Circolare numero 108 del 14-11-2018
Con la presente circolare, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, si riepiloga l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni allo scopo di promuovere l’utilizzo delle predette forme contrattuali. In questo quadro, si riportano taluni adeguamenti delle indicazioni fornite con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, in tema di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione, nonché con il messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017 in tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. INDICE: 1. La disciplina del contratto di apprendistato 2. La disciplina delle singole tipologie contrattuali 2.1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 2.2. L’apprendistato professionalizzante 2.2.1. Assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria 2.2.2. Assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione 2.3. L’apprendistato di alta formazione e ricerca 3. La tutela previdenziale ed assistenziale e la misura della contribuzione 3.1. Determinazione della base imponibile 3.2. La misura della contribuzione a carico del datore di lavoro. Regime generale 3.3. La misura della contribuzione a carico dell’apprendista. Regime generale 3.4. Incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello 3.5. La misura della contribuzione per il contratto di apprendistato professionalizzante 3.6. La misura della contribuzione. Le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria ovvero di un trattamento di disoccupazione 3.7. La misura della contribuzione. Specificità del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca 4.Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens 4.1.Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 4.2.Assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione 5. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riordina la disciplina dell’apprendistato nel D.Lgs. n. 81/2015, illustrando le tre tipologie di contratto, i requisiti, la durata, le regole di retribuzione, stabilizzazione e sanzioni, nonché le tutele previdenziali e i regimi contributivi applicabili. Vengono poi chiarite le agevolazioni per alcune fattispecie particolari, in particolare l’apprendistato di primo livello e le assunzioni in apprendistato professionalizzante di beneficiari di mobilità o di disoccupazione. In chiusura sono fornite istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens e per le registrazioni contabili, con l’istituzione di nuovi codici e conti.
Disciplina del contratto di apprendistato e relativi regimi contributivi e operativi
Disciplina del contratto di apprendistato e regimi contributivi
La circolare riepiloga in modo organico la disciplina dell’apprendistato dopo il riordino operato dal D.Lgs. n. 81/2015, evidenziando la continuità con il precedente Testo Unico e soffermandosi sulle tre tipologie contrattuali, sugli aspetti formali e sostanziali del rapporto, sulla tutela previdenziale e sui regimi contributivi ordinari e agevolati. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per la corretta esposizione in Uniemens e per le rilevazioni contabili.
Quadro normativo generale
Il contratto di apprendistato è definito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2015 come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. La stipulazione deve avvenire per iscritto e contenere, almeno in forma sintetica, il piano formativo individuale. La durata minima è di sei mesi, salvo le deroghe previste per specifiche tipologie e per i contratti collettivi nei casi consentiti dalla legge.
La disciplina è affidata agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, nel rispetto di alcuni principi fondamentali:
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori o retribuzione percentuale rapportata all’anzianità;
- presenza di un tutore o referente aziendale;
- possibile finanziamento della formazione tramite fondi interprofessionali;
- riconoscimento delle competenze acquisite e delle qualificazioni conseguite;
- possibile proroga in caso di sospensione involontaria del lavoro superiore a 30 giorni;
- eventuale disciplina della conferma in servizio al termine del percorso.
È confermata l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi, salvo diversa disposizione, e sono previste sanzioni in caso di violazione dei limiti numerici, di inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro e di inosservanza di alcune prescrizioni legali essenziali.
Limiti numerici e stabilizzazione
Il numero di apprendisti assumibili resta sostanzialmente invariato rispetto al passato. In sintesi:
- il rapporto massimo è di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati in servizio;
- per i datori con meno di 10 dipendenti il rapporto non può superare il 100%;
- se mancano lavoratori qualificati o sono meno di tre, possono essere assunti al massimo tre apprendisti;
- per le imprese artigiane valgono le regole speciali dell’art. 4 della legge n. 443/1985.
Le assunzioni effettuate in violazione di tali limiti sono ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto alla clausola di stabilizzazione, per i datori che occupano almeno 50 dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata, nei 36 mesi precedenti, alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore. Non si computano i rapporti cessati per recesso nel periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione di tale regola sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.
Apprendistato di primo livello
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore può essere instaurato in tutti i settori, pubblici e privati, con giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei 25 anni. Per i soggetti soggetti all’obbligo scolastico è necessario un protocollo con l’istituzione formativa di riferimento.
La durata è commisurata alla qualifica o al diploma da conseguire e non può superare:
- tre anni;
- quattro anni in caso di diploma professionale quadriennale.
