiti delle verifiche è in capo alla Regione.
Carta regionale delle aree tartufigene e cartografia
La Regione approva la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, sentiti:
- la Consulta per il tartufo;
- la Conferenza agricola;
- gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità;
- le associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai e tartuficoltori.
Le modifiche della Carta seguono la medesima procedura. Nel riconoscimento delle tartufaie controllate si può tener conto anche di tale cartografia.
Abilitazione alla raccolta e tassa di concessione
La Regione istituisce una o più commissioni d’esame per l’abilitazione alla raccolta, ne disciplina funzionamento e durata, e può svolgere le prove anche in sedi decentrate o accorpare sedi sovraprovinciali. La commissione è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzioni di presidente, senza oneri per la Regione.
L’abilitazione ha durata annuale e la tassa di concessione regionale è determinata secondo la tariffa prevista dal d.lgs. n. 230 del 1991.
Regole di raccolta, calendario e deroghe
La disciplina della raccolta viene aggiornata nei tempi e nelle modalità, con particolare rilievo per il calendario annuale. È espressamente vietata la ricerca e la raccolta durante le ore notturne, cioè da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.
Per il Tuber mesentericum è previsto il periodo 1° settembre-31 gennaio per tutte le zone. La Regione può variare il calendario per ambiti omogenei sub-regionali, su parere conforme di un centro o istituto di ricerca specializzato e sentita la Consulta, con adeguata pubblicità delle variazioni.
I centri e istituti di ricerca possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario e ad alcune disposizioni sulla raccolta, purché presentino un progetto o programma adeguato e indichino nominalmente i soggetti autorizzati.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge compete alla Regione, che si avvale per gli accertamenti degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie. Può inoltre avvalersi di guardie giurate e di dipendenti regionali o degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, se qualificati come agenti di polizia giudiziaria.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate secondo la legge regionale n. 21 del 1984. I verbali sono trasmessi alla struttura regionale competente; quelli relativi a raccolta senza abilitazione o senza pagamento della tassa sono trasmessi anche all’ufficio competente per le sanzioni tributarie.
Organizzazione della Consulta e partecipazione
La legge istituisce la Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo, con funzioni consultive e propositive. È presieduta dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato e comprende rappresentanti delle associazioni dei tartufai, dei tartuficoltori, degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati Comuni, Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, esperti e tecnici del settore.
La Giunta regionale definisce i criteri di rappresentatività, nomina i componenti e disciplina il funzionamento. La Consulta dura cinque anni e la partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi.
Promozione, eventi e attività economiche
La Regione promuove il coordinamento e la predisposizione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo. Sono anche previste norme di coordinamento per le tartufaie controllate e coltivate e per le attività delle aziende, con regolamenti adottati sentita la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
Diritti di uso civico
Restano salvi i diritti di uso civico concernenti la raccolta dei tartufi, secondo la legge statale di riferimento.
Disposizioni transitorie e validità temporale
Restano validi i riconoscimenti di tartufaie controllate e coltivate già rilasciati da Province e Città metropolitana di Bologna.
Per i procedimenti di riconoscimento in corso continua ad applicarsi la disciplina procedimentale vigente alla data di presentazione dell’istanza; gli interventi prescritti devono essere conclusi entro il 31 luglio 2017. Fino all’adozione della delibera regionale sui criteri di incremento delle tartufaie naturali, tale procedura si applica anche ai nuovi procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della legge.
Le autorizzazioni alla raccolta per scopi scientifici e di studio già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge restano efficaci fino al 31 dicembre 2016. Anche le variazioni provinciali e della Città metropolitana al calendario di ricerca e raccolta restano confermate solo fino al 31 dicembre 2016, nei limiti degli atti elencati dalla legge.
Le direttive regionali adottate in attuazione di articoli poi abrogati perdono efficacia con l’entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.
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