L.R. Emilia-Romagna 19/2016
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna l’organizzazione, l’autorizzazione, l’accreditamento, il finanziamento e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), inclusi i servizi integrativi e ricreativi. Prevede anche regole su personale, strutture, partecipazione delle famiglie, vigilanza, sanzioni e vincoli di destinazione dei contributi. Abroga la L.R. n. 1/2000.
Servizi educativi per la prima infanzia
Servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna
La legge definisce il quadro regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, puntando su qualità, integrazione tra servizi e tutela dei diritti dei bambini e delle famiglie. Disciplina nidi, servizi integrativi, autorizzazione, accreditamento, finanziamenti, personale e controlli, con efficacia nel solo territorio dell’Emilia-Romagna.
Finalità e sistema integrato
La Regione riconosce le bambine e i bambini come soggetti di diritti e promuove interventi e servizi di qualità per l’infanzia, favorendo il raccordo tra politiche e programmazioni dei diversi settori. I nidi d’infanzia e i servizi integrativi costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l’obiettivo di garantire pluralità di offerte, continuità educativa e coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
Tipologie di servizi
I nidi d’infanzia sono servizi educativi e sociali d’interesse pubblico aperti ai bambini dai tre mesi ai tre anni. Hanno finalità di formazione e socializzazione, cura in un contesto esterno alla famiglia e sostegno alle famiglie. Possono adottare moduli organizzativi e strutturali differenziati, purché sia mantenuto il progetto pedagogico e il rapporto numerico tra personale e bambini.
La legge consente inoltre servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro, tra cui:
- spazio bambini;
- centro per bambini e famiglie;
- servizi domiciliari in spazi idonei anche di tipo domestico;
- servizi sperimentali.
Sono inoltre previsti servizi con finalità puramente ricreativa per bambini fino a tre anni, soggetti alle sole norme di sicurezza e salute e all’obbligo vaccinale.
Accesso ai servizi, inclusione e contribuzione
L’accesso ai servizi pubblici e a finanziamento pubblico è aperto a tutti i bambini, senza discriminazioni, con particolare attenzione ai bambini disabili o in svantaggio sociale e culturale. L’accesso ai servizi educativi è in linea generale fino ai tre anni; nei centri per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali può essere esteso anche fino ai sei anni o oltre, con adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale.
Nei nidi e servizi integrativi aziendali e interaziendali finanziati con risorse pubbliche possono accedere anche bambini i cui genitori non lavorano presso l’azienda, sulla base di convenzioni. Il bambino iscritto conserva il diritto alla frequenza anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell’infanzia.
Nei servizi gestiti da comuni, enti pubblici, soggetti privati accreditati convenzionati o soggetti privati scelti con procedura pubblica devono essere garantiti:
- il diritto di accesso per bambini disabili e svantaggiati;
- la partecipazione delle famiglie ai costi, in modo progressivo e differenziato in base alle condizioni economiche.
Obbligo vaccinale per l’accesso
Per i servizi educativi e ricreativi pubblici e privati costituisce requisito di accesso l’adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. La Giunta regionale doveva specificare le modalità applicative entro un mese dall’entrata in vigore della legge. La norma richiama anche azioni di informazione e comunicazione sull’importanza delle vaccinazioni.
Programmazione regionale e funzioni degli enti
L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva di norma ogni tre anni gli indirizzi regionali per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e riparto delle risorse. Gli indirizzi riguardano lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, la continuità con i servizi scolastici, sociali e sanitari, il monitoraggio, la ricerca e la formazione degli operatori.
La Regione può inoltre:
- definire, con direttive della Giunta previo parere della commissione assembleare competente, requisiti strutturali e organizzativi, criteri di funzionamento e procedure per autorizzazione e accreditamento;
- attuare progetti di interesse regionale;
- concedere contributi straordinari per investimenti volti ad aumentare i posti disponibili e riequilibrare l’offerta territoriale.
I comuni programmano la rete dei servizi, rilasciano autorizzazioni e accreditamenti, gestiscono i servizi comunali, assegnano risorse regionali di parte corrente, promuovono sviluppo e qualificazione del sistema e assicurano informazione alle famiglie. Le AUSL garantiscono la vigilanza igienico-sanitaria e collaborano per l’integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio.
Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
L’apertura e gestione dei servizi privati che affidano bambini sotto i tre anni in cambio di un corrispettivo economico sono soggette ad autorizzazione al funzionamento, a prescindere da denominazione e ubicazione, compresi i servizi aziendali/interaziendali e le sezioni aggregate ad altre strutture educative o scolastiche. L’autorizzazione è rilasciata dal comune, sentita la commissione tecnica distrettuale.
L’accreditamento è istituito come strumento di qualificazione del sistema e si basa sulla valutazione della qualità. Per i servizi privati costituisce condizione per accedere ai finanziamenti pubblici, salvo l’eccezione prevista per alcuni contributi in conto capitale; per i servizi pubblici è condizione di funzionamento. Lo rilascia il comune previo parere obbligatorio della commissione tecnica distrettuale.