Sono previste ipotesi di proroga di un anno per consentire il completamento del percorso formativo o l’acquisizione di ulteriori competenze. La retribuzione è strutturata in modo peculiare: nessuna retribuzione per la formazione esterna, almeno il 10% per la formazione interna, e applicazione del sistema di sotto-inquadramento o percentuale per il lavoro effettivo. La circolare ricorda anche la possibilità di trasformare il rapporto in apprendistato professionalizzante dopo il conseguimento del titolo, nei limiti massimi di durata previsti dalla contrattazione collettiva e dalla legge.
Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante è utilizzabile in tutti i settori e può riguardare soggetti tra 18 e 29 anni; è ammesso anche per i 17enni già in possesso di una qualifica professionale. La durata non può superare tre anni, ovvero cinque per i profili artigiani, e non può essere inferiore a sei mesi, salvo la disciplina speciale per le attività stagionali.
La circolare precisa che, per le attività stagionali disciplinate dai contratti collettivi, il contratto può essere a tempo determinato e la durata può essere inferiore al minimo generale di sei mesi. Dal 12 gennaio 2018 tale possibilità è stata estesa anche alle attività stagionali del settore cinema e audiovisivo.
Viene inoltre richiamato l’intervento del D.Lgs. n. 148/2015 sugli ammortizzatori sociali: gli apprendisti professionalizzanti rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali secondo le regole proprie del datore di lavoro e il periodo di apprendistato è prorogato in misura corrispondente alle ore di integrazione salariale fruite.
Apprendistato professionalizzante per lavoratori in mobilità o disoccupazione
Una parte rilevante della circolare riguarda l’assunzione, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di trattamento di disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.
Per i beneficiari di mobilità ordinaria la fattispecie è oggi limitata ai soli percettori dell’indennità ordinaria. La circolare chiarisce che l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, delle norme sulle liste di mobilità non elimina la fattispecie contrattuale, ma incide sul regime contributivo applicabile ratione temporis. Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 restano applicabili le agevolazioni previste dalla previgente disciplina, compreso l’incentivo economico pari al 50% dell’indennità residua di mobilità.
Per i beneficiari di un trattamento di disoccupazione, la circolare individua espressamente i trattamenti rilevanti:
- NASpI;
- Aspi e MiniASpi;
- indennità speciale di disoccupazione edile;
- DIS-COLL.
In entrambi i casi la validità del contratto presuppone che il lavoratore sia già beneficiario della prestazione e che la stessa sia decorso, non essendo sufficiente la sola presentazione della domanda.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’apprendistato di terzo livello è destinato ai soggetti tra 18 e 29 anni in possesso dei titoli richiesti dalla norma e può essere utilizzato in tutti i settori, pubblici e privati. È finalizzato al conseguimento di titoli universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, dei diplomi ITS, allo svolgimento di attività di ricerca e al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La disciplina della formazione e della durata è rimessa alle Regioni e Province autonome, in accordo con gli attori istituzionali e sociali indicati dalla legge. Il datore di lavoro deve stipulare un protocollo con l’ente formativo o di ricerca cui il giovane è iscritto, che disciplini durata e modalità della formazione a suo carico. La formazione esterna si svolge presso l’istituzione di iscrizione e non può superare, di norma, il 60% dell’orario ordinamentale. La mancanza di una disciplina regionale non impedisce l’attivazione del contratto.
Tutele previdenziali e misura della contribuzione
Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato si applicano le tutele assicurative obbligatorie per IVS, assegno per il nucleo familiare, malattie, maternità, NASpI e INAIL.
La base imponibile contributiva è costituita dalla retribuzione effettivamente corrisposta. Per le ore di formazione esterna non retribuite non sussistono obblighi contributivi e non è riconosciuta contribuzione figurativa. Per la formazione interna la retribuzione non può essere inferiore al 10% di quella spettante per l’attività lavorativa ordinaria, salvo previsioni più favorevoli dei contratti collettivi.
Nel regime ordinario, la contribuzione datoriale complessiva è pari all’11,61% dell’imponibile previdenziale, derivante da:
- 10% di contribuzione di base;
- 1,31% per NASpI;
- 0,30% per il contributo destinato ai fondi interprofessionali.
Per i datori di lavoro con non più di nove addetti la contribuzione ordinaria è ridotta per anno di contratto, con un ulteriore abbattimento per i primi tre anni nei casi coperti dallo sgravio triennale della legge n. 183/2011, nei limiti temporali e sostanziali di applicazione indicati dalla normativa.
L’aliquota a carico dell’apprendista è fissata al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata della formazione, salvo le deroghe specifiche per alcune fattispecie particolari. I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dopo la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell’apprendistato, salvo eccezioni previste per alcune assunzioni agevolate di lavoratori in mobilità.
