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Legge

L.R. Emilia-Romagna 16/2016

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTÀ SANE-OMS"

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 16/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio alla Rete Italiana Città Sane-OMS, per promuovere salute, qualità della vita e collaborazione intersettoriale con enti e soggetti interessati. Prevede una quota iniziale di adesione di 5.000 euro e una quota annua fino a 6.000 euro, con copertura finanziaria per il 2016-2018 e successivi oneri a valere sui bilanci annuali.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Rete Italiana Città Sane-OMS

La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a entrare come socio nell’Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS", con l’obiettivo di promuovere la salute dei cittadini, la qualità della vita e la collaborazione con comunità, Comuni, altre Regioni, Ministeri, istituzioni europee e altri soggetti interessati. La partecipazione opera nel territorio regionale ed è finalizzata a sviluppare politiche centrate sul benessere della persona e della comunità.

Condizioni per la partecipazione

La partecipazione regionale è ammessa solo se l’associazione mantiene alcuni requisiti essenziali:

  • assenza di fini di lucro;
  • statuto conforme ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
  • autonomia patrimoniale perfetta.

Tali condizioni devono permanere per la prosecuzione del vincolo partecipativo.

Esercizio dei diritti partecipativi e rappresentanza

Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è autorizzato a compiere gli atti necessari per perfezionare l’adesione della Regione all’associazione. La Giunta regionale provvede inoltre alla nomina del rappresentante della Regione nel Comitato direttivo, secondo quanto previsto dallo statuto associativo.

Ogni modifica dello statuto dell’associazione deve essere comunicata alla Giunta regionale, che verifica la permanenza dei requisiti per la partecipazione e informa l’Assemblea legislativa in attuazione dello Statuto regionale.

Partecipazione finanziaria

La Regione sostiene la partecipazione con:

  • una prima quota di adesione pari a 5.000 euro;
  • una quota associativa annuale fino a un massimo di 6.000 euro.

Il pagamento della quota annuale avviene nei limiti delle autorizzazioni disposte ogni anno dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Copertura finanziaria e limiti temporali

Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 gli oneri sono coperti mediante apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, nell’ambito della Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", con copertura a valere sul fondo speciale indicato dalla legge.

Per gli esercizi successivi al 2018, gli oneri sono sostenuti nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio, secondo la disciplina contabile richiamata dalla legge regionale.

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