Deliberazione n. 548 del 16/11/2023
Provvedimento del 16 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. L'intervento mira a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook e Instagram e a disporne, se acquisito in chiaro, la conservazione per finalità probatorie per dodici mesi con misure idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Il provvedimento è adottato e poi ratificato nei tempi previsti dalla disciplina speciale sul revenge porn.
Ratifica dell'urgenza adottata nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di un intervento urgente per segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, nella riunione del 16 novembre 2023, un provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L'intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine del procedimento e competenza del Garante
La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata, che ha chiesto l'intervento dell'Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook e Instagram. Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice, introdotto per disciplinare i casi di c.d. revenge porn, prevedendo che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento adottato in via d'urgenza
In applicazione dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale e ha adottato la determinazione n. 247 del 13 novembre 2023. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle relative piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale
Lo stesso provvedimento ha inoltre prescritto la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Preso atto della determinazione dirigenziale, delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non indica sanzioni economiche, ma esclusivamente misure urgenti di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite le piattaforme Facebook e Instagram, di materiale sessualmente esplicito che la riguardava e che doveva rimanere privato. Il procedimento si fonda sull'art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di intervenire in caso di segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso.
Provvedimento d'urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 247 del 13 novembre 2023, ordinando a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Alla medesima società è stata prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e a soli fini probatori, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di comunicare tempestivamente tali misure al Garante.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 16 novembre 2023 il Garante ha ratificato il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando quanto disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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