Incentivi per l’apprendistato di primo livello
Per l’apprendistato di primo livello la circolare richiama gli incentivi introdotti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 e prorogati/stabilizzati dalla legge di bilancio 2018. Tali incentivi prevedono:
- esclusione del contributo di licenziamento;
- riduzione dell’aliquota datoriale al 5%;
- esonero dell’aliquota NASpI dell’1,31%;
- esonero dello 0,30% per la formazione continua.
La circolare chiarisce che, per i datori con non più di nove addetti, la riduzione dell’aliquota del 10% al 5% si applica, per effetto della corretta lettura della norma, a partire dal terzo anno di contratto, mentre nei primi due anni continua a operare il regime progressivo previsto dalla legge n. 296/2006. Restano inoltre validi, per le assunzioni dal 24 settembre 2015, gli altri incentivi di cui all’art. 32, nei limiti di spesa stabiliti annualmente.
Viene anche precisata la relazione con lo sgravio triennale della legge n. 183/2011: i due regimi speciali sono alternativi e, per gli apprendisti di primo livello assunti tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 e in possesso dei requisiti, può trovare applicazione lo sgravio triennale.
Istruzioni operative per Uniemens
La circolare introduce nuovi codici TipoContribuzione per gestire correttamente in Uniemens le diverse casistiche:
- Y1 e Y2 per apprendisti di primo livello con regime agevolato nei primi 24 mesi;
- N1 e N2 per i medesimi apprendisti occupati in sotterraneo e iscritti al Fondo minatori;
- J3, J5, K3 e K5 per apprendisti professionalizzanti assunti entro il 31 dicembre 2016 beneficiari di mobilità ordinaria;
- Z0, Z1, Z2, W0, W1 e W2 per apprendisti professionalizzanti assunti dal 1° gennaio 2017 beneficiari di mobilità o disoccupazione.
I codici devono essere utilizzati con specifici codici Tipo Lavoratore: PA, PB, M0 e M1, secondo la fattispecie. Per il recupero delle differenze contributive versate in eccesso è istituito il codice causale L602, utilizzabile nei flussi dei due mesi successivi alla pubblicazione della circolare.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei recuperi contributivi conseguenti al ricalcolo delle aliquote agevolate si utilizzano gli schemi già in uso nella procedura di ripartizione contabile del DM. Per la copertura del mancato gettito derivante dagli incentivi ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 è istituito il conto GAW32124 nell’ambito della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAW. La circolare rinvia inoltre alla variazione del piano dei conti allegata al provvedimento.
Punti principali
Riordino normativo e disciplina generale dell’apprendistato
Il D.Lgs. n. 81/2015, agli articoli 41-47, ha riordinato la materia dell’apprendistato abrogando il D.Lgs. n. 167/2011, ma mantenendo una sostanziale continuità con la disciplina previgente. Sono confermate le tre tipologie: apprendistato di primo livello, professionalizzante e di alta formazione e ricerca. La circolare riepiloga i principi generali su forma scritta, piano formativo individuale, durata minima di sei mesi, possibilità di recesso al termine del periodo formativo, proseguimento del rapporto come ordinario tempo indeterminato in caso di mancato recesso, limiti al numero di apprendisti e sanzioni per le violazioni.
Limiti numerici, stabilizzazione e sanzioni
Il numero di apprendisti assumibili resta collegato alle maestranze specializzate e qualificate in servizio: rapporto massimo 3 a 2, ridotto al 100% per i datori con meno di dieci dipendenti; in assenza o scarsità di qualificati o specializzati possono essere assunti al massimo tre apprendisti. Per le imprese artigiane restano ferme le regole dell’art. 4 della legge n. 443/1985. Le assunzioni oltre i limiti comportano la conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato. In materia di stabilizzazione, per i datori con almeno 50 dipendenti è richiesta la prosecuzione a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 20% degli apprendisti assunti; per violazione della clausola gli apprendisti sono considerati dipendenti a tempo indeterminato sin dall’inizio. Sono inoltre previste sanzioni per inadempimento formativo del datore di lavoro e per violazione delle regole sulla forma e sui contenuti del contratto.
Apprendistato di primo livello
L’apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore è riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni ed è utilizzabile in tutti i settori, pubblici e privati. Per i soggetti ancora soggetti all’obbligo scolastico è richiesto un protocollo con l’istituzione formativa. La durata massima è di tre anni, elevabile a quattro per il diploma professionale quadriennale, con ulteriori ipotesi di proroga di un anno. La retribuzione prevede assenza di compenso per la formazione esterna, almeno il 10% per la formazione interna, oltre al sistema del sotto-inquadramento o percentualizzazione per il lavoro effettivo. È prevista la trasformazione in apprendistato professionalizzante dopo il conseguimento del titolo.
Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante può essere stipulato in tutti i settori con soggetti tra 18 e 29 anni, o con diciassettenni già in possesso di qualifica professionale. La durata non può superare tre anni, o cinque per i profili artigiani, e non può essere inferiore a sei mesi, salvo specifiche previsioni per attività stagionali e, dal 2018, anche per il settore cinema e audiovisivo. La circolare richiama inoltre l’applicazione della disciplina sugli ammortizzatori sociali: gli apprendisti rientrano nelle integrazioni salariali secondo le regole del settore e il periodo di apprendistato si proroga in caso di fruizione di integrazioni salariali.
Assunzioni speciali in apprendistato professionalizzante senza limiti di età
Sono disciplinate le assunzioni, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria e di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione. Per entrambe le fattispecie la circolare chiarisce che la validità dell’assunzione presuppone il riconoscimento effettivo della prestazione e la decorrenza della stessa. Per la mobilità ordinaria, l’ambito è limitato ai soli beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria e, per le assunzioni entro il 31 dicembre 2016, restano applicabili specifiche agevolazioni e l’incentivo economico pari al 50% dell’indennità residua. Per i beneficiari di disoccupazione sono indicati i trattamenti rilevanti: NASpI, Aspi/MiniASpi, indennità speciale di disoccupazione edile e DIS-COLL.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’apprendistato di terzo livello è utilizzabile in tutti i settori, pubblici e privati, per soggetti tra 18 e 29 anni in possesso dei titoli richiesti dalla norma. È finalizzato al conseguimento di titoli universitari e di alta formazione, dottorati di ricerca, diplomi ITS, attività di ricerca e praticantato per le professioni ordinistiche. La disciplina formativa e la durata sono rimesse a Regioni e Province autonome, in accordo con gli attori istituzionali e sociali previsti dalla legge. È richiesto un protocollo con l’ente formativo o di ricerca e la formazione esterna non può superare, di norma, il 60% dell’orario ordinamentale.
Tutela previdenziale e contribuzione ordinaria
Ai lavoratori apprendisti si applicano le tutele IVS, assegno per il nucleo familiare, malattia, maternità, NASpI e INAIL. La base imponibile è la retribuzione effettivamente corrisposta, senza adeguamento al minimale giornaliero; per le ore di formazione esterna non retribuite non vi è obbligo contributivo né contribuzione figurativa. La contribuzione datoriale ordinaria è fissata al 10% della retribuzione imponibile, a cui si aggiunge l’aliquota NASpI dell’1,31% e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali, per un totale ordinario dell’11,61%. Per i datori con non più di nove addetti è previsto un regime ridotto progressivo; in tal caso, per i primi anni possono applicarsi anche ulteriori agevolazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
Agevolazioni per apprendistato di primo livello e altri incentivi
Per l’apprendistato di primo livello sono richiamati gli incentivi introdotti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015, prorogati e poi stabilizzati dalla legge di bilancio 2018. In tale regime la contribuzione datoriale è ridotta al 5%, con esclusione del contributo di licenziamento e con sgravio totale dell’aliquota NASpI e dello 0,30% per la formazione continua. La circolare precisa anche la relazione con lo sgravio triennale della legge n. 183/2011 per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016 e con l’esonero totale fino a 3.250 euro annui previsto per le assunzioni, anche in apprendistato, di studenti che abbiano svolto alternanza scuola-lavoro presso il medesimo datore di lavoro dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Istruzioni Uniemens e regolarizzazioni
La circolare istituisce nuovi codici TipoContribuzione per esporre correttamente in Uniemens le diverse casistiche contributive: Y1, Y2, N1 e N2 per l’apprendistato di primo livello con regime ex art. 32 D.Lgs. n. 150/2015; J3, J5, K3, K5 per i percettori di mobilità assunti entro il 31 dicembre 2016; Z0, Z1, Z2, W0, W1, W2 per le assunzioni dal 1° gennaio 2017 di beneficiari di mobilità o disoccupazione. Per le differenze contributive è previsto il recupero tramite il codice causale L602, utilizzabile nei flussi dei due mesi successivi alla pubblicazione della circolare. Le indicazioni operative distinguono inoltre i codici da usare con i codici Tipo Lavoratore PA, PB, M0 e M1.
Aspetti contabili
Per la rilevazione contabile dei recuperi di contribuzione in eccesso si utilizzano gli schemi già previsti dalla procedura di ripartizione contabile del DM. Per le agevolazioni ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 viene istituito il conto GAW32124 nell’ambito della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAW. È inoltre richiamata la necessità di aggiornare la procedura di ripartizione contabile del DM e si allega la variazione al piano dei conti.
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