Prescrizioni del Garante n. 531 del 16/11/2023
Provvedimento del 16 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da Hype S.p.a. nell’ambito delle procedure di adeguata verifica antiriciclaggio, perché la società aveva associato a un cliente informazioni tratte da una sola fonte giornalistica riferite in realtà a un omonimo, adottando conseguenti misure di recesso basate su dati inesatti e non pertinenti. Pur prendendo atto che Hype aveva poi revocato il recesso e riscontrato le istanze dell’interessato, l’Autorità ha ravvisato la violazione dei principi di minimizzazione, esattezza e responsabilizzazione ex art. 5 GDPR. La violazione è stata qualificata come minore e il Garante ha irrogato un ammonimento, disponendo anche l’annotazione nel registro interno.
Hype S.p.a.: trattamento illecito di dati da fonti aperte nell’adeguata verifica antiriciclaggio e uso di dati inesatti/non pertinenti sul cliente
Hype S.p.a. - trattamento illecito di dati da fonti aperte nell’adeguata verifica antiriciclaggio
Il Garante ha esaminato il reclamo presentato nei confronti di Hype S.p.a. in relazione a un trattamento di dati effettuato nell’ambito delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio. Il caso riguardava l’associazione, al nominativo del reclamante, di informazioni tratte da una fonte giornalistica riferite in realtà a un omonimo, con conseguente preavviso di recesso dal rapporto e contestata inadeguatezza dei riscontri forniti all’interessato.
Origine del procedimento e fatti contestati
Il reclamo ex art. 77 GDPR ha riguardato tre profili principali: la presunta violazione dei principi generali del Regolamento nel trattamento dei dati personali, il mancato riscontro puntuale alle istanze di accesso, limitazione e opposizione, e l’uso delle informazioni reperite online ai fini delle valutazioni di rischio antiriciclaggio. L’interessato aveva chiesto chiarimenti sull’origine dei dati dopo aver ricevuto un preavviso di recesso nel quale Hype faceva riferimento a presunte indagini penali risultanti da siti web pubblicamente accessibili.
Posizione della società nel corso dell’istruttoria
Hype ha sostenuto di avere sin da subito informato l’interessato sulla natura e sulla fonte delle informazioni, richiamando la propria informativa privacy e precisando che il trattamento era funzionale agli obblighi di adeguata verifica previsti dal d.lgs. 231/2007. La società ha affermato che l’articolo di stampa consultato proveniva da una fonte attendibile e che la corrispondenza di nome, età e area geografica rendeva plausibile l’associazione, tanto da giustificare il preavviso di recesso. Ha inoltre dichiarato che, ricevuti i chiarimenti, ha revocato il recesso e che l’opposizione al marketing è stata comunque soddisfatta.
Bilanciamento tra normativa antiriciclaggio e GDPR
L’Autorità ha richiamato il quadro europeo e nazionale in materia antiriciclaggio, sottolineando che esso impone un bilanciamento con i diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla vita privata. In particolare, il Garante ha ribadito che le attività di adeguata verifica della clientela devono essere svolte nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione ed esattezza, e che l’utilizzo di fonti aperte non può prescindere da verifiche idonee a garantire l’attribuzione certa dell’informazione allo specifico interessato.
Accertamento della violazione
All’esito dell’istruttoria è stato accertato che Hype aveva associato al reclamante informazioni relative a un diverso soggetto, attingendo a un solo articolo di stampa risalente a due anni prima e senza ulteriori verifiche sulla pertinenza e sull’esattezza dei dati. Tale condotta è stata ritenuta incompatibile con l’art. 5, par. 1, lett. c) e d), GDPR, nonché con il principio di responsabilizzazione di cui al par. 2 del medesimo articolo. Il Garante ha precisato che, in assenza di condizioni tali da attribuire l’informazione con certezza al cliente, il trattamento avrebbe dovuto essere precluso.
Valutazione della gravità e provvedimento finale
Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto la violazione “minore” ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR, valorizzando:
- la breve durata della correlazione illecita;
- la tempestiva revoca del recesso dopo i chiarimenti dell’interessato;
- il riscontro fornito sull’origine dell’informazione;
- la collaborazione della società nel procedimento;
- l’esiguo numero di interessati coinvolti;
- l’assenza di precedenti specifici.
In conseguenza, l’Autorità ha ammonito Hype S.p.a. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e ha disposto l’annotazione della violazione nel registro interno dell’Autorità. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze dell'interessato
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR contro Hype S.p.a. L’interessato lamentava il trattamento di dati personali connesso a un preavviso di recesso dal rapporto, fondato su informazioni reperite online circa presunte indagini penali, nonché riscontri ritenuti inadeguati alle richieste di accesso, limitazione del trattamento e opposizione al marketing.
Gestione delle istanze dell'interessato e riscontri della società
Hype ha sostenuto di avere informato l’interessato sulla tipologia e sulla fonte delle informazioni e di avere indicato un URL; ha anche affermato di avere revocato il recesso dopo i chiarimenti ricevuti, di avere in sostanza limitato il trattamento e di avere poi soddisfatto l’opposizione al marketing. La società ha inoltre dichiarato che i dati non erano stati comunicati a terzi né trasferiti fuori dall’UE.
Valutazione del Garante sul rapporto tra antiriciclaggio e protezione dati
Il Garante ha richiamato il quadro normativo antiriciclaggio e la necessità di bilanciarlo con i principi del GDPR, ribadendo che anche i trattamenti svolti per l’adeguata verifica della clientela devono rispettare minimizzazione, esattezza e aggiornamento dei dati. È stato evidenziato che l’uso di fonti aperte è ammissibile solo se l’informazione sia attribuibile con certezza allo specifico interessato e dopo adeguate verifiche.
Illiceità del trattamento accertata
È stato accertato che Hype aveva raccolto da un solo articolo di stampa, risalente a due anni prima, notizie relative a un soggetto coinvolto in un’indagine penale e le aveva erroneamente associate al cliente sulla base di nome, età e area geografica. Secondo l’Autorità, questa ricostruzione ha determinato un trattamento illecito perché fondato su dati inesatti e non pertinenti, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c) e d), e par. 2, GDPR.
Esito finale e conseguenze
La violazione è stata considerata di minore gravità ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR, tenendo conto della breve durata del trattamento illecito, della collaborazione della società, dell’esiguo numero di interessati coinvolti e dell’assenza di precedenti specifici. Il Garante ha quindi ammonito Hype ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e ha disposto l’annotazione della violazione nel registro interno.
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