Deliberazione n. 545 del 16/11/2023
Provvedimento del 16 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC e Twitter International Company a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure avevano lo scopo di impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme e di prescriverne l’eventuale conservazione a soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento è una ratifica formale dell’operato d’urgenza, emessa entro il quadro procedurale speciale previsto per i casi di c.d. revenge porn.
Ratifica del Garante nei confronti di Telegram FZ-LLC e Twitter International Company per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di contenuti sessualmente espliciti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC e Twitter International Company. L’intervento si colloca nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, cd. revenge porn.
Origine e contenuto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato all’Autorità di ritenersi destinataria di una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Telegram e X (già Twitter). La segnalazione riguardava registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che si temeva potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimenti urgenti adottati il 6 novembre 2023
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, nn. 243 e 244 del 6 novembre 2023. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con note della stessa data.
Le misure disposte consistevano in:
- ingiunzione a Telegram FZ-LLC e Twitter International Company di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale materiale acquisito in chiaro.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.
Esito finale
All’esito della riunione del 16 novembre 2023, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 243/2023 e 244/23 adottati d’urgenza il 6 novembre 2023 nei confronti di Telegram FZ-LLC e Twitter International Company.
Punti principali
Origine della segnalazione
La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il proprio consenso.
Intervento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza, con determinazioni nn. 243 e 244 del 6 novembre 2023, misure rivolte a Telegram FZ-LLC e Twitter International Company per impedire la diffusione del materiale segnalato.
Misure disposte
Alle piattaforme è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 6 novembre 2023, formalizzandone l’efficacia nei confronti dei destinatari.
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