Cassazione Penale, Sentenza n. 37400/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato il dissequestro parziale degli immobili del "Resort Giglio di Mare" (revoca del sequestro sul blocco centrale, sui villini e su altre opere, lasciando sotto misura alcune particelle). I motivi principali contestavano: 1) l'assenza di motivazione sulla legittimità del blocco centrale e dei cosiddetti "miniappartamenti", in particolare la mancata valutazione documentale e temporale (eventuale realizzazione dopo l'1/9/1967 e dunque in assenza di titolo abilitativo); 2) l'assenza di motivazione sulla legittimità degli immobili oggetto di condono (in particolare le variazioni volumetriche tra l'istanza del 1986 e l'integrazione del 2017 e la possibile non condonabilità di opere eseguite dopo il 1/10/1983). Si deduceva inoltre l'esclusione del legittimo affidamento del resistente e la sussistenza di esigenze cautelari per il pericolo di prosecuzione o aggravamento dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per motivazione meramente apparente e per mancata risposta alle specifiche censure del Pubblico Ministero sia sul profilo oggettivo (datazione e corrispondenza planovolumetrica del blocco centrale rispetto alla licenza 1968; incremento volumetrico nei villini) sia sul profilo soggettivo (assenza di adeguata valutazione del legittimo affidamento del privato, in particolare laddove si fondava su documenti o dichiarazioni potenzialmente inesatti). Richiamando i criteri sul limite del sindacato di legittimità e sul valore del difetto del legittimo affidamento, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice del rinvio per nuovo esame dell'appello, con indicazione di motivare compiutamente i punti censurati e valutare le esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione nei provvedimenti cautelari reali; usato per valutare la completezza e sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 111, sesto comma, Cost.
Principio costituzionale del giusto processo e del diritto a un provvedimento motivato; invocato per ribadire i requisiti minimi di motivazione comprensibile e coerente.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la cassazione per violazione di legge; utilizzato per inquadrare l'ammissibilità del ricorso per carenze motivazionali rilevanti.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44
Richiama che interventi successivi su manufatti originariamente abusivi (anche se condonati irregolarmente) possono integrare ulteriori illeciti edilizi; motivazione usata per valutare la rilevanza penale della prosecuzione dei lavori.
legge n. 47 del 1985
Norma sul condono edilizio con termine ultimo (richiamato il 1/10/1983): opere realizzate dopo tale data non sono condonabili e la datazione è centrale per la valutazione della legittimità del condono.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 25932/2008; Sez. 3 n. 30673/2021; altre pronunce citate)
Richiama i principi sul limite del sindacato di legittimità in materia di sequestro preventivo (vizio di motivazione quando mancano coerenza, completezza e ragionevolezza) e sul concetto che la prosecuzione di lavori su opere abusive può costituire nuova condotta illecita.
Massime di principio
- Il giudice che dispone o revoca misure cautelari reali deve motivare in modo puntuale e rispondere espressamente alle censure delle parti: motivazione apparente o generica che non affronti deduzioni specifiche può essere annullata in cassazione.
- La datazione delle opere (ante o post legge-ponte 1/9/1967 e rispetto alla scadenza del condono 1/10/1983) è determinante: opere realizzate dopo tali termini senza titolo non sono legittime e influenzano la sussistenza del fumus e delle esigenze cautelari.
- Il legittimo affidamento del privato sulla regolarità di un'opera richiede solide basi fattuali; se la difesa si fonda su documenti inesatti o su attestazioni mendaci, l'affidamento può essere escluso e la condotta valutata nella sua complessità.
- Differenze volumetriche tra istanze di condono (originaria e successiva integrazione) devono essere spiegate: aumenti non giustificati possono rendere il condono inefficace e giustificare misure cautelari.
- L'esecuzione di nuovi lavori su manufatti originariamente abusivi (anche se condonati o sanati irregolarmente) può integrare una prosecuzione dell'attività illecita e giustificare il ripristino di misure cautelari per il pericolo di reiterazione o aggravamento del danno.
- In caso di rinvenimento di documentazione amministrativa nuova o contrastante, il giudice deve valutare la rilevanza temporale e probatoria di tale documentazione e motivare l'incidenza sul legittimo affidamento e sulla ricostruzione dei fatti.
- All'atto del rinvio il giudice di merito deve riesaminare compiutamente sia il profilo oggettivo (corpo dell'opera, datazione, volumetrie) sia il profilo soggettivo (conoscenza, affidamento, condotte poste in essere), motivando ogni scelta in ordine alla necessità della misura cautelare.
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