Per ottenere l’autorizzazione devono essere rispettati requisiti relativi a:
- strutture conformi alle direttive regionali;
- personale con titoli di studio previsti;
- applicazione dei contratti collettivi di settore;
- rapporto numerico educatori/bambini e addetti ai servizi generali/bambini;
- tabelle dietetiche approvate dall’AUSL e criteri di acquisto alimentare con esclusione di alimenti geneticamente modificati e priorità ai prodotti biologici;
- copertura assicurativa;
- almeno venti ore annue di aggiornamento, programmazione e partecipazione delle famiglie;
- piano di prevenzione e gestione del rischio stress lavoro-correlato;
- condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie.
Per l’accreditamento sono richiesti anche progetto pedagogico, strumenti di autovalutazione, figura del coordinatore pedagogico, formazione adeguata e pieno rispetto delle condizioni di accesso e partecipazione delle famiglie.
Controlli, sanzioni ed effetti della revoca
I comuni vigilano sui servizi autorizzati, accreditati e ricreativi, anche mediante verifiche periodiche e, se necessario, con il supporto della commissione tecnica distrettuale. L’esercizio di un servizio senza autorizzazione o, per i ricreativi, senza SCIA comporta sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro, con possibile sospensione, divieto di prosecuzione e chiusura fino al ripristino dei requisiti; nei casi persistenti può seguire la revoca o la chiusura definitiva.
La perdita dei requisiti per l’accreditamento comporta assegnazione di un termine per regolarizzare, poi sospensione e quindi revoca. La revoca comporta anche la decadenza dai benefici economici e dai rapporti convenzionali o di appalto in corso. La Regione viene informata della revoca e cancella il servizio dall’elenco regionale.
Finanziamenti e vincoli di destinazione
Le risorse regionali sono destinate sia a spese correnti sia a investimenti. Per il periodo 2016-2018 gli oneri sono coperti con le risorse già autorizzate nel bilancio regionale; per gli esercizi successivi si provvede con le ordinarie autorizzazioni di bilancio. Concorrono anche risorse statali, compreso il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Piano di azione nazionale sul sistema integrato.
Per gli investimenti sono ammessi contributi per manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro, ristrutturazione, ripristino tipologico e arredo di edifici destinati ai servizi educativi. I contributi possono essere concessi a comuni, altri soggetti pubblici e privati, con specifiche condizioni patrimoniali sugli immobili. Sugli edifici finanziati grava un vincolo di destinazione di 15 anni, elevato a 20 anni per i privati; la Regione può autorizzare diversa destinazione nell’ambito dei servizi per l’infanzia o la rimozione anticipata del vincolo con eventuale restituzione parziale del contributo.
Personale e coordinamento pedagogico
Gli educatori devono essere in possesso della laurea prevista dalla direttiva regionale. La Regione disciplina anche la formazione degli addetti ai servizi generali. Il personale opera con metodo collegiale e in stretta collaborazione con le famiglie; sono previsti incontri periodici per programmazione e verifica del lavoro educativo.
La legge disciplina il rapporto numerico tra personale e bambini con flessibilità organizzativa, tenendo conto dell’età, della presenza di disabilità o svantaggio, delle caratteristiche della struttura e dei tempi di apertura.
Per i servizi accreditati è obbligatoria la figura del coordinatore pedagogico, con compiti di supporto tecnico, organizzazione, formazione, documentazione, monitoraggio e raccordo con famiglie, comunità e servizi sociali e sanitari. Presso ciascun comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico territoriale, con funzioni di formazione, confronto, innovazione e supporto alla valutazione della qualità.
Informazione, elenchi pubblici e sistema informativo
La Regione istituisce elenchi dei servizi autorizzati, accreditati e ricreativi attivati, pubblicati sul sito istituzionale e annualmente sul BURERT. Gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente gli elenchi alla Regione.
È inoltre previsto un sistema informativo regionale, alimentato da Regione, enti locali e soggetti gestori, per lo scambio di dati e informazioni utili alla programmazione, al monitoraggio e alle verifiche di efficacia ed efficienza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Disposizioni transitorie e abrogazione
Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati, che restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell’avvio. In attesa delle nuove direttive restano temporaneamente in vigore la direttiva del 25 luglio 2012 sui requisiti strutturali e organizzativi e la disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione.
Per il personale in servizio sono salvi i titoli acquisiti secondo la normativa previgente; per gli educatori restano validi i titoli diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015. Fino alla direttiva regionale sui requisiti del coordinatore pedagogico, è richiesta una laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
La legge abroga la L.R. n. 1 del 2000 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 nov 2016L.R. Emilia-Romagna 21/2016
- Legge · 19 dic 2016L.R. Emilia-Romagna 24/2016
- Legge · 19 dic 2016L.R. Emilia-Romagna 23/2016
- Legge · 19 dic 2016L.R. Emilia-Romagna 22/2016
- Legge · 28 ott 2016L.R. Emilia-Romagna 18/2016
- Legge · 23 dic 2016L.R. Emilia-Romagna 27/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →