Circolare numero 107 del 09-11-2018
Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni straordinarie garantite dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui al D.I. n. 99296/2017. Si forniscono inoltre le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del Flusso Uniemens da parte delle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo. INDICE: 1. Quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1. Finalità e ambito di applicazione 2.2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Trattamenti in via straordinaria 3.1. Tipologia delle prestazioni 3.2. Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale 3.3. Requisiti del lavoratore 3.4. Adempimenti della Struttura Inps che ha in carico la matricola aziendale 3.5 Presentazione della domanda di prestazione 3.6 Misura e modalità di calcolo 3.7 Procedure di liquidazione 3.8 Erogazione in unica soluzione 3.9 Regime tributario 3.10. Contributi sindacali 3.11. Contribuzione correlata 3.12. Incompatibilità e cumulabilità dell’assegno straordinario con il reddito da lavoro 3.13. Ricorsi amministrativi 4. Finanziamento 4.1. Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie 4.2 Codifica aziende 4.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 4.4.Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria 4.4.1. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario 4.4.2. Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 4.4.3. Copertura dell’assegno straordinario solidaristico 4.4.4. Contribuzione correlata all’assegno straordinario solidaristico. Istruzioni 5. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo assetto del Fondo di solidarietà del Gruppo FS, aggiornato al decreto interministeriale n. 99296/2017 che recepisce l’accordo sindacale del 28 luglio 2016. Vengono definiti ambito di applicazione, destinatari, prestazioni ordinarie e straordinarie, requisiti, modalità di presentazione degli accordi e delle domande, criteri di calcolo degli assegni, regime tributario, incompatibilità con redditi da lavoro, finanziamento del Fondo e istruzioni per i flussi Uniemens e per la contabilizzazione. La circolare disciplina anche l’assegno straordinario solidaristico, finanziato con somme accantonate e utilizzabile entro un limite temporale di 24 mesi.
Nuova disciplina del Fondo di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e istruzioni operative
Fondo di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: nuova disciplina e istruzioni operative
La circolare fornisce il quadro applicativo del Fondo di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane come ridefinito dal decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296, che ha recepito l’accordo sindacale nazionale del 28 luglio 2016 e modificato la precedente disciplina del D.I. n. 86984/2015. Il documento illustra la platea dei destinatari, le prestazioni ordinarie e straordinarie, gli aspetti di finanziamento, le procedure amministrative e gli adempimenti contributivi e contabili connessi.
Quadro normativo e natura del Fondo
L’adeguamento del Fondo alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015 deriva dall’accordo tra Gruppo FS e organizzazioni sindacali del 28 luglio 2016. Il decreto interministeriale n. 99296/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, ha ridefinito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS.
Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi sono concessi previa costituzione di riserve finanziarie e nei limiti delle risorse acquisite. È previsto il bilancio tecnico di previsione a otto anni, con aggiornamento al bilancio preventivo annuale. Il Comitato amministratore può proporre modifiche della misura delle prestazioni o dell’aliquota contributiva, da adottarsi secondo le procedure del d.lgs. n. 148/2015 e con decreto direttoriale dei Ministeri competenti.
Ambito di applicazione e soggetti destinatari
Il Fondo interviene nell’ambito di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, nonché nelle situazioni di crisi aziendale, allo scopo di sostenere il reddito del personale delle società del Gruppo FS. I destinatari sono i lavoratori dipendenti delle società del Gruppo FS, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato oppure all’Assicurazione generale obbligatoria.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 99296/2017, rientrano nel novero delle società del Gruppo FS tutte le società che operano nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché le aziende già destinatarie del previgente fondo di sostegno al reddito ex articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1999.
Prestazioni straordinarie: assegno straordinario e assegno straordinario solidaristico
Il Fondo eroga in via straordinaria assegni straordinari, anche in unica soluzione, ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo. La prestazione è riconosciuta a chi maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro un massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita.
È prevista anche una prestazione distinta, l’assegno straordinario solidaristico, erogato in forma rateale e finalizzato al ricambio generazionale. Anche in questo caso il requisito temporale resta quello dei 60 mesi dalla cessazione del rapporto per il perfezionamento del diritto a pensione. Il finanziamento di tale prestazione avviene entro la disponibilità economica derivante dalle somme accantonate per prestazioni solidaristiche straordinarie, risultanti dal bilancio consuntivo 2015.
Per entrambe le prestazioni, nei periodi compresi tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti pensionistici, è versata la contribuzione correlata utile al diritto e alla misura della pensione. Per l’assegno straordinario tale contribuzione è finanziata dal datore di lavoro nell’ambito del contributo straordinario mensile; per l’assegno solidaristico è finanziata dal Fondo entro le risorse disponibili.
Procedure di accesso e accordi aziendali
L’accesso all’assegno straordinario e all’assegno straordinario solidaristico è subordinato all’espletamento delle procedure di legge, ove previste, e delle procedure contrattuali di confronto sindacale, che devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta alla Struttura Inps che gestisce la matricola aziendale l’accordo sindacale che individua le modalità di esodo del personale in possesso dei requisiti, indicando anche la Struttura Inps presso la quale dovrà essere versata la provvista a copertura degli assegni straordinari. Insieme all’accordo deve essere trasmessa la dichiarazione del "Modello di accreditamento e variazioni" allegato alla circolare.
Per l’assegno straordinario solidaristico, le parti sociali devono sottoscrivere uno specifico accordo che definisca modalità, criteri e procedure per l’attuazione del ricambio generazionale. Le aziende devono inoltre presentare al Comitato amministratore, tramite la competente Struttura Inps, una dichiarazione di responsabilità che attesti l’osservanza delle condizioni previste dagli accordi.
Requisiti del lavoratore e verifiche istruttorie
La prestazione presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e il perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione di 60 mesi, dei requisiti minimi contributivi e/o anagrafici per la pensione anticipata o di vecchiaia, scegliendo la prima decorrenza utile tra le due. Ai fini del requisito contributivo sono utili anche i periodi maturati all’estero in Paesi UE, Svizzera e SEE; per gli iscritti all’AGO, valgono anche i periodi in Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
I contributi versati in più gestioni per gli stessi periodi sono computati una sola volta. Non è accoglibile la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è titolare, o ha già presentato domanda, di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti è effettuato dall’azienda esodante sulla base dell’anzianità contributiva risultante dalla documentazione del lavoratore. Su richiesta dell’interessato, o su sua delega al datore di lavoro, le Strutture Inps rilasciano gli estratti contributivi certificativi. Per l’assegno straordinario solidaristico, il personale deve essere in possesso dei requisiti previsti e l’azienda deve produrre la dichiarazione di responsabilità relativa al ricambio generazionale.
Istruttoria Inps, domanda e liquidazione
La Struttura Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione dell’accordo di esodo, verifica anche che l’azienda sia in possesso del codice di autorizzazione "2M", identificativo delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. La Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni l’accordo aziendale e la dichiarazione del modello di accreditamento; la Direzione centrale registra gli accordi, attribuisce un codice identificativo e ne dà comunicazione al datore di lavoro.
La domanda di prestazione è presentata dall’azienda esodante e deve contenere i dati identificativi dell’azienda e le informazioni anagrafiche e contributive del lavoratore. Le competenze di liquidazione sono attribuite alle Strutture Polo per i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS e alle Strutture Polo indicate nel messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015 per gli iscritti all’AGO. L’Inps segnala all’azienda eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Struttura.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, ed è erogata per tredici mensilità mediante rate mensili anticipate. Se la pensione decorre in corso di mese per gli iscritti al Fondo speciale FS, la prestazione cessa il giorno precedente la decorrenza della pensione. La prestazione è contraddistinta dalla categoria numerica 029 e dalla categoria alfabetica "VOESO". I codici identificativi degli accordi sono compresi nel range 600-799 per gli assegni straordinari e dal range 6000 per gli assegni straordinari solidaristici.
Misura della prestazione e calcolo
L’assegno straordinario è pari all’importo del trattamento pensionistico teorico che il lavoratore percepirebbe alla data di cessazione del rapporto, compresa la quota di pensione calcolata sulla contribuzione mancante per il diritto alla prestazione. Per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 la quota è calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011.
La contribuzione correlata finanziata dall’azienda esodante per il periodo di erogazione deve essere computata nella quota D di pensione. Nei sistemi misto o contributivo, il coefficiente di trasformazione è individuato secondo le regole già in uso: nel sistema misto si usa l’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno, mentre nel sistema esclusivamente contributivo si usa l’età alla scadenza dell’assegno.
Poiché si tratta di prestazioni di accompagnamento alla pensione e non di pensioni, non si applicano contributo ONPI, perequazione annua, trattamenti di famiglia o prestazioni collegate al reddito. Non sono inoltre ammesse trattenute per oneri come cessioni del quinto o riscatti/ricongiunzioni, che devono essere integralmente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Le prestazioni non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo le norme ordinarie, tenendo conto della contribuzione correlata versata dal Fondo durante il periodo di accompagnamento.
Erogazione in unica soluzione e regime fiscale
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tal caso la misura è pari al 60% dell’importo che sarebbe spettato in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di sconto BCE vigente alla data di decorrenza. In caso di pagamento in unica soluzione, il Fondo non versa la contribuzione correlata e il datore di lavoro non è tenuto a corrisponderla; resta comunque necessario che i requisiti pensionistici siano astrattamente perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
Sotto il profilo tributario, la prestazione rateale è soggetta a tassazione ordinaria, mentre quella in unica soluzione rientra nella tassazione separata con applicazione dell’aliquota del TFR.
Contributi sindacali, contribuzione correlata e obblighi di comunicazione
I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie possono continuare il versamento dei contributi sindacali all’organizzazione di appartenenza, sulla base di convenzioni tra Inps e organizzazioni sindacali.
La contribuzione correlata per l’assegno straordinario di sostegno al reddito è versata dal datore di lavoro al Fondo per il successivo riversamento alla gestione previdenziale di iscrizione. Essa è calcolata sulla retribuzione persa, cioè sull’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Per il calcolo si rinvia all’algoritmo illustrato nella circolare n. 9/2017.
Le somme necessarie alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione vigente tempo per tempo. Per il 2018 l’aliquota è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale FS, con applicazione dell’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari per il 2018 a 101.427,00 euro. Il versamento deve comunque avvenire entro il mese precedente la decorrenza della pensione.
Per l’assegno straordinario solidaristico la contribuzione correlata è posta a carico delle somme accantonate per prestazioni solidaristiche straordinarie, risultanti dal bilancio consuntivo 2015 e dalla delibera del Comitato amministratore n. 18 del 24 novembre 2016.
Incompatibilità, cumulabilità e revoca
L’assegno di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 5 del D.I. n. 99296/2017 è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolta in concorrenza con il datore di lavoro esodante. In tali casi la prestazione cessa e si interrompe anche il versamento della contribuzione correlata, con recupero delle somme indebitamente percepite.
Se l’attività non è concorrenziale, la prestazione è cumulabile entro limiti precisi: con i redditi da lavoro dipendente fino all’ultima retribuzione mensile percepita, ragguagliata ad anno; con i redditi da lavoro autonomo entro il limite previsto dalla normativa vigente per i trattamenti pensionistici erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza.
Il beneficiario che intraprende una nuova attività lavorativa, a qualunque titolo, deve comunicarlo sia all’azienda esodante per il nulla osta sia al Fondo tramite la Struttura Inps. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla prestazione, la restituzione delle somme percepite con interessi e rivalutazione, la cancellazione della contribuzione correlata e l’eventuale revoca da parte del Comitato amministratore.
Ricorsi amministrativi
I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione generale Inps, che decide in unica istanza.
Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie
Le prestazioni ordinarie del Fondo comprendono il finanziamento di programmi formativi e l’assegno ordinario. Esse sono coperte da un contributo ordinario mensile dello 0,20%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale di tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti professionalizzanti ed esclusi i dirigenti. Eventuali variazioni dell’aliquota sono ripartite nella stessa proporzione.
L’assegno ordinario comporta inoltre un contributo addizionale dell’1,5% a carico del datore di lavoro, calcolato sulle retribuzioni perse dei lavoratori interessati. Il pagamento segue modalità analoghe a quelle previste per il contributo addizionale della cassa integrazione guadagni.
Per le prestazioni straordinarie, il datore di lavoro versa un contributo straordinario mensile pari al fabbisogno di copertura degli assegni e della contribuzione correlata. Per l’assegno straordinario solidaristico, il contributo straordinario è dovuto dal Fondo stesso, fino a esaurimento delle risorse destinate. Tali risorse possono essere utilizzate solo per accessi collocati entro 24 mesi dalla prima erogazione della prestazione solidaristica; se non utilizzate entro tale termine, la parte residua confluisce al finanziamento delle prestazioni ordinarie.
Codifica delle aziende e variazioni dell’ambito di applicazione
Dal mese di agosto 2017, periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l’ambito soggettivo del Fondo è stato modificato. Restano incluse le società del settore trasporto ferroviario controllate, anche indirettamente, da FS Italiane S.p.A. Le società controllate che non operano nel settore del trasporto ferroviario non sono più destinatarie delle tutele del Fondo FS e, da tale mese, non sono più assoggettate al relativo obbligo contributivo; per esse sussiste l’obbligo verso il Fondo del settore in cui operano.
Le posizioni contributive dei datori di lavoro destinatari restano contraddistinte dal codice di autorizzazione "2M". I datori di lavoro che, a seguito delle modifiche normative, risultino ora obbligati al finanziamento del Fondo devono trasmettere tramite il Cassetto previdenziale aziende una dichiarazione di responsabilità per ottenere il codice "2M" e le istruzioni operative; analoga dichiarazione è richiesta per la sua eliminazione, quando non sussistano più i presupposti.
Versamento della provvista mensile e flusso Uniemens
Per gli assegni straordinari di cui alla lettera c), gli importi sono aggregati per codice di censimento del datore di lavoro esodante. Dal giorno 10 di ciascun mese la procedura individua gli assegni in essere e rende disponibile l’importo da versare tramite Portale prestazioni atipiche per le Strutture Inps e sul sito Inps per i datori di lavoro. L’accesso richiede il PIN con profilo "Ente esodante".
La provvista deve essere accreditata entro il giorno 15 del mese precedente a quello di erogazione degli assegni, e la Struttura Inps conferma l’avvenuto versamento entro il giorno 16. Il servizio consente la gestione dell’archivio enti accreditati, il monitoraggio dei pagamenti e l’accesso al manuale utente.
Per la contribuzione correlata, i lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario devono essere esposti nel flusso Uniemens con specifici codici in relazione alla gestione di iscrizione: FE per Fondo Ferrovieri, NE per FPLD, FM per personale marittimo FS. Devono essere valorizzati l’imponibile e l’importo della contribuzione correlata, pari al 33% della base imponibile. Per i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS, la retribuzione va esposta anche analiticamente secondo gli elementi tipici del Fondo, generando i codici M138 e M117 nel DM2013 virtuale.
La contribuzione correlata va esposta anche in CU e nel modello 770, secondo le istruzioni dei modelli. Per l’assegno straordinario solidaristico le istruzioni procedurali sulla contribuzione correlata saranno fornite successivamente.
Istruzioni contabili
La circolare istituisce i conti di rilevazione della nuova prestazione di assegno straordinario solidaristico. In particolare, viene istituito il conto FER30116 per l’onere relativo all’erogazione della prestazione e il conto FER10132 per il debito per l’erogazione dell’assegno. Le rate non riscosse sono imputate ai conti FER24132 o GPA10031 secondo la causale; per gli assegni riaccreditati è previsto il codice bilancio 3143.
Le partite ancora da definire a fine esercizio sono imputate al conto FER10133; i recuperi di prestazioni indebite vanno al conto FER24132 con codice bilancio 1157. Le partite creditorie residue a fine esercizio confluiscono nel conto FER00132 e i saldi di FER00132 e FER10132 sono ripresi automaticamente nell’esercizio successivo in contropartita dei conti FER55150 e FER55151. Le trattenute sugli assegni nei casi di incompatibilità o cumulo sono rilevate al conto FER24153 già istituito con la circolare n. 208/2015.
Per la contribuzione correlata dell’assegno straordinario solidaristico saranno emanate specifiche istruzioni contabili con successivo messaggio. La circolare richiama, per le ulteriori rilevazioni contabili, la circolare n. 208/2015 e il messaggio n. 1113/2017.
Punti principali
Quadro normativo e recepimento dell’accordo sindacale
L’accordo nazionale del 28 luglio 2016 tra Gruppo FS e organizzazioni sindacali ha adeguato il Fondo di solidarietà alla disciplina del d.lgs. n. 148/2015. Il nuovo assetto è stato recepito dal decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296, pubblicato nella G.U. n. 166 del 18 luglio 2017, che ha modificato il D.I. n. 86984/2015.
Ambito di applicazione e destinatari
Il Fondo opera in connessione con ristrutturazioni, riorganizzazioni, riduzioni o trasformazioni di attività e situazioni di crisi aziendale. Destinatari sono i lavoratori dipendenti delle società del Gruppo FS, inclusi gli apprendisti professionalizzanti ed esclusi i dirigenti, iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato o all’AGO. Sono incluse le società del settore trasporto ferroviario in cui FS Italiane detiene controllo, anche indiretto, e le aziende già destinatarie del previgente fondo ex legge n. 449/1999.
Prestazioni straordinarie e contributi correlati
Il Fondo eroga assegni straordinari, anche in unica soluzione, e assegni straordinari solidaristici, in forma rateale, a favore di lavoratori in esubero che maturino il diritto a pensione entro 60 mesi dalla cessazione. Per i periodi di accompagnamento è dovuta la contribuzione correlata utile ai fini del diritto e della misura della pensione; per l’assegno straordinario è finanziata dal datore di lavoro, mentre per quello solidaristico è finanziata dal Fondo con le risorse accantonate.
Procedure di accesso e accordo aziendale
L’accesso alle prestazioni richiede l’espletamento delle procedure legislative e del confronto sindacale, concluso con accordo aziendale. L’azienda esodante trasmette alla Struttura Inps competente l’accordo, l’indicazione della struttura presso cui versare la provvista e la dichiarazione del modello di accreditamento e variazioni. Per l’assegno solidaristico è richiesto anche uno specifico accordo sulle modalità di ricambio generazionale.
Requisiti del lavoratore e verifiche
La prestazione presuppone la cessazione del rapporto e il perfezionamento, entro 60 mesi, dei requisiti per pensione anticipata o di vecchiaia. Sono valorizzabili periodi esteri nei Paesi UE, Svizzera, SEE e, per gli iscritti AGO, nei Paesi convenzionati. Non è accoglibile la domanda se il lavoratore è titolare o ha richiesto un assegno ordinario di invalidità. I requisiti sono verificati dall’azienda sulla base della documentazione contributiva, con possibilità di rilascio di estratti certificativi da parte dell’Inps.
Misura, decorrenza e pagamento della prestazione
L’assegno straordinario è pari al trattamento pensionistico teorico spettante alla cessazione, comprensivo della quota relativa alla contribuzione mancante; per le anzianità dal 1° gennaio 2012 si applica il sistema contributivo. La prestazione non è pensione: non subisce trattenuta Onpi, non è perequata, non dà diritto a trattamenti di famiglia o prestazioni collegate al reddito, non è reversibile ed è pagata in rate mensili anticipate per 13 mensilità dal primo giorno del mese successivo alla cessazione. In caso di opzione per l’unica soluzione, la misura è pari al 60% dell’importo rateale attualizzato al tasso BCE.
Regime fiscale e incompatibilità con redditi da lavoro
La prestazione rateale è soggetta a tassazione ordinaria; quella in unica soluzione alla tassazione separata con aliquota TFR. L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro prestati a favore di soggetti in concorrenza con il datore esodante; in tali casi cessa la prestazione e si restituisce quanto percepito indebitamente. In caso di attività non concorrenziale, il cumulo è ammesso entro limiti specifici per lavoro dipendente e autonomo. Il beneficiario deve comunicare ogni nuova attività all’azienda e al Fondo tramite la Struttura Inps.
Finanziamento del Fondo e contribuzione
Le prestazioni ordinarie sono finanziate da un contributo ordinario mensile dello 0,20%, ripartito per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori, su tutti i dipendenti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti professionalizzanti. L’assegno ordinario comporta un contributo addizionale dell’1,5% a carico del datore. Le prestazioni straordinarie sono finanziate da un contributo straordinario mensile del datore di lavoro; quelle solidaristiche da un contributo straordinario a carico del Fondo, utilizzabile entro 24 mesi dall’erogazione della prima prestazione e fino ad esaurimento delle risorse.
Istruzioni operative, Uniemens e contabilità
La circolare disciplina i codici di autorizzazione, l’istruttoria delle Strutture Inps, la registrazione degli accordi, le modalità di versamento della provvista mensile e la compilazione del flusso Uniemens per la contribuzione correlata. Sono indicati codici specifici per i lavoratori interessati e nuovi conti contabili per l’assegno straordinario solidaristico, i riaccrediti, i recuperi e le partite creditorie/inesigibili.
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